Eureka Previdenza

Circolare 30 del 13 febbraio 1997

OGGETTO: PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' DEI LAVORATORI CHE TRA-
SFORMANO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO
PARZIALE A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 185, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.
1 - ASPETTI GENERALI
LA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662, CONTIENE, TRA L'ALTRO, UNA
NUOVA DISCIPLINA DEL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' PER I LAVORA-
TORI CHE TRASFORMANO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A
TEMPO PARZIALE.
IN PROPOSITO L'ARTICOLO 1, COMMA 185, DELLA LEGGE N.662 STABI-
LISCE CHE CON EFFETTO DAL 30 SETTEMBRE 1996, AL FINE DI INCEN-
TIVARE L'ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE, AI LAVORATORI IN POS-
SESSO DEI REQUISITI DI ETA' E DI CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO AL
PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' DI CUI ALLA TABELLA B ALLEGATA ALLA
LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335, DIPENDENTI DA IMPRESE, PUO' ESSERE
RICONOSCIUTO IL TRATTAMENTO DI PENSIONE DI ANZIANITA' E, IN
DEROGA AL REGIME DI NON CUMULABILITA' DI CUI AL COMMA 189, IL
PASSAGGIO AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE IN MISURA NON
INFERIORE A 18 ORE SETTIMANALI.
L'ANZIDETTA FACOLTA' E' CONCESSA, PREVIA AUTORIZZAZIONE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE,
A CONDIZIONE CHE IL DATORE DI LAVORO ASSUMA NUOVO PERSONALE PER
UNA DURATA E PER UN TEMPO LAVORATIVO NON INFERIORE A QUELLO
RIDOTTO AI LAVORATORI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTA' DI PAS-
SAGGIO AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 186, L'IMPRESA CHE SI AVVALE
DELLA FACOLTA' DI RICORSO AL LAVORO A TEMPO PARZIALE DI CUI AL
COMMA 185 DEVE DARE COMUNICAZIONE AI COMPETENTI ISTITUTI PREVI-
DENZIALI E ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO (ORA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO - V. DECRETO 7 NOVEMBRE 1996, N.687, IN
GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAIO 1997) DELLA STIPU-LAZIONE
DEI CONTRATTI E DELLA LORO CESSAZIONE.
SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 191, L'ASSUN-
ZIONE DI NUOVO PERSONALE DI CUI AL COMMA 185 DEVE RISULTARE AD
INCREMENTO DELLE UNITA' EFFETTIVAMENTE OCCUPATE ALLA DATA DEL
PENSIONAMENTO. DETTO INCREMENTO DI PERSONALE DEVE RISULTARE AL
NETTO DELLE DIMINUZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO PRECEDENTE IL
PENSIONA-MENTO.
PER I LAVORATORI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTA' DI CUI AL COMMA
185 L'IMPORTO DELLA PENSIONE E' RIDOTTO IN MISURA INVERSAMENTE
PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO,
RIDUZIONE COMUNQUE NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO. LA SOMMA DELLA
PENSIONE E DELLA RETRIBUZIONE NON PUO' IN OGNI CASO ESSERE
SUPERIORE ALL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORA-
TORE CHE, A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI, PRESTA LA SUA OPERA A
TEMPO PIENO.
PER I LAVORATORI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTA' DISCIPLINATA
DALLA DISPOSIZIONE IN ESAME RESTA FERMA LA DECORRENZA DELLA
PENSIONE DI ANZIANITA PREVISTA DALLE NORME VIGENTI.
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 209, DELLA LEGGE N.662 E' ABRO-
GATO L'ARTICOLO 1, COMMA 25, LETTERA C), DELLA LEGGE 8 AGOSTO
1995, N.335.
SECONDO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 216, DELLA LEGGE
N.662 RESTANO VALIDI GLI ATTI E SONO FATTI SALVI GLI EFFETTI
PRODOTTISI E I RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DEL DECRETO
LEGGE 30 SETTEMBRE 1996, N.508, NON CONVERTITO IN LEGGE.
