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Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
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Assegno ordinario di invalidità
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Assegno straordinario per il sostegno del reddito
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Bonus
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Definizione di lavoro autonomo e redditi da dichiarare
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Dichiarazione a preventivo per il reddito da lavoro autonomo
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Modalità di effettuazione delle trattenute per attività lavorativa
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Particolari tipologie di lavoratori
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Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
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Pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
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Pensione ai superstiti
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Pensione anticipata di vecchiaia
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Pensione di anzianità
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente anteriormente al 1° gennaio 2003
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente dal 1° gennaio 2003
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente dal 1° gennaio 2009
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Pensione di inabilità
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Pensione di inabilità/invalidità degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
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Pensione di invalidità
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Pensione di invalidità - Sospensione in base all'art. 8 della legge 638/83
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Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo
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Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema retributivo o misto
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Prepensionamento
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Sanzioni in caso di omessa dichiarazione
Messaggio 45234 del 2 giugno 1989
Oggetto:
APPRENDISTATO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO MANCANZA DI RETRIBUZIONE OBBLIGO ASSICURATIVO SUSSISTENZA, COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE EX ART.13 LEGGE 12,8,1962, N,1338 E RISCATTI EX 2 COMMA ART,51 DELLA LEGGE 30,4,1969, N,153 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
NEL CORSO DELL'ESAME ISTRUTTORIO DI RICORSI CONCERNENTI GLI ARGOMENTI INDICATI IN OGGETTO, SI E' AVUTO MODO DI RILEVARE IL VERIFICARSI DI UN DIFFORME COMPORTAMENTO NELLA TRATTAZIONE E NELLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CHE TRATTASI.
PERTANTO SI RITIENE UTILE FORNIRE I SEGUENTI CHIARIMENTI :
L.'OBBLIGO ASSICURATIVO, NEI CONFRONTI DEGLI APPRENDISTI, E' SEMPRE SUSSISTITO SIN DALL'ISTITUZIONE DELLE ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE (N.CIRC.N.l DEL 5 NOVEMBRE 1919 IN "ATTI UFFICIALI 1920 ••- BOLL,N.2). TALE FIGURA RIENTRA, INFATTI, IN QUELLA PIÙ' GENERALE DEL "LAVORATORE SUBORDINATO", L'ASSENZA DI RETRIBUZIONE, OVVERO La mancata prova DELLA PERCEZIONE DELLA STESSA. NON COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO aLL'AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ PREVISTE DALLE NORME IN EPIGRAFE (V,SULL'OBBLIGO ASSICURATIVO DELL'APPRENDISTA SENZA RETRIBUZIONE - SETTORE ARTIGIANO CONTRAlTTO COLLETTIVO 15,12,1940, P.RT , 7 - IN ft. Li, 1941 PflG.342); PER L'ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI RISCATTO AI SENSI DEL 2 COMMA DELL'ART.51 DELLA LEGGE N,153/1969, DOVRANNO ESSERE TENUTE PRESENTI LE DISPOSIZIONI VIGENTI PRO-TEMPORE IN MATERIA IN ITALIA,
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
F.TO PRAUSCELLO