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Integrazione al trattamento minimo
Pensioni di reversibilità con più titolari
Perdita della contitolarità - Riflessi sull'integrazione al TM
(circ.159/2003)
Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari
La Corte di Cassazione, con sentenza resa a Sezioni Unite n. 17888/2002, ha affrontato la questione concernente le modalità di riliquidazione della pensione di reversibilità a causa della cessazione di un contitolare avente diritto alla medesima pensione.
In particolare, la controversia riguardava, in relazione alla disciplina dell’art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, l’applicabilità o meno dell’integrazione al minimo della pensione di reversibilità, nel caso in cui la contitolarità di detto trattamento tra più superstiti cessi successivamente al 30 settembre 1983.
In base alla citata normativa dell'art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, a decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al minimo delle pensioni non spetta ai soggetti che risultino possessori di redditi propri assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche per importi superiori a determinati limiti previsti dalla legge, mentre, nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione al minimo spetta una sola volta.
I trattamenti integrati al minimo alla data del 30 settembre 1983, non più spettanti per effetto della nuova disciplina, vengono mantenuti nella misura dovuta alla medesima data, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. cristallizzazione). Il divieto della doppia integrazione non si applica alle pensioni ai superstiti in cui vi siano più titolari (art.6, comma II bis, legge n. 638/1983 cit.). La cessazione della situazione di contitolarità per successiva esclusione di alcuno degli aventi diritto comporta necessariamente la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti superstiti, in base ai criteri dettati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903. Come ha chiarito la Cassazione, con sentenza n. 8048/1987, in caso di cessazione della situazione di contitolarità della pensione di reversibilità per successiva esclusione di taluno degli aventi diritto, la riliquidazione della prestazione nei confronti del titolare superstite va operata ab origine, con riferimento alla pensione diretta spettante al dante causa all’atto del decesso, mediante preventiva detrazione della quota del contitolare escluso dal diritto, applicandosi poi sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi via via intervenuti medio tempore.