2 - REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO
LA PENSIONE DI ANZIANITA' A NORMA DELLE DISPOSIZIONI INNANZI
RICHIAMATE PUO' ESSERE RICONOSCIUTA ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI
DEI LAVORATORI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA TRASFORMATO IN
RAPPORTO A TEMPO PARZIALE PER UN ORARIO NON INFERIORE A 18 ORE
SETTIMANALI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL
LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE (ORA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO), A CONDIZIONE CHE IL DATORE DI LAVORO ASSUMA NUOVO
PERSONALE PER UNA DURATA E UN TEMPO LAVORATIVO NON INFERIORE A
QUELLO RIDOTTO AI LAVORATORI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTA' DI
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
L'ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE DEVE RISULTARE AD INCREMENTO
DELLE UNITA' EFFETTIVAMENTE OCCUPATE ALLA DATA DEL
PENSIONAMENTO, IVI COMPRESE QUELLE IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA
EVENTUALMENTE CESSATO NELL'ANNO PRECEDENTE IL PENSIONAMENTO.
L'ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE DEVE PERTANTO RISULTARE AD
INCREMENTO NON SOLO DELLE UNITA' EFFETTIVAMENTE OCCUPATE ALLA
DATA DEL PENSIONAMENTO, MA ANCHE DELLE UNITA' CESSATE NELL'ANNO
PRECEDENTE.
NON POSSONO USUFRUIRE DEL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' PREVISTO
DALLA NORMATIVA IN ESAME I LAVORATORI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO
SIA TRASFORMATO IN RAPPORTO A TEMPO PARZIALE AL DI FUORI DELLE
PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE N.662, O, COMUNQUE, PER UN ORARIO
INFERIORE A 18 ORE SETTIMANALI.
I LAVORATORI CHE TRASFORMANO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO
PIENO A TEMPO PARZIALE A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 185,
POSSONO OTTENERE LA PENSIONE DI ANZIANITA' SENZA CESSARE IL
RAPPORTO DI LAVORO, A CONDIZIONE CHE SIANO IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI ETA' E DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PEN-
SIONE DI ANZIANITA' DI CUI ALLA TABELLA B ALLEGATA ALLA LEGGE
N.335 DEL 1995 E, QUINDI, PER GLI ANNI 1996 E 1997, DI UNA
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 35 ANNI E 52 ANNI DI ETA'
OVVERO DELLA MAGGIORE ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 36 ANNI.
PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 1997, IL REQUISITO DI ETA' RICHIESTO
PER COLORO CHE FANNO VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI 35
ANNI SI ELEVA CON LA GRADUALITA' DI CUI ALLA COLONNA 1 DELLA
TABELLA B ALLEGATA ALLA LEGGE N.335, MENTRE IL REQUISITO ALTER-
NATIVO DELLA MAGGIORE ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E' QUELLO RIPOR-
TATO NELLA COLONNA 2 DELLA STESSA TABELLA B.
ATTESO IL RICHIAMO AI REQUISITI CONTRIBUTIVI E DI ETA' DI CUI
ALLA TABELLA B, CHE DISCIPLINA IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA'
NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, LE DISPOSIZIONI DEI
COMMI 185 E SEGUENTI NON TROVANO APPLICAZIONE PER LE PENSIONI DA
LIQUIDARE NELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' NEI
CONFRONTI DEGLI INTERESSATI, E' NECESSARIO CHE A CORREDO DELLA
DOMANDA DI PENSIONE VENGA PRESENTATA L'AUTORIZZAZIONE DELL'UF-
FICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE AD
AVVALERSI DELLA FACOLTA' DISCIPLINATA DALL'ARTICOLO 1, COMMA
185, NONCHE' APPOSITA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, DALLA
QUALE RISULTI LA DATA DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE, LA DATA
DALLA QUALE DECORRE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO,
L'ORARIO DI LAVORO CONVENUTO PER IL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE,
L'ORARIO PRATICATO NELL'AZIENDA PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
PIENO, L'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE
CHE, A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI (LIVELLO, ANZIANITA', ECC.),
PRESTI LA SUA OPERA A TEMPO PIENO E IL PERIODO DI PAGA (MENSILE
O SETTIMANALE).
