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Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
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Assegno ordinario di invalidità
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Assegno straordinario per il sostegno del reddito
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Bonus
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Definizione di lavoro autonomo e redditi da dichiarare
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Dichiarazione a preventivo per il reddito da lavoro autonomo
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Modalità di effettuazione delle trattenute per attività lavorativa
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Particolari tipologie di lavoratori
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Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
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Pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
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Pensione ai superstiti
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Pensione anticipata di vecchiaia
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Pensione di anzianità
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente anteriormente al 1° gennaio 2003
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente dal 1° gennaio 2003
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente dal 1° gennaio 2009
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Pensione di inabilità
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Pensione di inabilità/invalidità degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
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Pensione di invalidità
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Pensione di invalidità - Sospensione in base all'art. 8 della legge 638/83
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Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo
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Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema retributivo o misto
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Prepensionamento
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Sanzioni in caso di omessa dichiarazione
Messaggio 36579 del 28 aprile 1994
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OGGETTO: Pens.di anzianitA' -Contribuzione INPS/ENPALS
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Codesta Sede, con la nota in riferimento, ha rappresentato
il caso di un assicurato cui l'ENPALS ha respinto la domanda di
pensione di anzianitA' in quanto la contribuzione versata presso
il predetto Ente,cumulata con quella versata nell'assicurazione
generale obbli-gatoria dei lavoratori dipen-denti presso l'INPS,
non consentiva il perfeziona-mento del diritto alla prestazione.
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Codesta Sede, inoltre, tenuto conto che il richiedente puO'
far valere anche contributi versati come artigiano, ha prospet-
tato, chiedendo conferma alla scrivente, la possibilitA' di
riunificare presso l'INPS la contribuzione ENPALS ai fini del
perfezionamento del diritto alla prestazione richiesta dall'as-
sicurato con il cumulo dell'intera contribuzione.
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La fattispecie trova disciplina nel DPR 31.12.1971 n.1420 e
nella Convenzione INPS-ENPALS del 3.12.1973 che, allo stato,
opera nei casi di liquidazione di prestazioni sulla base di
contribu-zione accreditata presso i due Enti.
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In particolare ,nel caso in esame ,considerato che la
contribuzione accreditata presso l'ENPALS,cumulata con quella
accreditata nell'A.G.O., non consente il perfezionamento dei
requisiti per il diritto a pensione,risulta applicabile l'art.16
del predetto DPR n.1420/1971 che prevede espressamente, nei casi
in questione, il trasferimento all'assicurazione obbligatoria
generale dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS dei con-
tributi versati all'ENPALS.
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Ovviamente la contribuzione giA' accreditata presso l'ENPALS
sarA' utilizzata -previo trasferimento all'INPS- con gli stessi
criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell'A.G.O. e,
quindi,cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfe-
zionamento del diritto a pensione nella Gestione degli artigiani.
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IL DIRETTORE CENTRALE
. FAMILIARI