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Accertamento del requisito di più di 780 settimane di contribuzione
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Bititolarità e Legge 140/85, 544/88 e DPCM 16 dicembre 1989
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Calcolo dell'integrazione
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Cristallizzazione - Bititolarità
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Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dell'AOI
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Disciplina in vigore dal 1° ottobre 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994
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Disciplina per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi
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Disciplina per le pensioni con decorrenza nel 1994
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Importo
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Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per gli anni 2023 e 2024
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Inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo
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Integrazione al trattamento minimo
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Integrazione al trattamento minimo per le pensioni in regime internazionale
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Integrazione in caso di concorso di due o più pensioni integrabili (bititolarità)
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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
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Pensione di reversibilità liquidata al coniuge superstite e all'ex coniuge come contitolari
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Pensioni di reversibilità con più titolari - Perdita della contitolarità - Riflessi sull'integrazione al TM
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Pensioni integrabili e pensioni non integrabili
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Pensioni liquidate con il cumulo di periodi assicurativi italiani e esteri
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Prestazioni occasionali di tipo accessorio al decreto legislativo di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. Loro rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
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Residenti all'estero
- Dettagli
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Integrazione al trattamento minimo
Residenti all'estero
La disciplina prevista dall'art. 6 della legge 638/83 non trovava applicazione nei confronti dei pensionati residenti all'estero (circolare 60 del 13/03/84)
Questa agevolazione è stata successivamente abolita con effetto dal 1° febbraio 1991 dall'art. 7 comma 2 della legge 407 del 1990 (circolare 142/91).
Le pensioni con decorrenza successiva al 31/01/91, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi superiori al limite stabilito dalla legge, non devono essere integrate al trattamento minimo.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi influenti devono essere cristallizzate nell'importo in pagamento al 31/01/1991, finché l'importo sarà superato, per effetto delle perequazioni, dall'importo della pensione a calcolo.