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Prestazioni occasionali di tipo accessorio al decreto legislativo di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. Loro rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
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Integrazione al trattamento minimo
Prestazioni occasionali di tipo accessorio al decreto legislativo di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.
Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
Gli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni disciplinano le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (msg.8636/2010).
E’ stato chiesto come devono essere considerati i redditi derivanti dalle suddette prestazioni ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito.
A tal proposito si precisa che l’articolo 72, comma 3, del predetto decreto legislativo prevede che il compenso derivante dalle prestazioni occasionali di cui alla disposizione in oggetto è “esente da qualsiasi imposizione fiscale.”
Il reddito in questione non deve pertanto essere preso in considerazione ai fini del diritto alle prestazioni per le quali assume rilevanza esclusivamente il reddito assoggettabile all’IRPEF (integrazione al trattamento minimo, importo aggiuntivo di cui all’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge n.388 del 2000 ecc.).
Parimenti il reddito in questione non deve essere valutato nel reddito rilevante ai fini del alla pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
Il predetto reddito deve invece essere preso in considerazione ai fini del diritto alle prestazioni per le quali assumono rilevanza anche i redditi esenti, come ad esempio le maggiorazioni sociali e l’assegno sociale.