Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Pensioni di reversibilità con più titolari

Perdita della contitolarità - Riflessi sull'integrazione al TM

(circ.159/2003)

Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari

La Corte di Cassazione, con sentenza resa a Sezioni Unite n. 17888/2002, ha affrontato la questione concernente le modalità di riliquidazione della pensione di reversibilità a causa della cessazione di un contitolare avente diritto alla medesima pensione.
In particolare, la controversia riguardava, in relazione alla disciplina dell’art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, l’applicabilità o meno dell’integrazione al minimo della pensione di reversibilità, nel caso in cui la contitolarità di detto trattamento tra più superstiti cessi successivamente al 30 settembre 1983.

In base alla citata normativa dell'art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, a decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al minimo delle pensioni non spetta ai soggetti che risultino possessori di redditi propri assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche per importi superiori a determinati limiti previsti dalla legge, mentre, nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione al minimo spetta una sola volta.

I trattamenti integrati al minimo alla data del 30 settembre 1983, non più spettanti per effetto della nuova disciplina, vengono mantenuti nella misura dovuta alla medesima data, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. cristallizzazione). Il divieto della doppia integrazione non si applica alle pensioni ai superstiti in cui vi siano più titolari (art.6, comma II bis, legge n. 638/1983 cit.). La cessazione della situazione di contitolarità per successiva esclusione di alcuno degli aventi diritto comporta necessariamente la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti superstiti, in base ai criteri dettati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903. Come ha chiarito la Cassazione, con sentenza n. 8048/1987, in caso di cessazione della situazione di contitolarità della pensione di reversibilità per successiva esclusione di taluno degli aventi diritto, la riliquidazione della prestazione nei confronti del titolare superstite va operata ab origine, con riferimento alla pensione diretta spettante al dante causa all’atto del decesso, mediante preventiva detrazione della quota del contitolare escluso dal diritto, applicandosi poi sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi via via intervenuti medio tempore.

Integrazione al trattamento minimo

Pensioni di reversibilità con più titolari

Perdita della contitolarità - Riflessi sull'integrazione al TM

(circ.159/2003)

Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari

La Corte di Cassazione, con sentenza resa a Sezioni Unite n. 17888/2002, ha affrontato la questione concernente le modalità di riliquidazione della pensione di reversibilità a causa della cessazione di un contitolare avente diritto alla medesima pensione.
In particolare, la controversia riguardava, in relazione alla disciplina dell’art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, l’applicabilità o meno dell’integrazione al minimo della pensione di reversibilità, nel caso in cui la contitolarità di detto trattamento tra più superstiti cessi successivamente al 30 settembre 1983.

In base alla citata normativa dell'art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, a decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al minimo delle pensioni non spetta ai soggetti che risultino possessori di redditi propri assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche per importi superiori a determinati limiti previsti dalla legge, mentre, nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione al minimo spetta una sola volta.

I trattamenti integrati al minimo alla data del 30 settembre 1983, non più spettanti per effetto della nuova disciplina, vengono mantenuti nella misura dovuta alla medesima data, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. cristallizzazione). Il divieto della doppia integrazione non si applica alle pensioni ai superstiti in cui vi siano più titolari (art.6, comma II bis, legge n. 638/1983 cit.). La cessazione della situazione di contitolarità per successiva esclusione di alcuno degli aventi diritto comporta necessariamente la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti superstiti, in base ai criteri dettati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903. Come ha chiarito la Cassazione, con sentenza n. 8048/1987, in caso di cessazione della situazione di contitolarità della pensione di reversibilità per successiva esclusione di taluno degli aventi diritto, la riliquidazione della prestazione nei confronti del titolare superstite va operata ab origine, con riferimento alla pensione diretta spettante al dante causa all’atto del decesso, mediante preventiva detrazione della quota del contitolare escluso dal diritto, applicandosi poi sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi via via intervenuti medio tempore.

Modalità di riliquidazione per cessazione del diritto di uno dei contitolari intervenuta dopo il 6 ottobre 2003

Modalità di riliquidazione per cessazione del diritto di uno dei contitolari intervenuta dopo il 6 ottobre 2003 (circ.159/2003)

La questione che si è posta è la possibilità o meno di integrare al minimo e successivamente cristallizzare una pensione ai superstiti riliquidata, per cessazione di un contitolare, con decorrenza successiva al 30 settembre 1983, ma calcolata sulla base della pensione spettante al dante causa all’atto del decesso, avvenuto in epoca anteriore alla predetta data.

