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Integrazione al trattamento minimo
Disciplina per le pensioni con decorrenza compresa nel 1994
Nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del dlgs 503/92 e dall'art. 11 comma 38 della legge 537/1993
I requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo stabiliti dai primi due commi dell'art. 6 della legge n. 638/1983 sono stati parzialmente modificati dall'art. 4 del dlgs 503/92, e dall'art. 11 comma 38 della legge 537/1993, con effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994 (vedi eccezione in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -circolare 116/2000-).
Mentre resta confermato il limite di reddito personale, già previsto dall'dell'art. 6 della legge n. 638/1983, pari a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del FPLD in vigore al primo gennaio di ciascun anno, se il soggetto è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, ulteriore condizione per l'integrazione è posta con riguardo al reddito cumulato con quello del coniuge (vedi circolare 50 del 23.02.93 e msg 936 del 29/12/93).