Eureka Previdenza

Circolare 241 del 27 dicembre 1983

Oggetto:
Art.8 della legge 11 novembre 1983, n.638. Pensioni di invalidità.
L'art.8 del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito in legge 11
novembre 1983, n.638, introduce ulteriori commi all'art.10 del R.D.L. 14
aprile 1939, n.636 (1) nel testo risultante dalle modifiche apportatevi
dall'art.24 della legge 3 giugno 1975, n.160 (2).
A norma di detto articolo 8 la pensione di invalidita' non e'
attribuita e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in
cui l'assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per
il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro
dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, e (3) di redditi da lavoro autonomo o professionale o di
impresa per un importo lordo annuo, al netto dei contributi previdenziali,
superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte
l'mporto mensile in vigore all'1 gennaio di ciascun anno.
Detto limite reddituale, per l'anno 1983 e' pari a lire 10.765.950;
per l'anno 1984 a lire 12.487.800.
Per l'applicazione della nuova disposizione di legge, il cui testo
coordinato viene trasmesso in allegato alla presente, sono state gia'
interessate le Sedi, con circolare n.53597 A.G.O. - n.18535 O. del 26
novembre 1983, perche' richiamino l'attenzione dei datori di lavoro, sia
di quelli che intrattengono rapporti con l'Istituto, sia degli altri
iscritti a Casse o gestioni che non fanno capo all'I.N.P.S., sull'obbligo
di comunicare entro il 27 dicembre 1983 i dati previsti dal 3 comma
dell'art.8.
Con la presente si forniscono prime istruzioni sia per la definizione
delle domande di pensione di invalidita' aventi decorrenza dal 1 ottobre
1983 in poi, sia per le pensioni con decorrenza anteriore.
A) PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1 OTTOBRE
L'art.8 della legge n.638 ha introdotto tra i requisiti necessari per
il conseguimento della pensione di invalidità, solo per i richiedenti di
età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (55 per
le donne e 60 per gli uomini nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 60
per le donne e 65 per gli uomini nella gestione degli autonomi) un nuovo
elemento consistente nella mancata percezione di un reddito annuale
superiore al limite avanti precisato(4).
Ai fini della determinazione del reddito da prendere in
considerazione va precisato che sono da escludere i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, comprendendovi in essi anche l'indennità
per mancato preavviso eventualmente corrisposta.
Vanno invece inclusi tutti quegli emolumenti che vengono percepiti
dai lavoratori in dipendenza ed in costanza di rapporto di lavoro.
Per coloro quindi che sono stati posti in Cassa Integrazione Guadagni
dovra' essere presa in considerazione la parte di emolumenti percepiti a
tale titolo, tenuto conto dell'assimilazione degli stessi alla
retribuzione, operata in virtu' dell'art.7 del D.L. 22 dicembre 1981
n.791, convertito in legge 26 febbraio 1982 n.54 (5).
Analogo comportamento dovra' essere tenuto nei confronti di coloro
che hanno fruito di trattamenti per malattia, gravidanza e puerperio, per
le categorie per le quali detti trattamenti fanno carico ad apposite
gestioni.
Per i lavoratori all'estero,residenti in Italia, (ad esempio i
frontalieri), il reddito da valutare comprende anche quello percepito
all'estero che dovra' risultare dalla prevista dichiarazione di cui
all'art.24 della legge 13 aprile 1977, n.114 (6).
L'importo lordo annuo, cosi ottenuto, va depurato dei contributi
previdenziali nei quali vanno ricompresi quelli assistenziali posti
obbligatoriamente a carico del percettore di reddito.
Per tutti i lavoratori, compresi gli autonomi, i professionisti e i
percettori di reddito di impresa, il reddito dovra' risultare dalla
dichiarazione di responsabilita' redatta su modello RED 2 di nuova
istituzione, di cui alla circolare n.60091 A.G.O. in corso di emanazione.
Va precisato che il reddito da lavoro lordo annuo e' quello percepito
nell'anno nel corso del quale si colloca la decorrenza della pensione.
Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 ottobre ed il 31
dicembre 1983, il reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto
e' quello riferito all'intero anno 1983.
Qualora, successivamente alla decorrenza della prestazione, il limite
di reddito venga superato, la pensione verra' sospesa dal 1 gennaio
dell'anno nel corso del quale si e' verificato il superamento del limite
stesso.
I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun
anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero
avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
La corresponsione della pensione di invalidita' eventualmente sospesa
e' ripristinata per gli anni (dal 1 gennaio) per i quali le condizioni di
reddito che hanno determinato la sospensione non si sono verificate ed e'
ripristinata comunque dal primo giorno del mese successivo al compimento
dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi
ordinamenti (55 per le donne, 60 per gli uomini per il Fondo Lavoratori
Dipendenti; 60 per le donne e 65 per gli uomini per le gestioni speciali
dei lavoratori autonomi).
Nel caso che dalle dichiarazioni di responsabilita', dall'esame dei
mod. 01M/Sost. o da altri elementi, risulti superato il limite reddituale,
viene meno uno dei requisiti per il diritto alla prestazione e le domande
di pensione per soggetti che percepiscano redditi da lavoro superiori a
quelli sopra indicati, dovranno essere tenute in sospeso senza effettuare
accertamenti sanitari.
Comunque tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 (7), la domanda gia' tenuta in sospeso dovra' essere
esaminata, al fine dell'eventuale attribuzione della pensione con
decorrenza 1 gennaio dell'anno durante il quale il reddito da lavoro
scenda al di sotto dei limiti di legge qualora nel corso dei gravami
amministrativi venga unita la prevista dichiarazione di responsabilita'
circa il reddito che l'istante presume di conseguire nell'anno e
sempreche' sussistano tutti gli altri requisiti (8).
E' evidente, tuttavia, che per i lavoratori dipendenti cio' si potra'
verificare per lo piu' in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso le Sedi provinciali, dovendo sottoporre a visita medica
i richiedenti la prestazione valuteranno con particolare attenzione se,
nonostante la mancata percezione del reddito superiore a quello previsto
dall'art. 8, l'istante abbia conservato la capacita' di guadagno fino alla
cessazione del rapporto in atto, per aver lavorato senza usura,
declassamento o non per benevolenza del datore di lavoro.
La dichiarazione di responsabilita' circa i redditi che si presume di
poter conseguire nell'anno e' sufficiente per l'eventuale attribuzione
della pensione di invalidita', a meno che essa non sia in contrasto
evidente con altri elementi in possesso della Sede (mod. O1M/Sost.,
iscrizione in elenchi, mancata risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.).
B) PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1 OTTOBRE 1983
Per i datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano alle loro
dipendenze titolari di pensioni di invalidita', e' stata prevista una
dichiarazione contenente le generalita' dei propri dipendenti pensionati
ed i dati relativi alla retribuzione corrisposta, indicati nella circolare
n. 53597 A.G.O. del 26 novembre 1983, avanti citata.
Analoga comunicazione dovra' essere inviata, entro 30 giorni dalla
data di assunzione, per i dipendenti pensionati di invalidita',
eventualmente assunti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
L'obbligo imposto dal legislatore riguarda indistintamente tutti i
datori di lavoro e quindi anche quelli operanti nel settore
dell'agricoltura per i dipendenti assunti sia a tempo indeterminato, sia
con contratto a termine.
La retribuzione da indicare, in quest'ultimo caso, e' quella
effettivamente corrisposta.
Dette dichiarazioni saranno pertanto disponibili unitamente alle
dichiarazioni di modello RED 1 consegnate ai titolari di pensione di
invalidita'.
Atteso che l'eventuale superamento del limite di reddito previsto per
l'anno 1983 ha reso indebita l'erogazione della pensione gia' a far tempo
dal 1 ottobre 1983, le Sedi dovranno procedere con la massima
sollecitudine all'esame delle dichiarazioni suddette (sia provenienti dai
datori di lavoro che dai pensionati) ed evitare cosi' il protrarsi di
pagamenti non dovuti.
