Eureka Previdenza

Circolare 142 del 5 giugno 1991

Oggetto:
Articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n.407: "Trattamenti pensionistici per le attivita' svolte all'estero e per i residenti all'estero."

Premessa.
La Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990 ha
pubblicato la legge 29 dicembre 1990, n.407 - entrata in vigore
il 15 gennaio 1991 - concernente "Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991 - 1993" (1).
L'articolo 7 della legge citata (allegato 1), relativo a
"Trattamenti pensionistici per le attivita' svolte all'estero e
per i residenti all'estero", introduce rilevanti e sostanziali
innovazioni al preesistente assetto normativo in materia di
trattamenti pensionistici dei lavoratori migranti.
Ad integrazione dei chiarimenti forniti con le circolari
n.52 del 22 febbraio 1991 - diramata con messaggio n.47714 in
pari data - e n.77 del 22 marzo 1991 - diramata con messaggio
n.03758 in pari data - nonche' con il messaggio n.51794 del 5
marzo 1991 (allegato 2), si impartiscono ulteriori istruzioni in
merito all'applicazione della disposizione in argomento.
PARTE I
TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE
ALL'ESTERO
1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI IN REGIME
INTERNAZIONALE
Nell'ambito della normativa nazionale la materia dell'in-
tegrazione al trattamento minimo delle pensioni liquidate con la
totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dagli accordi e
dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale e' disci-
plinata dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.153 (2).
L'articolo 7, commi 1 e 3, della legge n.407/1990 apporta
modifiche al comma 2 dell'articolo 8 della succitata legge
n.153/1969, con riferimento, rispettivamente, alle pensioni con
decorrenza dall'entrata in vigore della legge n.407/1990 ed a
quelle con decorrenza anteriore a tale data.
1.1 - PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO 1991.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge n.407/1990 sosti-
tuisce il comma 2 dell'articolo 8 della legge n.153/1969 con un
nuovo comma, secondo il quale il trattamento minimo e' dovuto ai
titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da
accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza
sociale a condizione che l'assicurato possa far valere un'an-
zianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto
in Italia non inferiore ad un anno.
I chiarimenti sulla portata della predetta disposizione
vengono forniti in via provvisoria, attenendosi alla lettera
della norma, in attesa della emanazione delle norme regola-
mentari di attuazione della disposizione stessa da parte dei
competenti Ministeri, secondo quanto previsto dal comma 4 dello
stesso articolo 7.
In applicazione del predetto comma 1, le pensioni in regime
internazionale con decorrenza dal 1 febbraio 1991 - primo
giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge -
non dovranno essere integrate al trattamento minimo in assenza
del requisito contributivo previsto dalla norma succitata.
La disposizione e' applicabile sia ai residenti in Italia
che ai residenti all'estero.
Peraltro, per quanto concerne i residenti in Italia, deve
trovare prevalente applicazione quella normativa internazionale
vigente in materia di sicurezza sociale, che prevede l'eroga-
zione del "complemento" al minimo.
Come e' noto, infatti, l'articolo 50 del regolamento C.E.E.
n. 1408/1971 (3) e le analoghe disposizioni contenute negli
accordi di sicurezza sociale stipulati con Argentina, Brasile,
Capoverde, Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati
Uniti d'America, Tunisia e Uruguay impongono al Paese di resi-
denza dell'interessato la garanzia dell'importo della presta-
zione minima prevista dalla legislazione interna.
Pertanto, sulle pensioni da erogare a residenti in Italia
ai sensi della predetta normativa internazionale, ferma restando
la sussistenza degli altri requisiti previsti dalle disposizioni
internazionali e nazionali, va attribuito il trattamento minimo
anche in assenza del requisito dell'anno di contribuzione in
costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.
Il trattamento minimo, ovviamente, non dovra' piu' essere
garantito dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
il pensionato trasferisce la propria residenza fuori del terri-
torio nazionale; da tale data, pertanto, la pensione dovra'
essere corrisposta nell'importo "da calcolo".
