Eureka Previdenza

Messaggio 8617 del 2 febbraio 1996

Oggetto:

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335. Pensione ai superstiti.


Con riferimento al quesito posto da codesta Sede si ri-
chiama l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995,
n.335, secondo cui la pensione ai superstiti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita,
la vecchiaia ed i superstiti liquidate in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono
cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso
evento invalidante, a norma del Testo Unico delle disposi-
zioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
Ne consegue che il richiamato criterio deve trovare appli-
cazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia
deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia
professionale che ha dato luogo alla liquidazione della
rendita vitalizia a norma del richiamato D.P.R. n.1124 del
30 giugno 1965.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI

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