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 186, L'IMPRESA CHE SI AVVALE
DELLA FACOLTA DI RICORSO AL LAVORO A TEMPO PARZIALE DI CUI AL
COMMA 185 DEVE DARE COMUNICAZIONE AI COMPETENTI ISTITUTI PREVI-
DENZIALI E ALL'ISPET-TORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DELLA
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E DELLA LORO CESSAZIONE. LA
COMUNICAZIONE DOVRA' CONTENERE ANCHE L'INDICAZIONE DELLE UNITA'
EFFETTIVAMENTE OCCUPATE ALLA DATA DEL PENSIONAMENTO E DELLE
UNITA' EVENTUALMENTE CESSATE NELL'ANNO PRECEDENTE.
DAL CONTESTO NORMATIVO DELINEATO DALLA LEGGE N.662 EMERGE LA
NECESSITA' CHE LE SEDI, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, RILASCINO
APPOSITA ATTESTAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA, NEI LORO CONFRONTI,
DEI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' E DELLA
POSSIBILE DECORRENZA IN RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DI
TALI REQUISITI.
3 - DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' DA LIQUIDARE NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE TRASFORMANO IL RAP-PORTO DI
LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' DA LIQUIDARE NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE TRASFORMANO IL RAPPORTO DI LAVORO
DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE A NORMA DELLA LEGGE N.662 DEVE
ESSERE STABILITA, IN RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DEI
RELATIVI REQUISITI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE IN MATERIA
DALLA LEGGE N.335 PER LA GENERALITA' DELLE PENSIONI A CARICO
DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPEN-
DENTI.
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE NON PUO' ESSERE ANTERIORE ALLA DATA
DA CUI HA EFFETTO LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA
TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 185,
DELLA LEGGE N.662 E, COMUNQUE, AL 1 OTTOBRE 1996.
4 - DISCIPLINA DEL CUMULO CON LA RETRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI
ANZIANITA' LIQUIDATA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE
TRASFORMANO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO
PARZIALE
LA PENSIONE DI ANZIANITA' LIQUIDATA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
CHE TRASFORMANO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO
PARZIALE IN MISURA NON INFERIORE A 18 ORE SETTIMANALI A NORMA
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 185, DELLA LEGGE N.662 E' CUMULABILE CON
LA RETRIBUZIONE ED E' RIDOTTA IN MISURA INVERSAMENTE PROPORZIO-
NALE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO. A UNA MAG-
GIORE RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO CORRISPON-DE UNA MINORE
RIDUZIONE DELLA PENSIONE ED E' QUINDI CUMULABILE CON LA RETRI-
BUZIONE UNA MAGGIORE QUOTA DI PENSIONE. IN OGNI CASO, LA QUOTA
DI PENSIONE INCUMULABILE CON LA RETRIBUZIONE NON PUO' SUPERARE
IL 50 PER CENTO. LA SOMMA DELLA RETRIBUZIONE E DELLA QUOTA DI
PENSIONE CUMULABILE NON PUO' COMUNQUE ESSERE SUPERIORE ALLA
RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE CHE PRESTA LA SUA OPERA A
TEMPO PIENO.
IN SOSTANZA, LA QUOTA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE E'
PARI ALLA PERCENTUALE DELL'ORARIO DI LAVORO CONVENUTO PER IL
RAPPORTO A TEMPO PARZIALE RISPETTO ALL'ORARIO PRATICATO
NELL'AZIENDA PER I LAVORATORI A TEMPO PIENO.
SE L'ORARIO DEL PART-TIME E' SUPERIORE AL 50 PER CENTO DELL'O-
RARIO NORMALE, LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE NON POTRA' SUPERARE
IL 50 PER CENTO, FERMO RESTANDO CHE LA SOMMA DELLA RETRIBUZIONE
E DELLA QUOTA DI PENSIONE CUMULABILE CON LA RETRIBUZIONE NON
PUO' SUPERARE L'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL
LAVORATORE CHE, A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI, PRESTI LA SUA
OPERA A TEMPO PIENO.
