Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina in vigore dal 1° ottobre 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994

A decorrere dal 1° ottobre 1983, per le pensioni con decorrenza fino al 12/93 compresa (o 01/94 in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -vedi circolare 116/2000-), la materia dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori è regolata dall'articolo 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983.

Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio. 

Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione.

Vedi limite di reddito personale

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina in vigore dal 1° ottobre 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994

A decorrere dal 1° ottobre 1983, per le pensioni con decorrenza fino al 12/93 compresa (o 01/94 in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -vedi circolare 116/2000-), la materia dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori è regolata dall'articolo 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983.

Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio. 

Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione.

Vedi limite di reddito personale

Redditi influenti

Redditi influenti

Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio. L'importo dei redditi è da considerare al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta (vedi circolare 244/83).
Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF (messaggio 14096 del 22/04/85).
Non sono influenti i redditi del coniuge.
Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione.

Vedi Rilevanza 1

Redditi non influenti

Redditi non influenti

Sono esclusi dal computo:

  • il reddito della casa di abitazione
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  • l'importo della pensione da integrare
  • i redditi già tassati alla fonte (ad esempio interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni)
  • i redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria, eccettera)

Deve essere considerato esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione

Twitter Facebook