In relazione a quanto sopra ed al fine di conseguire una piu'
razionale organizzazione del lavoro sara' valutata l'opportunita' di
costituire un apposito gruppo per l'espletamento degli adempimenti
relativi all'attuazione dell'art. 8.
Per quanto riguarda il duplice flusso di informazioni che le Sedi
riceveranno per i pensionati di invalidita' occupati alle dipendenze di
terzi si ritiene preliminarmente di precisare che le dichiarazioni rese
dai pensionati stessi e le notizie fornite dai datori di lavoro dovranno
essere abbinate e raffrontate appena possibile.
Peraltro la sospensione della pensione non dovra' rimanere
subordinata alla possibilita' di effettuare tale abbinamento. Le Sedi,
infatti, in presenza di una dichiarazione che attesti il superamento del
limite di reddito - provenga la stessa dal datore di lavoro o dal
pensionato - dovranno sospendere immediatamente la pensione di
invalidita', anche se non risulta pervenuta l'altra dichiarazione.
Per la valutazione delle dichiarazioni retributive e reddituali e per
l'assunzione dei conseguenti provvedimenti le Sedi si atterranno ai
seguenti criteri.
Esame delle dichiarazioni dei datori di lavoro.
Stralciate provvisoriamente le dichiarazioni riguardanti pensionati
che abbiano compiuto l'eta' per la pensione di vecchiaia e quelle per
qualsiasi altro motivo non riguardanti soggetti interessati
all'applicazione dell'art.8, dovra'essere controllato, sulla base dei dati
forniti, se la retribuzione globale per l'anno 1983 superi l'importo di
lire 10.765.950. A tale proposito si richiama l'attenzione delle Sedi
sulla circostanza che la maggioranza delle comunicazioni conterra' i dati
retributivi fino al 30 novembre 1983; in tal caso, ai fini della
determinazione del reddito annuale, al dato esposto vanno sommate le
mensilita' di dicembre e la 13 mensilita' utilizzando quella di novembre
che i datori di lavoro avranno indicato.
In caso di superamento dell'anzidetto limite non dovranno essere
inviati o se gia' inviati dovranno essere richiesti agli uffici pagatori
gli ordinativi di pagamento emessi per la perequazione automatica per
l'anno 1984.
Qualora all'atto della sospensione della pensione sia disponibile
anche il modello RED 1 si abbineranno le due dichiarazioni tenendo
presente che la pensione dovra' essere sospesa anche se i redditi indicati
nel suddetto modulo siano di importo inferiore a L. 10.765.950. In tal
caso le Sedi nel notificare, come di seguito specificato, la sospensione
della pensione, dovranno menzionare la riscontrata discordanza tra i
redditi dichiarati dal pensionato e i dati retributivi denunciati dal
datore di lavoro, richiamando le sanzioni previste per chi rilascia
attestazioni false.
La sospensione della pensione verra' comunicata all'interessato con
la lettera di cui al fac-simile allegato n. 3, da spedire in duplice
copia, una delle quali dovra' essere esibita al datore di lavoro perche'
non venga piu' operata l'eventuale trattenuta sulla retribuzione prevista
dall'art. 20 della legge 3o aprile 1969, n. 153 (9).
Delle pensioni sospese andra' costituita un'apposita evidenza con le
opportune annotazioni per il recupero in sede di ripristino della pensione
di quanto indebitamente corrisposto dal 1 ottobre 1983.
Per i pensionati che non hanno superato il reddito annuale piu' volte
citato la segnalazione sara' utilizzata sia per il raffronto con i dati
reddituali dichiarati dai pensionati interessati anche all'applicazione
dell'art. 6, sia ai fini gia' indicati dal Consiglio di Amministrazione
con la nota deliberazione del 22 aprile 1983 di cui alla circ. n.53592
A.G.O. del 23 giugno 1983 (10) e i pensionati stessi potranno senz'altro
essere chiamati a visita medica di revisione.
