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Integrazione al trattamento minimo
Pensioni in regime internazionale
(Art. 8 l. 153/69 - Art. 7 della legge 407/90 - art. 3 del decreto n. 384/92, legge 438/92 - Art.17 L. 724/94 - Circ. n. 142 del 5/6/1991 - circ. 27/1991 - n. 136 del 14/06/1993 - Msg. n. 16045 del 26/01/95 - Circ. n. 119 del 4/10/2012)
Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al trattamento minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo.
NB: al compimento dell'età pensionabile il titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al trattamento minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano ( Delibera n. 126 del 1° luglio 1988).
L’articolo 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/95 ha previsto che:
- l’importo mensile in pagamento delle pensioni in regime internazionale non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente in Italia. Il minimale spetta unicamente a coloro che perfezionano il requisito contributivo in base alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, escludendo dal beneficio coloro che perfezionano i requisiti assicurativi in base ai soli periodi italiani (circ. n. 271 del 7/11/1995 e msg. n. 11223 del 15/05/2009). Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di soggetti assicurati unicamente dopo il 1995, ai quali spetta una pensione calcolata secondo il sistema contributivo.
Le pensioni, il cui diritto è stato raggiunto con il cumulo dei contributi esteri hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, fermi restando tutti gli altri requisiti, a condizione che risultino versati in favore dell’assicurato, un numero di contributi italiani in costanza di rapporto di lavoro non inferiore:
- a 52 per le pensioni con decorrenza a partire da febbraio 91
- a 260 per le pensioni con decorrenza da ottobre 92
- a 520 per le pensioni con decorrenza da febbraio 95
A questo scopo si considera valida anche la contribuzione figurativa accreditata in costanza di rapporto di lavoro (periodi di malattia, maternità o di cassa integrazione guadagni che si collocano nell'ambito di un rapporto di lavoro) e la contribuzione da riscatto per lavoro svolto all'estero o per omissione contributiva.
Tale requisito contributivo non è richiesto per i pensionati residenti in Italia nei seguenti casi:
- quando la pensione è liquidata in regime UE
- quando la pensione è liquidata in convenzione con Argentina, Brasile, Capoverde, Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia e Uruguay
- a partire dal 10/2000 quando la pensione è liquidata in convenzione con l’Australia
Le pensioni con decorrenza precedente a febbraio 91, con meno di 52 contributi in costanza di rapporto di lavoro ed in pagamento all’estero, sono state cristallizzate all’importo di gennaio 91. Al rientro in Italia si ha di nuovo diritto all' integrazione al trattamento minimo.