1.2 - PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE CON DECORRENZA ANTERIORE
AL 1 FEBBRAIO 1991.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge n.407/1990 dispone
che, "a decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicu-
razione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale
minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi,
integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti
all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei
periodi assicurativi italiani, relativi ad anzianita' contribu-
tiva in costanza di rapporto di lavoro inferiori ad un anno,
restano confermate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991,
fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo
non venga assorbito dalla perequazione della pensione base".
Ai fini dell'applicazione della predetta disposizione, le
pensioni potenzialmente interessate sono state cautelativamente
cristallizzate all'importo dovuto al 1 gennaio 1991 in attesa
di effettuare la ricognizione delle posizioni assicurative
costituite in Italia.
2 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE
N.407/1990 ALLE PENSIONI CHE HANNO BENEFICIATO DEI
MIGLIORAMENTI PREVISTI DALL'ART.4 DELLA LEGGE N.140/85 O
DALL'ART.1 DEL D.P.C.M. 16 DICEMBRE 1989.
I miglioramenti previsti dall'articolo 4 della legge
n.140/1985 (4) e dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989 (5) per le pensioni
integrate al trattamento minimo liquidate con piu di 780 con-
tributi settimanali effettivi e figurativi, come e' noto, sono
stati attribuiti anche sulle pensioni in regime internazionale
per le quali il requisito contributivo risultava perfezionato
con il cumulo dei periodi assicurativi esteri (6).
A seguito delle radicali innovazioni introdotte dall'arti-
colo 7 della legge n.407/1990, dette pensioni, originariamente
integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 8 della
legge n.153/1969, non possono non essere considerate "integrate"
- anche se beneficiarie dei predetti aumenti - ai fini dell'ap-
plicazione del comma 3 dell'articolo 7 della legge n.407/1990,
che implicitamente fa sostanziale riferimento al predetto
articolo 8 della legge n.153/1969, cosi come modificato dal
comma 1 dello stesso articolo 7 della legge n.407/1990.
Ne consegue che le pensioni in regime internazionale in
argomento, erogate a residenti all'estero, devono essere cri-
stallizzate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991 qualora
siano state liquidate sulla base di un'anzianita contributiva in
costanza di rapporto di lavoro inferiore ad un anno.
Si fa riserva di istruzioni per le ulteriori conseguenze
derivanti dall'assoggettamento di tali pensioni alle disposi-
zioni vigenti in materia di trattamenti minimi.
3 - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL PENSIONATO.
Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 7 della
legge n.407/1990 operano solo nei confronti dei titolari di
pensione residenti all'estero.
Da quanto precede deriva che in caso di trasferimento di
residenza dall'estero in Italia di titolari di pensioni con
decorrenza anteriore al 1 febbraio 1991, cristallizzate ai
sensi del comma 3 summenzionato, a richiesta degli interessati,
le pensioni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di rimpatrio, devono essere corrisposte nell'importo del
trattamento minimo vigente a tale data.
A tale proposito si precisa che, in analogia a quanto
stabilito in passato per l'applicazione dell'articolo 9-bis
della legge n.638/1983 (7), con circolare n. 53601 A.G.O. - n.
1085 C.I. - n. 2808O./60 del 13 marzo 1984 (8), la condizione
della residenza deve intendersi verificata quando il pensionato
abbia stabilito la propria dimora abituale sul territorio
nazionale.
A tal fine le sedi richiederanno all'interessato apposita
dichiarazione di responsabilita'.
Dovra', invece, procedersi alla cristallizzazione della
pensione nell'importo dovuto nell'ultimo mese di residenza in
Italia, in caso di trasferimento all'estero di titolari di
pensioni in regime internazionale con decorrenza anteriore al 1
febbraio 1991, integrate al trattamento minimo o da considerare
tali ai sensi di quanto precisato al precedente punto 2,
liquidate sulla base di un'anzianita' contributiva in costanza
di rapporto di lavoro inferiore ad un anno.
