Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Residenti all'estero 

La disciplina prevista dall'art. 6 della legge 638/83 non trovava applicazione nei confronti dei pensionati residenti all'estero (circolare 60 del 13/03/84)

Questa agevolazione è stata successivamente abolita con effetto dal 1° febbraio 1991 dall'art. 7 comma 2 della legge 407 del 1990 (circolare 142/91).

Le pensioni con decorrenza successiva al 31/01/91, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi superiori al limite stabilito dalla legge, non devono essere integrate al trattamento minimo.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi influenti devono essere cristallizzate nell'importo in pagamento al 31/01/1991, finché l'importo sarà superato, per effetto delle perequazioni, dall'importo della pensione a calcolo.

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