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Integrazione al trattamento minimo
Inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo
(circolare 15/1993) (chiarimenti sul msg.3770/2014)
Il Regolamento n. 1247/92 estende il campo di applicazione "ratione materiae" della normativa comunitaria di sicurezza sociale alle cosiddette "prestazioni speciali a carattere non contributivo".
Si tratta, in sostanza, di quelle prestazioni che hanno una natura mista, a metà strada fra l' assistenza e la previdenza, essendo ricollegabili sia alla prima in quanto fondate sullo stato di bisogno e indipendenti dalla durata dei periodi assicurativi sia alla seconda in quanto attribuite senza alcuna discrezionalità ma, viceversa, con il conferimento di un vero e proprio diritto soggettivo.
Le pensioni i cui requisiti risultano perfezionati successivamente al 31/05/92 non mantengono l'integrazione al trattamento minimo nel caso di trasferimento di residenza del pensionato in uno dei paesi CEE diverso dall'Italia.
L'inesportabilità non opera in caso di pensioni i cui requisiti risultino perfezionati entro il 31 maggio 1992 ed aventi decorrenza massima 1° giugno 1992 purché richieste entro il 1° giugno 1997.
Il divieto di esportazione vale solo per il periodo di permanenza in uno dei paesi membri della CEE e si applica ai cittadini della CEE, agli apolidi ed ai profughi. I cittadini di stati extra-CEE possono rientrare nella sfera di applicazione di tale normativa se risultano familiari o superstiti di apolidi o di profughi o di cittadini di uno degli stati membri della CEE.
Le pensioni in pagamento al 31/05/1992 rimangono comunque integrate al trattamento minimo anche nel caso in cui il titolare trasferisca la propria residenza in altro stato membro della CEE diverso dall'Italia.
A seguito dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) la normativa CEE sulla sicurezza sociale, quindi anche sull'inesportabilità del trattamento minimo, si estende a: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia dal 1° gennaio 1994 (vedi circolare 47 del 12.02.94).
Residenti all'estero
La disciplina prevista dall'art. 6 della legge 638/83 non trovava applicazione nei confronti dei pensionati residenti all'estero (vedi circolare 60 del 13/03/84)
Questa agevolazione è stata successivamente abolita con effetto dal 1° febbraio 1991 dall'art. 7 comma 2 della legge 407 del 1990 (vedi circolare 142/91).
Le pensioni con decorrenza successiva al 31/01/91, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi superiori al limite stabilito dalla legge, non devono essere integrate al trattamento minimo.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi influenti devono essere cristallizzate nell'importo in pagamento al 31/01/1991, finché l'importo sarà superato, per effetto delle perequazioni, dall'importo della pensione a calcolo.