In merito, si sono registrati nel tempo orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Un primo orientamento aveva ritenuto che la riliquidazione della pensione spettante al superstite rimasto, dovendo essere compiuta con riferimento a tempi passati, comportasse l’applicazione delle norme vigenti all’epoca, secondo il principio tempus regit actum. In tale prospettiva, trovava applicazione la regola della riliquidazione ab origine della pensione di reversibilità comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo “teorica”, con la conseguenza dell’ulteriore attribuzione, ricorrendone i presupposti, dell’aumento spettante ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140/1985, ovvero dell’aumento di cui all’art. 1 del d.p.c.m del 16 dicembre 1989.
Il secondo orientamento, accolto dalle Sezioni Unite, ritiene invece che i criteri di riliquidazione ab origine della pensione di reversibilità, confermati dalla sentenza in esame, non interferiscano sui presupposti e limiti di operatività temporale del disposto dell'art. 6, 7° comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella l. n. 638 del 1983), che prevede la conservazione del trattamento pensionistico nella misura corrisposta al 30 settembre 1983: questa disposizione non può quindi trovare applicazione con riferimento all'importo della pensione riliquidata con decorrenza successiva a tale data.
Ad avviso della Suprema Corte, la pretesa creditoria risulta, nel caso di specie, interamente riferibile al periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina del 1983, mentre i dati relativi all'epoca della morte del dante causa e all'importo della pensione diretta a questi dovuta rappresentano solo gli elementi di riferimento per il ricalcolo della prestazione.

Mediante l'operazione di riliquidazione viene definita, infatti, l'entità della prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata dall'art. 6 della legge n. 638/1983, data rispetto alla quale non è configurabile alcuna perdita del diritto all’integrazione al minimo; non può quindi trovare applicazione neppure la disposizione del comma 7 dello stesso articolo, che su tale presupposto predispone la cristallizzazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione, al fine di evitare l'istantaneo ridimensionamento, dalla stessa data, del reddito previdenziale.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda una prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata dall'art.6, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, ancorché riliquidata ab origine secondo i criteri fissati dall'art.22 della legge 21 luglio 1965 n. 903.
Ai fini della normativa applicabile, assume quindi rilevanza la data da cui viene meno il diritto del contitolare e se tale momento si verifica in data posteriore al 30 settembre 1983, opererà il divieto di integrazione al minimo per superamento del limite di reddito e la conseguente impossibilità di cristallizzare l’importo della pensione e di attribuire gli aumenti, di cui all’art. 4 della legge n. 140/1985, e all’art. 1 del d.p.c.m del 16 dicembre 1989.
A seguito della sentenza in oggetto non potrà trovare applicazione il disposto di cui al punto 6 della circolare n. 60091 A.G.O. del 30 dicembre 1983, secondo cui “qualora dalla dichiarazione reddituale fornita dall’interessato dovesse risultare che i limiti di reddito sono stati superati, il diritto alla integrazione deve cessare dal mese successivo a quello nel quale la pensione cessa di avere più contitolari e l’importo del trattamento minimo da cristallizzare è quello vigente nel mese stesso”.
Di conseguenza in tali situazioni non potrà più operare la cristallizzazione del trattamento minimo in essere alla data di scadenza dell’ultimo contitolare, e ciò indipendentemente dalla data di decesso del dante causa.
Alla luce del principio affermato dalla Cassazione andrà applicato l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, il quale ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.
Tale disposizione dovrà di conseguenza applicarsi ai trattamenti di reversibilità riliquidati per scadenza dei contitolari con decorrenza successiva all’entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), salvo che il beneficiario continui a far parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.
In merito ai criteri concernenti l’individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 125 del 30 giugno 2000, al punto 4, tenendo presente, a tal fine, che la data di decorrenza delle pensioni ai superstiti in argomento dovrà essere considerata quella di scadenza dell’ultimo dei contitolari.
I principi sopra delineati, stante i pregressi contrasti giurisprudenziali che hanno determinato consolidate situazioni di affidamento, trovano applicazione nei casi di cessazione di un contitolare intervenuta in data successiva a quella della presente circolare.
Gli stessi principi devono essere applicati alle pensioni ai superstiti da liquidare dopo l’emanazione della presente circolare.

Modalità di riliquidazione per cessazione del diritto di uno dei contitolari intervenuta fino al 6 ottobre 2003

Modalità di riliquidazione per cessazione del diritto di uno dei contitolari intervenuta fino al 6 ottobre 2003

Il comma 11 bis dell'articolo 6 dispone che le nuove norme per l'integrazione al trattamento minimo non si applicano alla pensione ai superstiti con più titolari (vedi circolare 244/83). Di conseguenza, anche dopo il 30 settembre 1983, l'integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche la pensione diretta. La scadenza dell'ultimo contitolare determina il ricalcolo della pensione di reversibilità e, qualora questa risulti di importo inferiore al minimo, l'applicabilità della disciplina dell'integrazione introdotta dall'articolo 6. Nel caso in cui l'unico titolare rimasto della pensione di reversibilità sia anche beneficiario di altro trattamento pensionistico, l'applicazione del 3° comma dell'articolo 6 può avere riflessi anche sull'integrabilità al trattamento minimo della pensione diretta. Al fine di stabilire l'importo di pensione da porre in pagamento, una volta venuto a mancare l'ultimo contitolare, si riportano di seguito i possibili casi che in concreto possono verificarsi. Al riguardo bisogna distinguere l'ipotesi in cui il beneficiario sia o meno titolare di altra pensione e possegga o meno redditi influenti.

