Eureka Previdenza

Circolare 249 del 31 dicembre 1983

All. n. 3
OGGETTO: Convenzioni INPS-Casse Marittime. Variazioni al piano dei conti.
Per come noto, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.L. 30
dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33 (1), le gestioni previdenziali delle Casse Marittime
per gli infortuni sul lavoro e le malattie sono tenute a provvedere per i
propri iscritti, fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche di
malattia, di maternita' e di infortunio - prevista dall'art. 74, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (2) - all'accertamento e alla
riscossione dei contributi sociali di malattia e di maternita' e delle
altre somme agli stessi connesse, nonche' al pagamento delle relative
prestazioni economiche.
Per la disciplina dei rapporti derivanti dallo svolgimento dei
suddetti compiti, la disposizione normativa sopra riportata prevede la
stipula di apposita convenzione con l'INPS, tenuto a rimborsare gli
oneri relativi al servizio prestato per suo conto.
Le convenzioni sono state, pertanto, stipulate con le Casse
Marittime Adriatica, Tirrena e Meridionale secondo lo schema allegato e
hanno efficacia dal 1 gennaio 1980.
Le convenzioni in parola si riferiscono ai soggetti indicati
all'art. 1 delle stesse: il versamento dei contributi di malattia deve
essere effettuato, per quanto concerne i marittimi, tenendo conto delle
aliquote in vigore per gli operai dell'industria; per il personale
amministrativo che ha mantenuto l'iscrizione alle Casse Marittime, come
chiarito dai competenti Ministeri del Lavoro e del Tesoro, dovranno
invece essere applicate le aliquote in vigore per gli impiegati
dell'industria.
Per quanto superfluo, si ricorda che per il personale amministrativo
che non si e' avvalso della facolta' di iscrizione alle Casse marittime
prevista dalla legge 13 gennaio 1941, n. 145, le aziende dovranno
continuare ad effettuare i versamenti direttamente all'Istituto.
Si richiama l'attenzione delle Sedi Provinciali territorialmente
competenti sul diritto, riservato all'Istituto, di effettuare
direttamente presso le predette Casse i riscontri ed i controlli ritenuti
opportuni in merito all'accertamento ed alla riscossione dei contributi
dovuti ed alla esattezza delle prestazioni erogate: in particolare le
Sedi stesse verificheranno che da parte delle Casse vengano disposti, con
la dovuta tempestivita', i necessari controlli sanitari.
I rapporti finanziari con le Casse Marittime sono intrattenuti
esclusivamente dalle Sedi territorialmente competenti e precisamente:
- dalla Sede di Trieste per la Cassa Marittima Adriatica;
- dalla Sede di Genova per la Cassa Marittima Tirrena;
- dalla Sede di Napoli per la Cassa Marittima Meridionale.
Cio' posto, per quanto attiene gli adempimenti contabili di
competenza delle Sedi si forniscono le seguenti istruzioni.
1) Versamenti in acconto ai sensi dell'art. 3 delle convenzioni.
Le Casse, entro il 10 gennaio di ciascun anno, sono tenute a
comunicare i dati relativi ai contributi sociali di malattia, maternita'
ed ogni altra somma ad essi connessa risultanti dal bilancio preventivo
ai fini della determinazione della misura dell'acconto previsto
dall'articolo 3, che deve essere pari al 90% dei contributi e delle somme
accessorie che si prevede di incassare in c/ competenza e in c/ residui
al netto di eventuali quote fiscalizzate.
Il predetto importo dovra' essere versato a cura della Cassa in
quote trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e
31 ottobre.
Dall'ammontare di ogni singola quota trimestrale la Cassa e'
autorizzata a detrarre:
- gli importi relativi ai pagamenti effettuati nel trimestre solare
precedente per prestazioni economiche di malattia, di maternita, per
rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
dipendenti donatori di sangue ex lege n. 584/1967, per indennita' alle
lavoratrici madri ai sensi dell'art. 8 della legge
n.903/1977 (3);
- gli importi relativi ai contributi rimborsati ai datori di lavoro;
- gli acconti per il rimborso spese per il servizio di riscossione
dei contributi, pari al 6% dei contributi versati all'INPS nel trimestre;
- gli acconti per il rimborso spese per il servizio di erogazione
delle prestazioni, pari al 7% delle prestazioni erogate nel trimestre
solare precedente e addebitate all'INPS mediante il conguaglio con i
contributi di cui sopra.
La Cassa, a termini di convenzione, e' tenuta a trasmettere, entro
gli stessi termini previsti per il versamento dell'acconto, un'apposita
comunicazione redatta secondo l'all. A della convenzione contenente
l'analisi delle partite costituenti il saldo versato all'INPS.
La rilevazione della riscossione del saldo a favore dell'Istituto
dovra' essere effettuata accreditando il conto "GMR 52/96 Contributi
sociali di malattia e somme connesse versate dalle Casse Marittime e
dalle Casse di Previdenza dei liberi professionisti. Da ripartire" (4).
Qualora le partite a credito dell'INPS risultino inferiori a quelle
a debito, la Sede provvedera' a rimettere alla cassa la differenza entro
quindici giorni dalla ricezione della richiesta corredata sempre dal
predetto allegato A.
In tal caso la rilevazione contabile del saldo a debito
dell'Istituto versato alla Cassa dovra' essere effettuata addebitando il
conto di nuova istituzione "IMR 51/96" (5).
2) Versamenti a conguaglio ai sensi dell'art. 4 della convenzione.
La definizione dei rapporti finanziari tra la Cassa e l'INPS
derivanti dai servizi svolti dalla Cassa ai sensi della convenzione
relativamente a ciascun esercizio finanziario viene effettuata sulla base
delle risultanze del conto consuntivo della Cassa regolarmente deliberato
dal Consiglio di Amministrazione.
A tal fine la Cassa e' tenuta a versare, entro 30 giorni dalla data
di deliberazione di detto consuntivo, la differenza tra la somma
algebrica dei versamenti effettuati dalla Cassa o alla Cassa nell'anno
alle varie scadenze ed il saldo effettivamente dovuto, pari agli importi
dei contributi e delle somme accessorie effettivamente riscossi nell'anno
(gia' al netto delle quote fiscalizzate e dei rimborsi di contributi)
diminuiti:
- delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno;
- del rimborso oneri effettivi relativi al servizio prestato
risultante dal consuntivo della Cassa (che, ai sensi dell'art. 6 della
convenzione, deve essere trasmesso ai fini del controllo unitamente ad
apposita comunicazione entro gli stessi termini previsti per il
versamento del saldo).
Anche l'importo in questione dovra' essere contabilizzato in avere
del conto "GMR 52/96".
La Cassa e' tenuta altresi' a trasmettere entro lo stesso termine
una comunicazione, indirizzata alla Sede ed alla Sede Centrale redatta
secondo l'allegato B alla convenzione, contenente l'analisi delle partite
costituenti il saldo definitivo.
Qualora il saldo delle somme effettivamente dovute all'INPS risulti
inferiore alla somma algebrica dei versamenti, la Sede provvedera' a
rimettere alla Cassa la differenza entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta corredata sempre dell'allegato B, della comunicazione relativa
all'ammontare degli oneri sostenuti per i servizi, nonche' del bilancio
della Cassa regolarmente deliberato.
In tal caso l'importo in questione dovra' essere contabilizzato a
debito del conto di nuova istituzione "GMR 51/96" (6).
Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessita' di verificare,
in sede di conguaglio definitivo annuale, l'esattezza delle somme
segnalate dalla Cassa come versamenti gia' effettuati ovvero avute in
restituzione dall'INPS, nonche' di quelle detratte dalla Cassa in sede di
conguaglio definitivo annuale a titolo di rimborso spese sulla scorta
della documentazione fornita dalla Cassa ai sensi dell'art. 6 della
convenzione.
3) Adempimenti di fine esercizio
Al fine di analizzare i dati forniti annualmente dalla Cassa alla
Sede Centrale dell'INPS tramite l'allegato D, la Sede e' tenuta, entro
il 31 marzo di ciascun anno, a trasmettere alla Sede Centrale - Servizio
Bilanci, Uff. VI - l'analisi del movimento del conto "GMR 52/96" relativo
all'anno precedente secondo l'allegato n. 2.
4) Sistemazione dei periodi pregressi
Come e' noto nelle more della stipula della convenzione, sono stati
presi accordi con le Casse al fine di stabilire provvisoriamente le
modalita' di versamento degli importi dei contributi incassati dalle
stesse a partire dal 1 gennaio 1980.
Detti accordi hanno previsto il versamento trimestrale posticipato
dei contributi sociali di malattia e maternita' al netto delle
prestazioni economiche di malattia e maternita' rispettivamente riscossi
ed erogati nel trimestre per conto dell'Istituto diminuiti dell'acconto
per il rimborso spese, sia relativo al servizio di riscossione dei
contributi che di pagamento delle prestazioni.
L'art. 10 della convenzione, nel regolare la sistemazione dei
rapporti intervenuti prima della stipula delle convenzioni, stabilisce
dei particolari adempimenti. In considerazione che alla data odierna
dovrebbero essere disponibili i bilanci consuntivi delle Casse, relativi
agli anni 1980, 1981 e 1982, appare piu' agevole procedere alla
definizione dei rapporti per i tre anni direttamente sulla base dei
prospetti B, ove naturalmente non sorgano difficolta' con le coesistenti
Casse nel seguire tale piu' rapida procedura di definizione.
Cio' posto, le Casse sono tenute per i suddetti anni.
- a trasmettere i prospetti B di ciascun anno (di cui uno
indirizzato alla Sede e uno alla Sede Centrale con allegati i prospetti D
e E);
- a trasmettere la comunicazione delle spese sostenute in ciascun
anno distintamente per la riscossione dei contributi e per la erogazione
delle prestazioni (art. 6 della convenzione) accompagnata dai relativi
rendiconti regolarmente deliberati;
- ad effettuare relativamente a ciascun prospetto B l'eventuale
versamento o a presentare la richiesta di rimborso.
Per quanto attiene il 1983, invece, le Casse sono tenute a
comunicare i dati relativi ai contributi che si prevede di incassare nel
1983 ai fini della quantificazione degli acconti, nonche' a trasmettere i
prospetti A di cui all'art. 3 della convenzione relativi ai versamenti
gia' scaduti alla data di ricezione della presente ed a versare le
differenze tra quanto gia' versato in conto 1983 e quello che risulta
dovuto dai suddetti prospetti.
La Sede, ricevuti i suddetti versamenti o richieste di rimborso
accompagnate dalla dovuta documentazione, provvedera' a riscontrare
l'esattezza delle segnalazioni relative ai versamenti gia' effettuati,
nonche' delle spese portate in detrazione dalle Casse ed a contabilizzare
le somme incassate o pagate secondo le istruzioni che precedono.
Entro il 31 marzo 1984 la Sede provvedera' a trasmettere il
prospetto di analisi del conto GMR 52/96 di cui al precedente punto 3)
con gli opportuni adattamenti al fine di rappresentare la particolare
situazione verificatasi nel 1983.
Per l'aggiornamento dell'archivio dei conti su AUDIT 7 si riportano
nell'accluso prospetto (vedi allegato 3) i conti GMR 51/96 e IMR 51/96
con la relativa descrizione completa e abbreviata.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284.
(2) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 2355.
(3) V. "Atti ufficiali", 1977, pag. 1924.
(4) Conto movimentabile solo dalle Sedi di Trieste, Genova e Napoli gia'
istituito con apposite note dirette alle Sedi interessate.
(5) Conto movimentabile solo dalle Sedi di Trieste, Genova e Napoli.
(6) Conto movimentabile solo dalle Sedi di Trieste, Genova e Napoli
ALLEGATO 1
Convenzione INPS - Cassa Marittima.
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
Prospetto di analisi del movimento del conto GMR 52/96 dell'anno ....
- OMISSIS -
ALLEGATO 3
Variazioni al piano dei conti.
- OMISSIS -

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