Eureka Previdenza

Messaggio 91 del 17 marzo 2003

Oggetto:
Pensione di inabilità - incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 222/1984-
E’ stata prospettata la situazione di titolari di pensione di inabilità che rivestono l’incarico di componenti di un organo collegiale.

In particolare è stato posto il quesito se possa configurarsi anche in tale situazione l’incompatibilità disciplinata dall’articolo 2, comma 5, della legge n.222 del 1984 il quale stabilisce che la pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolte successivamente alla concessione della pensione.

L’Avvocatura Centrale, interpellata al riguardo, ha affermato che l’incarico di componente di un organo collegiale attiene all’espletamento di funzioni di rilievo pubblico e/o rappresentativo non implicate nella causa tipica del rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Per l’Avvocatura, infatti, la qualità di componente di un organo collegiale non è , per sé, assimilabile a quella di lavoratore (autonomo o subordinato) in relazione alla diversa natura e alla diversa funzione implicata nei rispettivi rapporti (l’una di rappresentante di categoria a tutela di interessi della medesima nel contesto di un organo di gestione , l’altra di soggetto obbligato ad una prestazione economica verso il corrispettivo).
L’emolumento percepito dal componente di un organo collegiale non costituisce, inoltre, il corrispettivo proporzionato ad una prestazione di lavoro e pertanto finalizzato ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa secondo la previsione dell’art. 36 della Costituzione.

Tenuto conto del parere espresso dall’Avvocatura deve ritenersi insussistente l’incompatibilità prevista dall’articolo 2, comma 5, della legge n.222/1984 nell’ipotesi del titolare di pensione di inabilità che svolga l’incarico di componente di un organo collegiale.

Si ritiene opportuno, peraltro, precisare che, in presenza di emolumenti percepiti da membri di collegi o commissioni rientranti nella previsione dell’articolo 47, comma 1, lettera c bis) del T.U.I.R resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e del versamento dei relativi contributi .

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO

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