AD ESEMPIO, SE L'ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO PRATICATO
DALL'AZIENDA E' DI 40 ORE SETTIMANALI E VIENE CONVENUTO UN
PART-TIME DI 24 ORE, PER CUI L'ORARIO RISULTA RIDOTTO IN MISURA
PARI AL 40 PER CENTO RISPETTO ALL'ORARIO PIENO, E QUINDI IL
PART-TIME E' PARI AL 60 PER CENTO DELL'ORARIO NORMALE, LA
PENSIONE DOVREBBE ESSERE RIDOTTA DEL 60 PER CENTO, MA STANTE IL
LIMITE DI LEGGE E' RIDOTTA DEL 50 PER CENTO. IL 50 PER CENTO
DELL'IMPORTO MENSILE LORDO DELLA PENSIONE COSTITUIRA' QUINDI
L'AMMONTARE MENSILE DELLA PRESTAZIONE INCUMULABILE CON LA
RETRIBUZIONE, FERMO RESTANDO CHE LA SOMMA DELLA RETRIBUZIONE E
DELLA QUOTA DI PENSIONE CUMULABILE NON PUO' SUPERARE L'AMMONTARE
DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER IL TEMPO PIENO. SE L'ORARIO DI
LAVORO CONVENUTO PER IL PART-TIME E' PARI A 18 ORE SETTIMANALI,
CIOE AL 45 PER CENTO DELL'ORARIO NORMALE DI 40 ORE MENTRE LA
RIDUZIONE DELL'ORARIO E' PARI AL 55 PER CENTO, LA QUOTA MENSILE
DI PEN-SIONE INCUMULABILE CON LA RETRIBUZIONE SARA' PARI AL 45
PER CENTO DELL'IMPORTO MENSILE LORDO DELLA PENSIONE.
PER LE PENSIONI DI ANZIANITA' LIQUIDATE A NORMA DELLA DISPOSI-
ZIONE IN ESAME DOVRA' ESSERE INVIATA AL PENSIONATO UN'APPOSITA
COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO REDATTA SECONDO IL FACSIMILE
ALLEGATO 1, DA TRASMETTERE PER CONOSCENZA ANCHE AL DATORE DI
LAVORO.
AL RIGUARDO SI FA PRESENTE CHE PER LE PENSIONI IN ARGOMEN-TO LE
PROCEDURE AUTOMATIZZATE DETERMINANO L'IMPORTO DELLA TRATTENUTA
PER ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CON I CRITERI STABILITI IN
VIA GENERALE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA'. PERTANTO, LA
DETERMINAZIONE DELLA TRATTENUTA DA OPERARE PER IL PERIODO
COMPRESO TRA LA DATA DI DECOR-RENZA DELLA PENSIONE E LA DATA
FINALE DI CALCOLO DEGLI ARRETRA-TI DEVE ESSERE EFFETTUATA DALLE
SEDI; LA DETERMINAZIONE DELLA TRATTENUTA DA OPERARE PER I
PERIODI SUCCESSIVI ALLA PREDETTA DATA DEVE ESSERE EFFETTUATA
DAL DATORE DI LAVORO, TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE
NELLA COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELLA PENSIONE DI CUI
ALL'ALLEGATO 1.
A DECORRERE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPIMENTO DELL'ETA'
PENSIONABILE PER VECCHIAIA DA PARTE DEGLI INTERESSATI, TROVA
APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DEL CUMULO DELLA PENSIONE CON LA
RETRIBUZIONE VIGENTE PER LA GENERALITA' DEI PENSIONATI DI
VECCHIAIA.
NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE, SUCCESSIVAMENTE AL PENSIONA-
MENTO DI ANZIANITA' CONSEGUITO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSI-
ZIONI IN ESAME, RIPRISTININO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
CON LA STESSA AZIENDA OVVERO RISOLVANO IL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE E SI RIOCCUPINO PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO,
OPERA LA TOTALE INCUMULABILITA' DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON
LA RETRIBUZIONE.
LA TOTALE INCUMULABILITA' DELLA PENSIONE CON LA RETRIBUZIONE
OPERA DEL PARI NEI CASI IN CUI VENGANO MENO LE CONDIZIONI POSTE
DALLA LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI
PENSIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 185 (CESSAZIONE
ANTICIPATA DEL PERSONALE ASSUNTO AD INCREMENTO DELLE UNITA'
OCCUPATE ALLA DATA DEL PENSIONAMENTO; RIDUZIONE DELLA DURATA DEL
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E/O DELL'ORARIO SETTIMANALE PER IL
PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE).
