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Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
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Assegno ordinario di invalidità
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Assegno straordinario per il sostegno del reddito
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Bonus
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Definizione di lavoro autonomo e redditi da dichiarare
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Dichiarazione a preventivo per il reddito da lavoro autonomo
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Modalità di effettuazione delle trattenute per attività lavorativa
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Particolari tipologie di lavoratori
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Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
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Pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo
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Pensione ai superstiti
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Pensione anticipata di vecchiaia
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Pensione di anzianità
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente anteriormente al 1° gennaio 2003
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente dal 1° gennaio 2003
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Pensione di anzianità - Disciplina vigente dal 1° gennaio 2009
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Pensione di inabilità
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Pensione di inabilità/invalidità degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
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Pensione di invalidità
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Pensione di invalidità - Sospensione in base all'art. 8 della legge 638/83
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Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo
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Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema retributivo o misto
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Prepensionamento
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Sanzioni in caso di omessa dichiarazione
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI