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Integrazione al trattamento minimo
Disciplina per le pensioni con decorrenza dall'1/1995 in poi
La disciplina dell'integrazione al trattamento minimo per le pensioni con decorrenza dal gennaio 1995 è la stessa di quella prevista per le pensioni con decorrenza dal gennaio 1994 con la sola eccezione che il limite di reddito coniugale massimo è stato portato a 4 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio per tredici mensilità, contro le 5 volte delle pensioni con decorrenza nell'anno 1994. La norma è stata introdotta dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Vedi tabella con il limite di reddito coniugale per le pensioni con decorrenza successiva al 1994.
Per la parte normativa vedi la disciplina in vigore dal 1° gennaio 1994 ( o febbraio 1994 in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -vedi circolare 116/2000-).