Non è titolare di altra pensione e possiede redditi superiori al tetto:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, deve essere cristallizzata nell'importo in pagamento a tale data;
  2. se la pensione ai superstiti era di importo superiore al trattamento minimo e, a seguito del ricalcolo, diventa inferiore, viene posta in pagamento nell'importo risultante dal ricalcolo.

Non è titolare di altra pensione e possiede redditi compresi tra la soglia e il tetto:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, può essere integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo; se l'importo della pensione parzialmente integrata è inferiore al trattamento minimo in pagamento alla scadenza del contitolare, la pensione deve essere cristallizzata nell'importo in pagamento a tale data;
  2. se la pensione ai superstiti era superiore al trattamento minimo e, a seguito di ricalcolo, diventa inferiore, la pensione sarà totalmente o parzialmente integrata in relazione ai redditi posseduti.

Non è titolare di altra pensione e possiede redditi inferiori alla soglia:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, ha diritto alla totale integrazione;
  2. se la pensione ai superstiti era di importo superiore al trattamento minimo e, a seguito del ricalcolo, diventa inferiore, deve essere integrata

E' titolare di altra pensione inferiore al trattamento minimo perché possiede redditi superiori al tetto:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, deve essere cristallizzata nell'importo in pagamento a tale data;
  2. se la pensione ai superstiti era di importo superiore al trattamento minimo e, a seguito del ricalcolo, diventa inferiore, viene posta in pagamento nell'importo risultante dal ricalcolo.

E' titolare di altra pensione cristallizzata perché possiede redditi superiori al tetto:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, viene posta in pagamento nell'importo risultante dal ricalcolo;
  2. se la pensione ai superstiti era di importo superiore al trattamento minimo e, a seguito del ricalcolo, diventa inferiore, viene posta in pagamento nell'importo risultante dal ricalcolo.

E' titolare di altra pensione integrata al trattamento minimo perché possiede redditi inferiori alla soglia o tra la soglia e il tetto:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, deve essere applicato il 3° comma dell'art. 6 della legge n. 638/1983 al fine di stabilire quale pensione dovrà essere integrata e quale ricondotta nell'importo a calcolo. Nel caso in cui debba essere integrata la pensione ai superstiti e l'integrazione spetti in misura parziale inferiore al trattamento minimo in pagamento alla scadenza dell'ultimo contitolare, la pensione deve essere cristallizzata nell'importo in pagamento a tale data;
  2. se la pensione ai superstiti era di importo superiore al trattamento minimo e, a seguito del ricalcolo, diventa inferiore, dovrà trovare applicazione il 3° comma, come nel precedente punto a).

E' titolare di altra pensione superiore al trattamento minimo e possiede redditi superiori al tetto:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, deve essere cristallizzata nell'importo in pagamento a tale data;
  2. se la pensione ai superstiti era di importo superiore al trattamento minimo e, a seguito del ricalcolo, diventa inferiore, viene posta in pagamento nell'importo risultante dal ricalcolo.

E' titolare di altra pensione superiore al trattamento minimo e non possiede redditi superiori al tetto:

  1. se la pensione ai superstiti era integrata al trattamento minimo alla data di scadenza dell'ultimo contitolare, può essere integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo; se l'importo della pensione parzialmente integrata è inferiore al trattamento minimo in pagamento alla scadenza del contitolare, la pensione deve essere cristallizzata nell'importo in pagamento a tale data;
  2. se la pensione ai superstiti era superiore al trattamento minimo e, a seguito di ricalcolo, diventa inferiore, la pensione sarà totalmente o parzialmente integrata in relazione ai redditi posseduti.

Titolare di pensione di reversibilità con contitolari. Nel momento in cui viene a scadere il contitolare, la pensione ai superstiti, con unico titolare il coniuge superstite che possiede redditi influenti ai fini della lege 335, è interessata dalle norme previste dalla 638 e quelle della 335. Se la pensione decorre da prima dell'agosto 1995 viene cristallizzata, se la decorrenza è successiva, la pensione è interessata dai limiti previsti dalla 335.

 

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