Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo

(circolare 15/1993) (chiarimenti sul msg.3770/2014)

Il Regolamento n. 1247/92 estende il campo di applicazione "ratione materiae" della normativa comunitaria di sicurezza sociale alle cosiddette "prestazioni speciali a carattere non contributivo". 
Si tratta, in sostanza, di quelle prestazioni che hanno una natura mista, a metà strada fra l' assistenza e la previdenza, essendo ricollegabili sia alla prima in quanto fondate sullo stato di bisogno e indipendenti dalla durata dei periodi assicurativi sia alla seconda in quanto attribuite senza alcuna discrezionalità ma, viceversa, con il conferimento di un vero e proprio diritto soggettivo.

Le pensioni i cui requisiti risultano perfezionati successivamente al 31/05/92 non mantengono l'integrazione al trattamento minimo nel caso di trasferimento di residenza del pensionato in uno dei paesi CEE diverso dall'Italia.

L'inesportabilità non opera in caso di pensioni i cui requisiti risultino perfezionati entro il 31 maggio 1992 ed aventi decorrenza massima 1° giugno 1992 purché richieste entro il 1° giugno 1997.

Il divieto di esportazione vale solo per il periodo di permanenza in uno dei paesi membri della CEE e si applica ai cittadini della CEE, agli apolidi ed ai profughi. I cittadini di stati extra-CEE possono rientrare nella sfera di applicazione di tale normativa se risultano familiari o superstiti di apolidi o di profughi o di cittadini di uno degli stati membri della CEE.

Le pensioni in pagamento al 31/05/1992 rimangono comunque integrate al trattamento minimo anche nel caso in cui il titolare trasferisca la propria residenza in altro stato membro della CEE diverso dall'Italia.

A seguito dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) la normativa CEE sulla sicurezza sociale, quindi anche sull'inesportabilità del trattamento minimo, si estende a: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia dal 1° gennaio 1994 (vedi circolare 47 del 12.02.94).

Residenti all'estero

La disciplina prevista dall'art. 6 della legge 638/83 non trovava applicazione nei confronti dei pensionati residenti all'estero (vedi circolare 60 del 13/03/84)

Questa agevolazione è stata successivamente abolita con effetto dal 1° febbraio 1991 dall'art. 7 comma 2 della legge 407 del 1990 (vedi circolare 142/91).

Le pensioni con decorrenza successiva al 31/01/91, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi superiori al limite stabilito dalla legge, non devono essere integrate al trattamento minimo.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi influenti devono essere cristallizzate nell'importo in pagamento al 31/01/1991, finché l'importo sarà superato, per effetto delle perequazioni, dall'importo della pensione a calcolo.

Vedi anche circolare 271/1995

Integrazione al trattamento minimo

Inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo

(circolare 15/1993) (chiarimenti sul msg.3770/2014)

Il Regolamento n. 1247/92 estende il campo di applicazione "ratione materiae" della normativa comunitaria di sicurezza sociale alle cosiddette "prestazioni speciali a carattere non contributivo". 
Si tratta, in sostanza, di quelle prestazioni che hanno una natura mista, a metà strada fra l' assistenza e la previdenza, essendo ricollegabili sia alla prima in quanto fondate sullo stato di bisogno e indipendenti dalla durata dei periodi assicurativi sia alla seconda in quanto attribuite senza alcuna discrezionalità ma, viceversa, con il conferimento di un vero e proprio diritto soggettivo.

Le pensioni i cui requisiti risultano perfezionati successivamente al 31/05/92 non mantengono l'integrazione al trattamento minimo nel caso di trasferimento di residenza del pensionato in uno dei paesi CEE diverso dall'Italia.

L'inesportabilità non opera in caso di pensioni i cui requisiti risultino perfezionati entro il 31 maggio 1992 ed aventi decorrenza massima 1° giugno 1992 purché richieste entro il 1° giugno 1997.

Il divieto di esportazione vale solo per il periodo di permanenza in uno dei paesi membri della CEE e si applica ai cittadini della CEE, agli apolidi ed ai profughi. I cittadini di stati extra-CEE possono rientrare nella sfera di applicazione di tale normativa se risultano familiari o superstiti di apolidi o di profughi o di cittadini di uno degli stati membri della CEE.