5 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PEN-SIONE DI
ANZIANITA' NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE TRASFORMANO IL
RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE NEGLI ARCHIVI MAGNETICI DELLE
PENSIONI DI ANZIANITA' LIQUIDATE A NORMA DELLA DISPOSIZIONE IN
ESAME, DEVE ESSERE SEGNALATA LA LETTERA 'U' NEL TERZO SOTTOCAMPO
DEL CAMPO 'NATURA PENSIONE', OLTRE AL CODICE '1' O '2' NEL PRIMO
SOTTOCAMPO.
PER CONSENTIRE L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL PERIODO
COMPRESO TRA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE E LA DATA DI RIFERI-
MENTO DEL CALCOLO DEGLI ARRETRATI, AL FINE DELLA DETERMINAZIONE
DA PARTE DELLE SEDI DELLE SOMME DA TRATTENERE IN APPLICAZIONE
DELLA PARTICOLARE DISCIPLINA DI CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
PREVISTA PER LE PENSIONI IN ARGOMENTO, NEL CAMPO "CODICE ARRE-
TRATI" DEVE ESSERE SEGNALATO IL CODICE "3".
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO 1
MOD. T.PENS. 08/662
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
_________ DATA, ../../....
SEDE DI _______________
VIA ___________________
RACCOMANDATA A.R.
SIG.__________________________
__________________________
PRATICA PATRONATO ____________
NUMERO __________
PATRONATO ____________________
____________________
____________
E, PER CONOSCENZA,
AZIENDA ______________________
______________________
____________
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI AN-
ZIANITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 185, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662, IN CASO DI
TRASFORMAZIONE DEL RAP-PORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A
TEMPO PARZIALE.
LE COMUNICO CHE LA SUA DOMANDA PRESENTATA IL__________________
E' STATA ACCOLTA E CHE LE E' STATA LIQUIDATA LA PENSIONE DI
ANZIANITA' CATEGORIA VO NUMERO _____________ NELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON DECORRENZA
DAL _________________ PER UN IMPORTO MENSILE INIZIALE LORDO DI
LIRE _______________.
LA PENSIONE VIENE POSTA IN PAGAMENTO PRESSO L'UFFICIO POSTA-
LE/L'ISTITUTO DI CREDITO DA LEI INDICATO NEL MODULO DI DOMANDA.
POICHE' LEI HA TRASFORMATO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO
A TEMPO PARZIALE, LIMITANDO LA SUA ATTIVITA' LAVORATIVA A N.____
ORE, PARI AL ____ PER CENTO DELL'ORARIO DI LAVORO DI N.____ ORE
PRATICATO NELL'AZIENDA PER I LAVORATORI A TEMPO PIENO,
L'AMMONTARE MENSILE DELLA PENSIONE E' CUMULABILE CON LA
RETRIBUZIONE NELLA PERCENTUALE DEL_____.
L'ARTICOLO 1, COMMA 185, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662,
STABILISCE INFATTI CHE, IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE IN MISURA NON
INFERIORE A 18 ORE SETTIMANALI, LA PENSIONE E' CUMULABILE CON LA
RETRIBUZIONE ED E' RIDOTTA IN MISURA INVERSAMENTE PRO-PORZIONALE
ALLA RIDU-ZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, MA NON OLTRE IL 50 PER
CENTO.
LA SOMMA DELLA RETRIBUZIONE E DELLA QUOTA DI PENSIONE CUMULABILE
CON LA RETRIBUZIONE NON PUO' IN OGNI CASO SUPERARE L'AMMONTARE
DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE CHE, A PARITA' DI
ALTRE CONDIZIONI, PRESTI LA SUA OPERA A TEMPO PIENO.
PERTANTO, L'AMMONTARE DELLA QUOTA DI PENSIONE NON CUMULABILE CON
LA RETRIBUZIONE E' PARI:
- A LIRE ____________ MENSILI DAL ______________
- A LIRE ____________ MENSILI DAL ______________
- A LIRE ____________ SULLA TREDICESIMA MENSILITA'.
LA TRATTENUTA DELLA QUOTA DI PENSIONE NON CUMULABILE CON LA
RETRIBUZIONE PER IL PERIODO COMPRESO TRA LA DECORRENZA DELLA
PENSIONE E IL ______________ VIENE EFFETTUATA DA QUESTA SEDE
DIRETTAMENTE SUGLI ARRETRATI DI PENSIONE MATURATI FINO ALL'AN-
ZIDETTA DATA.
