Eureka Previdenza

Messaggio 340 del 26 settembre 2003

Direzione Centrale Prestazioni

Oggetto:
Regime di cumulo pensione-redditi da lavoro.
A) Trattamenti pensionistici INPS-INPGI
B) Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali

A) Trattamenti pensionistici INPS/INPGI.

E' stata prospettata la situazione di titolari di trattamenti pensionistici INPS-INPGI che svolgono attività di lavoro.

In particolare sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri da applicare nell'effettuazione delle relative trattenute.

Al riguardo si richiamano le istruzioni fornite con la circolare n. 705 Prs./61 del 14 marzo 1972 secondo cui restano ferme le disposizioni impartite per la generalità dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria comune in materia di trattenute pensione-redditi da lavoro.

I predetti criteri debbono ritenersi operanti per la quota a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sia in presenza di redditi da lavoro dipendente sia in presenza di redditi da lavoro autonomo.

B) Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali.

Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali"(TUEL) - entrato in vigore il 13 ottobre 2000 - ha abrogato, all’art.274, la legge 27 dicembre 1985, n.816 "Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali".
Ne consegue che la materia indicata in oggetto è regolata dalle disposizioni del suddetto TUEL.
In particolare, per quanto concerne l’individuazione dei redditi degli amministratori locali sottratti al divieto di cumulo, norma di riferimento è l’ art.82 del TUEL.
L’art. 82, al comma 3, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura le indennità di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente:
1. Le indennita' di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.
2. I gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunita' montane per la partecipazione a consigli e commissioni.

Per completezza, si allega il testo del citato art. 82 del TUEL.

IL DIRETTORE CENTRALE
(De Stefanis)

Allegato 1

Articolo 82

Indennità

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita' ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione, dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana;

d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si' puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

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