Le pensioni in pagamento al 31/05/1992 rimangono comunque integrate al trattamento minimo anche nel caso in cui il titolare trasferisca la propria residenza in altro stato membro della CEE diverso dall'Italia.

A seguito dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) la normativa CEE sulla sicurezza sociale, quindi anche sull'inesportabilità del trattamento minimo, si estende a: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia dal 1° gennaio 1994 (vedi circolare 47 del 12.02.94).

Residenti all'estero

La disciplina prevista dall'art. 6 della legge 638/83 non trovava applicazione nei confronti dei pensionati residenti all'estero (vedi circolare 60 del 13/03/84)

Questa agevolazione è stata successivamente abolita con effetto dal 1° febbraio 1991 dall'art. 7 comma 2 della legge 407 del 1990 (vedi circolare 142/91).

Le pensioni con decorrenza successiva al 31/01/91, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi superiori al limite stabilito dalla legge, non devono essere integrate al trattamento minimo.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi influenti devono essere cristallizzate nell'importo in pagamento al 31/01/1991, finché l'importo sarà superato, per effetto delle perequazioni, dall'importo della pensione a calcolo.

Vedi anche circolare 271/1995

Chiarimenti

Chiarimenti

A seguito di quesiti provenienti dalle Sedi in materia d’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo con riferimento a titolari di pensione residenti in Stati entrati a far parte dell’Unione europea, si ritiene utile ribadire quanto segue.

L’articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 disciplina le "prestazioni speciali in denaro di  carattere  non contributivo" aventi caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali.

Tali prestazioni, se elencate nell', sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato (vedi ad esempio la circolare n. 111 del 14 settembre 2012). Pertanto sono a carico dell'Istituzione del luogo di residenza.
 
Nell’allegato X risultano le seguenti prestazioni italiane inesportabili:

  1. le pensioni sociali;
  2. le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
  3. le pensioni e le indennità ai sordomuti;
  4. - le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
  5. - l’integrazione della pensione minima;
  6. - l’integrazione dell’assegno di invalidità;
  7. - l’assegno sociale;
  8. - la maggiorazione sociale.

In particolare, con riferimento all’inesportabilità del trattamento minimo in un Paese comunitario vige un principio di carattere generale posto a tutela delle prestazioni in pagamento, che è stato più volte ribadito, anche in sede ministeriale, nel corso del tempo e, da ultimo, in occasione dell’ingresso della Croazia nell’Unione europea (1° luglio 2013).

Infatti, la circolare n. 109 del 18 luglio 2013 ribadisce al punto 4.2 che, così come disposto per i residenti nei Paesi dell’Unione europea dal regolamento CEE n. 1247/92 (vedi circolare n. 15 del 16 gennaio 1993), anche per i residenti in Croazia gli importi riconosciuti a titolo d’integrazione al trattamento minimo già spettanti alla data del 30 giugno 2013 continuano ad essere corrisposti senza alcuna riduzione. Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo d’integrazione a decorrere dal 1° luglio 2013 non possono essere corrisposti al titolare di pensione residente in Croazia, in base al principio dell’inesportabilità.

Pertanto, i residenti in Paesi entrati a far parte dell’Unione europea, titolari di pensione in regime nazionale o internazionale, che abbiano perfezionato i requisiti per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione europea, mantengono anche dopo tale data il diritto al pagamento dell’integrazione, sempreché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Al contrario, in applicazione del citato principio dell’inesportabilità, non potranno essere corrisposte integrazioni al trattamento minimo i cui requisiti, in particolare reddituali, si siano perfezionati in capo al titolare di pensione residente all’estero in data successiva all’ingresso dello Stato nell’Unione.

Alla luce di quanto sopra, ai fini del mantenimento dell’integrazione al trattamento minimo non solo la decorrenza del trattamento pensionistico deve collocarsi anteriormente alla data di ingresso dello Stato nell’Unione europea, ma devono essere soddisfatte, prima di detta data, tutte le condizioni, previste dalla normativa nazionale, per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo.

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