A TAL FINE E' NECESSARIO CHE LEI FORNISCA LE NOTIZIE RICHIESTE
CON L'ALLEGATO MODELLO TE09/TE10, CHE LA INVITO A RESTITUIRE CON
URGENZA, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO.
A FAR TEMPO DAL ___________, LA TRATTENUTA DOVRA' ESSERE EFFET-
TUATA DAL DATORE DI LAVORO NELL'IMPORTO INDICATO NELLA PRESENTE
COMUNICAZIONE. L'IMPORTO DELLA TRATTENUTA DOVRA' ESSERE RIDETE-
RMINATO DAL DATORE DI LAVORO, SECONDO I CRITERI INDICATI NELLA
PRESENTE COMUNICAZIONE, IN OCCASIONE DELLE VARIAZIONI DELL'IM-
PORTO DELLA PENSIONE, CHE LEI E' TENUTO A PORTARE A CONOSCENZA
DELLO STESSO DATORE DI LAVORO.
LE SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO DEVONO ESSERE VERSATE
ALL'INPS CON IL MODULO DI DENUNCIA PER IL VERSAMENTO DEI CON-
TRIBUTI.
LA TRATTENUTA INDICATA SUL MOD. TE10, E SUL MOD. O BIS M CHE LE
VERRA' RILASCIATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO IN OCCASIONE DELLE
OPERAZIONI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA PENSIONE, DEVE
ESSERE OPERATA DAL DATORE DI LAVORO IN CASO DI RIPRISTINO DEL
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E NEL CASO DI RIOCCUPAZIONE
PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO.
LE INVIO IL CERTIFICATO DI PENSIONE, CHE E' L'UNICO DOCUMENTO
VALIDO PER RISCUOTERE LA PENSIONE, ED IL MOD. TE 08 CON IL QUALE
LE VENGONO FORNITI I DATI DI CALCOLO DELLA PENSIONE, GLI IMPORTI
ALLE VARIE DECORRENZE E LE TRATTENUTE OPERATE PER LEGGE.
LE RICORDO CHE LEI E' TENUTO A COMUNICARE ALL'INPS QUALSIASI
VARIAZIONE DELLA SUA SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE INFLUENTE
SUL DIRITTO O SULLA MISURA DELLA PENSIONE.
GLI UFFICI DELLA SEDE SONO A SUA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI
INFORMAZIONE O CHIARIMENTO.
QUALORA LEI RITENGA INESATTA LA VALUTAZIONE DELLA SUA POSIZIONE
CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA, PUO' PRESENTARE RICORSO CONTRO IL
PRESENTE PROVVEDIMENTO AL COMITATO PROVINCIALE DELL'INPS.
IL RICORSO, IN CARTA SEMPLICE, PUO' ESSERE CONSEGNATO DIRETTA-
MENTE A QUESTA SEDE DELL'INPS, OPPURE ESSERE SPEDITO PER RACCO-
MANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.
IL TERMINE PER RICORRERE E' DI 90 GIORNI DALLA DATA IN CUI LEI
AVRA RICEVUTO QUESTA LETTERA (ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 9 MARZO
1989, N. 88).
INSIEME COL RICORSO, E' NECESSARIO CHE LEI PRESENTI I DOCUMENTI
E FORNISCA LE NOTIZIE CHE RITIENE UTILI.
SE IL COMITATO PROVINCIALE DELL'INPS NON AVRA' DECISO IL RICORSO
ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, O IN CASO DI
DECISIONE NEGATIVA, LEI POTRA' PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA ENTRO
I SUCCESSIVI TRE ANNI (ARTICOLO 47 DEL D.P.R. 30 APRILE 1970,
N.639, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).
L'EVENTUALE AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
DOVRA' ESSERE NOTIFICATA PRESSO QUESTA SEDE DELL'INPS, AVENDO IL
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ISTITUTO ELETTO A TAL FINE DOMICILIO
SPECIALE PRESSO LA SEDE STESSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL
CODICE CIVILE E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO LEI PUO' RIVOLGERSI, SE PREFE-
RISCE, AD UNO DEGLI ENTI DI PATRONATO, CHE L'ASSISTERA' GRATUI-
TAMENTE.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PENSIONI

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