4 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N.407/1990 ALLE
PENSIONI AI SUPERSTITI.
Nei confronti delle pensioni ai superstiti liquidate in
regime internazionale, come per le pensioni dirette, trovano
applicazione, rispettivamente, il comma 1 o il comma 3 dell'ar-
ticolo 7 della legge n.407/1990 a seconda della data di decor-
renza delle pensioni stesse.
Conseguentemente, nel caso di pensioni con decorrenza dal
1 febbraio 1991 da liquidare a superstiti di titolari di
pensione cristallizzata ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 in
oggetto, in mancanza del requisito contributivo, non puo' essere
attribuita l'integrazione al trattamento minimo.
5 - CONTRIBUZIONE UTILE AL PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE
N.407/1990.
Per quanto concerne la contribuzione utile al perfeziona-
mento del requisito richiesto dall'articolo 7, commi 1 e 3,
della legge n.407/1990, si impartiscono, attenendosi alla
lettera della norma, istruzioni provvisorie in attesa della
emanazione, da parte dei competenti Ministeri, delle norme
regolamentari di cui si e' detto al precedente punto 1.1..
L'anzianita contributiva di 52 settimane dovra' essere
verificata attribuendo rilevanza a tutta la contribuzione
obbligatoria effettiva fatta valere nell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nella gestione speciale
minatori e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi,
con esclusione dei contributi da riscatto del corso legale di
laurea e di quelli volontari.
Parimenti da escludere sono i contributi figurativi, tranne
che siano stati accreditati per eventi verificatisi in costanza
di rapporto di lavoro.
In attesa dei chiarimenti ministeriali, si fa riserva di
istruzioni per l'utilizzazione di quella contribuzione che, pur
essendo considerata effettiva una volta acquisita nell'assicu-
razione italiana, concerne attivita' lavorativa svolta
all'estero (riscatto periodi di lavoro all'estero, trasferimento
di contributi dall'assicurazione svizzera, accreditamento
periodi di lavoro prestato in Romania ecc.).
PARTE II
TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
L'articolo 7, comma 2, della legge n.407/1990 ha abrogato
alcune disposizioni di legge che escludevano i titolari di
pensione e i lavoratori residenti all'estero, o che svolgono
attivita' lavorativa fuori del territorio nazionale, dall'ap-
plicazione di talune norme restrittive in materia pensionistica.
Come comunicato con messaggio n.51794 del 5 marzo 1991, per
effetto di tale abrogazione nei confronti dei suddetti pensio-
nati e lavoratori trovano applicazione:
- l'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n.153, concernente
la incumulabilita' delle quote di pensione eccedenti l'importo
del trattamento minimo con la retribuzione lorda percepita in
costanza di rapporto di lavoro dipendente;
l'esclusione del diritto alla pensione di anzianita' per coloro
che svolgono attivita' di lavoro dipendente e la totale
incumulabilita' della pensione stessa con la retribuzione;
- l'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, che dal 1
ottobre 1983 subordina il diritto all'integrazione al tratta-
mento minimo delle pensioni alla situazione reddituale del
pensionato;
- l'articolo 8 della stessa legge n.638/1983, che dal 1 dicem-
bre 1983 subordina la corresponsione della pensione di inval-
idita' nei confronti del pensionato che non abbia compiuto
l'eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia alla sua
situazione reddituale.
Gli effetti conseguenti all'emanazione delle disposizioni
in esame decorrono dal 1 febbraio 1991, primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore della legge
n.407/1990.
Cio' premesso, nel rinviare ai fini dell'applicazione delle
richiamate disposizioni ai criteri di attuazione forniti a suo
tempo nelle specifiche materie, si ritiene utile riassumere di
seguito le singole disposizioni da applicare, con i necessari
chiarimenti per gli aspetti particolari inerenti alla
specificita' dei soggetti e delle situazioni.
1 - ARTICOLO 20 DELLA LEGGE N.153/1969.