Fermo restando che la retribuzione da denunciare deve essere
comprensiva di indennita a qualsiasi titolo erogate, straordinario,
mensilita' oltre la dodicesima, ecc., nel caso in cui qualche datore di
lavoro si limiti a fare riferimento a mercedi tabellari anche soltanto a
richiamare tabelle riferite a stipendi base, le Sedi - indipendentemente
dalla necessita' di accertare la reale retribuzione al fine di stabilire
l'eventuale superamento dei limiti di reddito - dovranno procedere alla
revisione delle pensioni e cio' soprattutto nei casi in cui vi sia stata
continuita' nel rapporto di lavoro.
Nel caso che le notizie fornite riguardino pensionati in carico a
Sedi diverse da quella che ha ricevuto la comunicazione (come avviene per
i datori di lavoro autorizzati all'accentramento contributivo) le Sedi
riceventi comunicheranno senza indugio i dati ricevuti alle Sedi che hanno
in carico le pensioni, utilizzando la "procedura testi" e facendo espresso
riferimento all'art. 8 della legge n. 638 ed alla necessita' di procedere
alla sospensione della pensione.
ESAME DELLE DICHIARAZIONI DI MODELLO RED 1
Contemporaneamente all'esame delle dichiarazioni provenienti dai
datori di lavoro le Sedi dovranno iniziare il controllo dei modelli RED 1
interessati all'applicazione dell'art.8.
A tale scopo i modelli contraddistinti dal codice "B" e "AB" andranno
esaminati con priorita' al fine dell'accertamento della permanenza o meno
del diritto a percepire la pensione di invalidita'.
I redditi da prendere in considerazione sono, com'e' noto, quelli da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa. Tali redditi sono
stati appositamente codificati sul modello RED 1. Le Sedi pertanto,qualora
il reddito totale dichiarato per l'anno 1983 sia di importo superiore a L.
10.765.950, dovranno verificare se tale importo risulta superato anche
escludendo i redditi eventualmente esposti in corrispondenza del codice
04, che non sono da valutare ai fini dell'applicazione dell'art. 8.
Accertato il superamento dell'anzidetto limite occorrera' verificare
se la pensione sia stata nel frattempo sospesa sulla base della
dichiarazione del datore di lavoro. In caso positivo il modello RED 1
andra' allegato alla apposita evidenza gia' costituita.
Ove invece la pensione non risulti sospesa occorrera' provvedere,
come gia' illustrato al precedente punto, al ritiro degli ordinativi di
pagamento, all'invio al pensionato della comunicazione di cui al
fac-simile all. n. 3 e all'inserimento delle pensioni sospese
nell'apposita evidenza per la successiva acquisizione dei dati reddituali
(11).
Ove, peraltro, il pensionato abbia dichiarato redditi da lavoro
dipendente ma non risulti pervenuta alcuna dichiarazione da parte del
datore di lavoro, la circostanza andra' annotata per i successivi
controlli che saranno effettuati al fine di individuare i datori di lavoro
che non abbiano ottemperato all'obbligo di comunicazione posto a loro
carico dalla legge.
Anche i modelli RED 1 da cui risultino redditi inferiori al limite
previsto per la sospensione della pensione di invalidita', dovranno essere
conservati per la successiva acquisizione dei dati reddituali.
Nel caso di rilevante incompletezza dei dati forniti con il modello
RED 1 (in particolare in caso di omessa indicazione dei redditi dell'anno
1983), il pensionato dovra' essere invitato con lettera raccomandata a far
conoscere entro il termine perentorio di 15 giorni i dati mancanti,
altrimenti la Sede sospendera' i pagamenti a far tempo dal bimestre
successivo a quello in corso.
Si rammenta che i criteri per la trattazione delle domande di
pensione di invalidita' da liquidare con decorrenza anteriore al 1 ottobre
1983, attualmente in corso di istruttoria presso le Sedi, vengono forniti
con circ. n. 60091 A.G.O. in corso di emanazione.
