Eureka Previdenza

Messaggio  367 dell'8 gennaio 2009

Oggetto: Prestazioni di disoccupazione agricola e disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti: espatrio e soggiorno in paesi extracomunitari non convenzionati. Chiarimenti ai messaggi n.

17576 del 4/8/2008 e n. 18122 del 8/8/2008.

A seguito di quesiti posti dalle Sedi, in merito alla valutazione del computo dei periodi in cui il lavoratore, che ha presentato domanda di indennità di disoccupazione agricola e disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, si sia recato in un paese extracomunitario non convenzionato, si ritiene di poter applicare il criterio espresso con messaggio n.17576 del 4/8/2008, distinguendo tra soggiorno ed espatrio.

Il concetto di espatrio si caratterizza per la non breve durata della permanenza all'estero mentre il soggiorno ha un durata di tempo limitata, non preventivamente quantificabile ma eventualmente giustificabile con documentazione probatoria.

Pertanto, richiamando il messaggio su citato, si confermano, anche per le prestazioni in oggetto, i seguenti criteri:

  • Nel caso in cui il lavoratore soggiorni per brevi periodi all'estero, nei casi previsti dal msg. n. 931/2003, ed in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare o da altri motivi familiari (ad esempio lutto, matrimonio), si precisa che le relative giornate sono da considerarsi indennizzabili purché lo stesso produca idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.).
  • Nel caso in cui il lavoratore soggiorni all'estero per turismo, le giornate corrispondenti sono da considerarsi indennizzabili.
  • Nel caso in cui il lavoratore espatri in via definitiva per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero - le corrispondenti giornate sono da considerarsi non indennizzabili.

Il Direttore generale

Crecco

Messaggio 13552 del 12 giugno 2009

Oggetto: CIG e festività: operai pagati in misura fissa mensile o mensilizzati.

Com'è noto il regime normativo vigente in materia di festività ai fini delle integrazioni salariali è il seguente:


1) Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati.

Relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (o mensilizzati) le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività (v. circolare inps n. 50943 G.S. dell'8 febbraio 1973 lettera B - punto 6).

In tale ipotesi le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale, come innanzi detto, deve essere diviso l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, devono essere incluse nel numero delle ore integrabili.

Il suddetto trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al CCNL di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata


2) Lavoratori retribuiti non in misura fissa.

Con riguardo ai lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, si precisa che in base al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 31 marzo 1954 n. 90 le festività del 25 aprile e del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
Pertanto nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della Cassa le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana.
Si precisa che sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della legge 31 marzo 1954, n.90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti.
Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n.90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.

Peraltro, le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell'ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate, secondo i criteri seguiti dall’Istituto ed illustrati nella circolare n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972, fra le ore lavorate nella settimana medesima.

Si chiarisce che per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa. Pertanto nell’ipotesi in cui il lavoratore, ad esempio, venga sospeso dal lavoro a far tempo dal mercoledì tale settimana sarà da considerare a riduzione di orario.

Dal 1° gennaio 2009 anche il nuovo CCNL dei lavoratori addetti industria metelmeccanica privata e alla installazione di impianti (v. all.) stabilisce alla sez. IV, tit. IV, art. 3 (pag. 82) che "la retribuzione è determinata in misura fissa mensile".
Pertanto, in applicazione delle regole suesposte, dal 1° gennaio 2009 anche per gli operai dell'industria metalmeccanica tutte le festività ricadenti nell'ambito di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per CIG saranno integrabili.

La procedura di emissione dei pagamenti diretti CIG da sempre opera una distinzione tra operai di cui al punto 1 con codice qualifica 7 e quelli di cui al punto 2 con codice di qualifica 1. In conseguenza di quanto stabilito nel nuovo CCNL, tali operai dovranno avere codice qualifica uguale a 7 mentre l' utilizzo della codifica 1 dovrà essere limitato a periodi anteriori al 1° gennaio 2009.

IL DIRETTORE CENTRALE
RUGGERO GOLINO

Allegato

Messaggio 8762 del 17 aprile 2009


Art 2, comma 504, Legge 244/2007 (finanziaria 2008) - Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro - Soggetti titolari del diritto all'accredito ed al riscatto - Chiarimenti.

La G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, ha pubblicato la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008 ).
L’art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.
Con Circolare n.100 del 14 Novembre 2008 sono stati dettati i nuovi criteri applicativi ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.
In particolare, al punto 1.3 delle predetta Circolare, è stato disposto che il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25,comma 2, e 35, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Da più Sedi pervengono richieste di chiarimenti in ordine al numero di settimane contributive da riconoscere in corrispondenza dei periodi di congedo di maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro ed in epoca precedente al 1972
Col presente messaggio si confermano le disposizioni emanate con la Circolare n.100/2008 citata e, ad ulteriore esemplificazione, si precisa che - sussistendo gli altri requisiti richiesti - il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto).indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento.
Allo stesso modo, la durata dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro da ammettere a riscatto è pari a quella determinata dall’art.32 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Nulla invece è innovato in riferimento al riconoscimento dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE
G. CRACA

Messaggio 6990 del 27 marzo 2009

Oggetto: CIGO – applicazione dell’art. 6 L. 164/75 – ripresa dell’attività produttiva – proroghe trimestrali.

Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all’adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l’autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti.

In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall’Istituto, valutano l’accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l’avvenuta ripresa dell’attività produttiva da parte della ditta richiedente.

A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa "riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa" (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come affermato nella circolare dell'Istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio "è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale".
Tale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005.

In secondo luogo risulta che, ai fini della concessione di proroghe dell'intervento CIGO successive ai primi tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell'attività produttiva da parte dell’impresa richiedente.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che "l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ". In base al successivo comma 3 del medesimo art. 6, "qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa".

Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all'impresa dei requisiti per accedere all'intervento medesimo. La ripresa dell'attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria.

Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce, infine, che l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione.
I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità.
Si chiarisce pertanto che, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.

I destinatari del presente messaggio avranno cura di portare a conoscenza delle Commissioni provinciali i suddetti chiarimenti.


Ruggero Golino

Messaggio 14174 del 23 giugno 2009

Oggetto:
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1°gennaio 2009

Premessa
Sulla G.U. della Repubblica Italiana n.22 del 28 Gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n.14 è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n.2 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
L’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009 (in allegato) ha introdotto la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1 gennaio 2009.
Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa su tale rilevante novità.

1. Riscatto periodi di servizio civile

Modifiche apportate al comma 4 dell’art.9 del D.Lgs. n.77/2002

L’art.4, comma 2, del decreto - legge n.185/2008, ha sostituito il comma 4 dell’articolo 9, decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni, che disciplina, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
In base al nuovo testo della disposizione in esame, per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Ne consegue che, dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009.

2. Decorrenza effetti

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con nota del 17 giugno 2009, ha precisato che i volontari avviati al servizio prima del 1 gennaio 2009 conservano il trattamento previdenziale precedente.
Ne deriva che i soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009 continuano ad essere iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. Ciò al fine di evitare che coloro i quali siano stati avviati al servizio nella vigenza di un sistema contributivo che prevedeva l’iscrizione alla Gestione Separata, subiscano un mutamento di status previdenziale durante l’impegno di servizio civile.
Siffatta interpretazione del dato normativo, tesa alla tutela dell’affidamento fatto dal volontario in merito al trattamento previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del contratto di servizio civile, impone di riesaminare il contenuto dei messaggi n.025493 del 22/10/2007 e n.004166 del 19/02/2008 in relazione alla posizione dei soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2005 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2006 (passaggio dal sistema di contribuzione figurativa al sistema del versamento della contribuzione presso la Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995).
Pertanto, a parziale modifica di quanto comunicato con i predetti messaggi, si precisa che a favore di coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il relativo periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art.6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Condizioni per il riscatto. Determinazione degli oneri e pagamento rateale

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
La presentazione della relativa domanda non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà discrezionale dell’assicurato che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria effettuato.
Ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n.184/1997, le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 dello stesso decreto si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l' art. 13 della legge 1338 / 1962.
Per la determinazione degli oneri di riscatto dei periodi di servizio civile si rimanda quindi a quanto precisato con Circolare INPS del 19 luglio 1997 n.162.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’assicurato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

4. Normativa di riferimento

Stante l’evoluzione normativa nella materia che qui interessa, si ritiene opportuno fornire un riepilogo delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e che hanno regolato il trattamento previdenziale dei periodi di servizio civile.

4.1  Volontari avviati al servizio civile entro il 31/12/2005

I periodi di servizio civile di cui all’art. 10 della legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 (15/07/1998) e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n.77/2002 (31/12/2005), potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006.

4.2 Volontari avviati al servizio civile dal 01/01/2006

A partire dall’ 1/1/2006 e fino al 31/12/2008, i soggetti che hanno prestato attività nell’ambito dei progetti di servizio civile volontario ai sensi del decreto legislativo n.77/2002 (entrato in vigore in data 01/01/2006) sono iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
Sono altresì iscrivibili alla predetta Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009

4.3  Volontari avviati al servizio civile dal 1 gennaio 2009

Dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009. Pertanto, a decorrere dalla predetta data divengono prive di efficacia e non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare Inps n.55 del 30 aprile 2008.
I relativi periodi sono riscattabili, con onere a carico degli assicurati, in base al nuovo testo del comma 4 dell’articolo 9 decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, così come sostituito dall’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009.

5. Istruzioni operative

L’istituzione degli appositi codici “tipo pratica” per l’acquisizione in procedura automatizzata delle domande di riscatto presentate ai sensi della normativa qui esaminata ed il rilascio delle procedure di calcolo dell’onere da porre a carico degli interessati verranno comunicati alle Sedi con apposito messaggio e verranno contestualmente rilasciate dettagliate istruzioni operative.


IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI                                                     IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE
Craca                                                                                                             Corasaniti


Allegato

Art.4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2

Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale

1. (omissis)

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

Twitter Facebook