Il sesto comma dell'articolo 20 della legge n.153/1969,
nella parte abrogata dall'articolo 7, comma 2, della legge
n.407/1990, disponeva che il divieto di cumulo della pensione
con la retribuzione non si applicava "alle pensioni corrisposte
a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di
terzi fuori del territorio nazionale".
In conseguenza dell'abrogazione disposta dal predetto
articolo 7, comma 2, della legge n.407/1990, devono, innanzi-
tutto, intendersi superate le istruzioni impartite con circolare
n.1038 Prs./175 del 30 agosto 1975 (9), secondo le quali, per
espressa disposizione ministeriale, particolari categorie di
lavoratori, pur essendo iscritte all'assicurazione generale
I.V.S. italiana (lavoratori dipendenti da ditte italiane e
distaccati all'estero, pensionati occupati nella Citta' del
Vaticano ecc.), erano state escluse dal divieto di cumulo in
argomento, in quanto svolgevano la loro attivita' lavorativa
dipendente fuori del territorio nazionale.
Anche i predetti pensionati, pertanto, devono essere
assoggettati alla normativa sul divieto di cumulo, al pari dei
pensionati che svolgono attivita' lavorativa all'estero per la
quale non sono iscritti all'assicurazione obbligatoria I.V.S.
italiana.
Rimangono tuttora esclusi dal divieto di cumulo, ai sensi
dell'articolo 20, sesto comma, della legge n.153/1969, nella
parte non abrogata, i pensionati che svolgono attivita' lavora-
tiva dipendente fuori dal territorio nazionale in qualita' di
operai agricoli e di addetti ai servizi domestici e familiari,
al pari di quanto previsto per i pensionati che lavorano in
Italia con le stesse qualifiche.
1.1 - PENSIONI INCUMULABILI CON LA RETRIBUZIONE.
La disposizione dell'articolo 20 della legge n.153/1969 si
applica alle pensioni di importo superiore al trattamento
minimo, autonome e supplementari, di vecchiaia o di invalidita',
nonche', per espressa previsione della legge n.222/1984 (10),
agli assegni ordinari di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, della gestione
speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi e della gestione
speciale dell'assicurazione generale obbligatoria istituita con
decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357 (11), per i lavora-
tori dipendenti dagli Enti creditizi. Per queste ultime pensioni
si fa peraltro riserva di successive istruzioni.
La trattenuta opera sulla pensione al netto dei trattamenti
di famiglia comunque denominati, nonche' delle quote di pensione
corrisposte allo Stato o ad altri Enti pubblici per sostituzione
o rivalsa; in quest'ultimo caso la trattenuta opera soltanto
sulla quota di pensione di pertinenza del pensionato.
L'importo di pensione che eccede la misura del trattamento
minimo e' incumulabile con la retribuzione lorda percepita per
attivita' da lavoro dipendente, al netto dei trattamenti di
famiglia e delle quote per contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del lavoratore, fino a concorrenza della
retribuzione stessa.
La tredicesima rata di pensione e' interamente cumulabile
con la retribuzione, salvo per quanto riguarda gli aumenti in
cifra fissa eventualmente attribuiti alla pensione a norma
dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n.160 (12).
Ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978,
n.843 (13), sono inoltre incumulabili con la retribuzione gli
aumenti in cifra fissa corrisposti sulle pensioni ai superstiti
erogate ad unico titolare.
L'ammontare della trattenuta varia con il variare della
misura della pensione e dell'importo del trattamento minimo.
Secondo quanto disposto dall'articolo 23 - sexies della
legge 11 agosto 1972, n.485 (14), nel caso di variazioni delle
pensioni disposte con provvedimenti di legge, la trattenuta
nella nuova misura si effettua solo a far tempo dalla data di
emissione dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.
1.2 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA TRATTENUTA PER ATTIVITA'
LAVORATIVA.
Ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n.488
(15), la trattenuta per attivita' lavorativa e' effettuata sulla
retribuzione dal datore di lavoro, cui il lavoratore e' tenuto a
dichiarare per iscritto la propria qualita' di pensionato.