Per quanto concerne la rilevazione statistica relativa alla
conoscenza del fenomeno in esame, verranno fornite istruzioni con apposito
messaggio.
I provvedimenti di sospensione delle pensioni saranno comunicati agli
interessati e saranno soggetti ai normali mezzi di impugnativa.
Resta fermo, anche per le pensioni sospese, quanto previsto dalla
circolare n. 53376 Prs. del 5 agosto 1969 (12), circa la possibilita' di
sottoporre a visita di revisione i pensionati ai fini dell'eventuale
revoca della pensione.
C) Ripristino della pensione sospesa.
Come avanti e' stato accennato, la legge dispone che la
corresponsione della pensione di invalidita' sospesa, a causa del
superamento del reddito annualmente previsto, venga ripristinata per i
periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che hanno
determinato la sospensione e comunque al raggiungimento dell'eta' prevista
per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Il penultimo comma dell'art. 8, a sua volta, dispone che i ratei di
pensione indebitamente percepiti, dal 1 gennaio di ciascun anno, sono
anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
Dal coordinamento delle due norme deriva che il ripristino, fatta
eccezione per il caso di raggiungimento dell'eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia, potra' avvenire a domanda per periodi interi
di un anno, sulla base di dichiarazione presunta che dovra', pero', essere
tenuta in particolare evidenza per controlli successivi.
Valgono in ogni caso le cautele gia' evidenziate nella parte finale
del capo A).
E' opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi sulla necessita' che
alla nuova disposizione di legge sia data attuazione con la massima
tempestivita', considerati i rilevanti riflessi delle innovazioni
introdotte sulle gestioni assicurative dell'Istituto.
Va altresi' precisato - per quanto evidente - che con la presente
circolare si e' inteso dare le prime istruzioni utili per le immediata
applicazione del disposto normativo.
Questa Direzione Generale, data l'ampiezza della materia e la
problematica connessa, fa riserva di ulteriori istruzioni dopo che gli
Organi di Amministrazione avranno assunto le proprie determinazioni su
particolari aspetti loro sottoposti secondo quanto previsto dall'art.4,
punto 22) del D.P.R. 3o aprile 1970, n. 639 (13).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
---------
(1) V. "Atti ufficiali", 1939, pag. 251.
(2) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 1145.
(3) Con la congiunzione "e" il Legislatore non ha inteso riferirsi
solo ai lavoratori con reddito misto di lavoro dipendente ed
autonomo, ma ai lavoratori con qualsivoglia reddito da lavoro.
(4) Puo' sostenersi che la mancata percezione di un reddito superiore
a quello previsto dall'art. 8 della L. n.638/83 sia un vero e
proprio requisito per l'accoglimento della domanda, oppure che
essa sia solo una condizione per la effettiva corresponsione
della prestazione. La questione sara' sottoposta agli organi
collegiali e pertanto le Sedi terranno in sospeso le domande di
coloro che superano il limite reddituale fissato.
(5) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 2819 (D.L. 22 dicembre 1981, n.
791).
(6) V. "Atti ufficiali", 1977, pag. 573.
(7) V. "Atti ufficiali", 1968, pag. 466.
(8) La domanda dovra' essere riesaminata, secondo quanto decideranno
gli Organi Collegiali, cosi' come precisato alla nota 4 rimanendo
impregiudicata l'eventuale retrodatazione della decorrenza.
(9) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 446.
(10) V. "Atti ufficiali", 1983, pag. 1694.
(11) Come detto in precedenza nel testo, vanno operate opportune
annotazioni circa il recupero, da effettuarsi all'atto del
ripristino della pensione, di quanto indebitamente corrisposto a
causa del superamento del reddito.
(12) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 963.
(13) V. "Atti ufficiali", 1970, pag. 1064.
ALLEGATO 1
Art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
Art. 8 della Legge 11 novembre 1983, n. 638.
- OMISSIS -
ALLEGATO 3-
Sospensione della pensione di invalidita'
- OMISSIS -

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