Qualora i pensionati svolgano attivita' lavorativa
all'estero alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti al
regime assicurativo italiano, e che pertanto non versano con-
tributi all'Istituto, non puo' richiedersi al datore di lavoro
l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 21 del citato
D.P.R. n.488/1968.
In tali casi, quindi, a seguito delle dichiarazioni rese
dagli interessati la trattenuta deve essere operata direttamente
dall'INPS sulla pensione.
2 - ARTICOLO 22 DELLA LEGGE N.153/1969.
L'articolo 7, comma 2, della legge n.407/1990 ha abrogato
dall'articolo 22, ottavo comma, della legge n.153/1969, inserito
dall'articolo 23 - quinquies della legge n.485/1972, la dispo-
sizione che escludeva dalla totale incumulabilita' della pen-
sione di anzianita' con la retribuzione da lavoro dipendente i
pensionati che svolgono attivita' subordinata fuori del terri-
torio nazionale.
Per effetto della deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione n.10 del 17 gennaio 1975 (16) la predetta attivita',
se svolta all'atto della presentazione della domanda di pensione
di anzianita', non doveva altresi' considerarsi preclusiva del
riconoscimento del diritto alla pensione stessa.
In conseguenza dell'abrogazione disposta dall'articolo 7,
comma 2, della legge n.407, a far tempo dal 1 febbraio 1991,
l'attivita' lavorativa dipendente svolta fuori del territorio
nazionale esclude il riconoscimento del diritto alla pensione di
anzianita' e, nel caso di lavoratori gia' titolari della pen-
sione stessa, comporta la trattenuta dell'intero ammontare della
prestazione, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote
corrisposte allo Stato o ad altri Enti pubblici per sostituzione
o rivalsa.
Permane il diritto all'attribuzione e alla erogazione della
pensione di anzianita' per i lavoratori e i pensionati che fuori
del territorio nazionale svolgono attivita' lavorativa in
qualita' di operai agricoli e di addetti ai servizi domestici e
familiari, al pari di quanto previsto per coloro che svolgono le
stesse attivita' in Italia.
Nei confronti dei titolari di pensione di anzianita' la
trattenuta opera fino a concorrenza della retribuzione, al netto
dei trattamenti di famiglia e delle quote per contributi previ-
denziali ed assistenziali a carico del lavoratore.
La trattenuta si effettua anche sulla tredicesima rata di
pensione, se l'interessato percepisce la tredicesima mensilita'
di retribuzione o compensi equivalenti.
Al compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento di
vecchiaia, a norma del comma 6 dell'articolo 22 della legge
n.153/1969, la pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli
effetti alla pensione di vecchiaia; dal 1 gennaio dello stesso
anno, la pensione di anzianita' e' assoggettata alla trattenuta
prevista per la pensione di vecchiaia dall'articolo 20 della
stessa legge n.153.
3 - ARTICOLO 6, COMMI DA 1 A 7, DELLA LEGGE N.638/1983.
L'articolo 9-bis della legge n.638/1983 escludeva dalle
disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo
contenute nell'articolo 6 della stessa legge i titolari di
pensione residenti all'estero.
Nei confronti dei predetti pensionati, quindi, non si
procedeva ad alcun accertamento in ordine alla situazione
reddituale cui l'articolo 6 subordina, dal 1 ottobre 1983, il
diritto all'integrazione.
In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 9-bis della
legge n.638/1983, disposta dall'articolo 7, comma 2, della legge
n.407/1990, con effetto dal 1 febbraio 1991 la disciplina
vigente in materia di integrazione al trattamento minimo trova
applicazione anche nei confronti delle pensioni erogate a
titolari residenti all'estero.
Pertanto, ferme restando le altre condizioni previste
dall'articolo 6 della legge n.638/1983, per le pensioni aventi
decorrenza dal 1 febbraio 1991 o successiva il diritto alla
integrazione, totale o parziale, al trattamento minimo deve
essere accertato in funzione del reddito assoggettabile ad IRPEF
del pensionato.
Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore al 1
febbraio 1991 l'integrazione e' attribuita fino al 31 gennaio
1991 indipendentemente dalla situazione reddituale del pensio-
nato; dal 1 febbraio 1991, in presenza di redditi influenti, la
pensione va cristallizzata nell'importo del trattamento minimo
spettante al 31 gennaio 1991.
Per le pensioni integrate al trattamento minimo in appli-
cazione dell'articolo 9-bis della legge n.638/1983 in pagamento
al 31 gennaio 1991, deve essere accertato se dal 1 febbraio
1991, in relazione alla situazione reddituale del titolare,
permane il diritto all'integrazione o deve procedersi alla
cristallizzazione del trattamento minimo in godimento.
Con riguardo ai redditi prodotti all'estero si richiama il
criterio, gia' adottato per i residenti in Italia sulla base di
un parere reso dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, secondo cui tra i redditi valutabili ai fini dell'in-
tegrazione vanno compresi anche i redditi esteri di qualsiasi
natura, ancorche' non assoggettati al regime italiano dell'IRP-
EF, che, se prodotti in Italia, sarebbero di per se' assog-
gettabili al regime italiano dell'IRPEF. Sono, quindi, escluse
dal computo dei redditi le prestazioni estere aventi natura
meramente risarcitoria, nonche' le prestazioni a carattere
assistenziale.
4- ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N.638/1983.
Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 9-bis della
legge n.638/1983 anche per i pensionati di invalidita' residenti
all'estero, se di eta' inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia, l'erogazione della pensione e'
subordinata alla sussistenza delle condizioni reddituali previ-
ste dall'articolo 8 della stessa legge n.638.
L'applicazine dell'articolo 8 nei confronti dei residenti
all'estero trova attuazione dal 1 febbraio 1991 e concerne
l'erogazione delle pensioni di invalidita' aventi decorrenza
anteriore al 1 agosto 1984. Si ricorda, infatti, che la disci-
plina in tema di invalidita' pensionabile introdotta dalla legge
n.222/1984 prevede, dal 1 agosto 1984, la liquidazione di
assegni di invalidita' cui non e' applicabile il disposto
dell'articolo 8 della legge n.638/1983.
Pertanto, il pagamento delle pensioni di invalidita' deve
essere sospeso dal 1 febbraio 1991 qualora gli interessati
risultino percettori di redditi da lavoro dipendente o autonomo
o professionale o d'impresa superiore ai limiti di legge, e
sempreche' non abbiano gia' compiuto l'eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
*
* *
Con successive comunicazioni saranno resi noti i criteri
per l'accertamento della situazione reddituale e lavorativa dei
pensionati residenti all'estero, nonche' i criteri operativi per
i quali e' stata fatta riserva nei precedenti messaggi, citati
nella premessa della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
N O T E
(1) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 3100.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1969, pag. 446.
(3) V. All.1 al Reg. C.E.E. n.2001/1983 in "Atti Ufficiali"
1983, supplemento al mese di agosto.
(4) V. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 1091.
(5) V. "Atti Ufficiali" 1989, pag. 2470.
(6) Cfr. circolare n.1097 C.I./223 del 4 novembre 1985 in "Atti
Ufficiali" 1985, pag. 2702.
(7) V. "Atti Ufficiali" 1983, pag. 2961.
(8) V. "Atti Ufficiali" 1984, pag. 1177.
(9) V. "Atti Ufficiali" 1975, pag. 1901.
(10) V. "Atti Ufficiali" 1984, pag. 1787.
(11) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 3030.
(12) V. "Atti Ufficiali" 1975, pag. 1135.
(13) V. "Atti Ufficiali" 1978, pag. 2330.
(14) V. "Atti Ufficiali" 1972, pag. 1943.
(15) V. "Atti Ufficiali" 1968, pag. 459.
(16) V. "Atti Ufficiali" 1975, pag. 84.

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