Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Pensioni liquidate con il cumulo di periodi assicurativi italiani e esteri

(per i titolari di pensioni liquidate in regime internazionali che compiono l'età pensionabile estera vedi circolare 102/96 e msg 4580/99)

L'art. 8, comma 2, della legge n. 153/1969 ha stabilito il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali. Ai fini dell'attribuzione del trattamento minimo si deve tener conto dell'eventuale prestazione erogata da uno Stato estero convenzionato (e non solo di quella dello

Stato legato all'Italia dall'accordo in base al quale viene liquidata la stessa pensione). L'art. 7 della legge n. 407/1990 e l'art. 3 della legge n. 438/1992 hanno subordinato il diritto all'integrazione, fermo restando il possesso di redditi inferiori ai limiti di legge, all'esistenza di una contribuzione minima, in costanza di attività lavorativa dipendente o autonoma svolta in Italia, pari a:

  • 52 settimane, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° febbraio 1991 e fino al settembre 1992;
  • 260 settimane, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° ottobre 1992;
  • 520 settimane dall'1/01/1995 (art. 17 L.724/1994).

Con regolamento ministeriale n. 577 del 30 dicembre 1992 è stata individuata la contribuzione da utilizzare per il raggiungimento dei predetti requisiti (v. circolare n. 136 del 14 giugno 1993). In mancanza della predetta contribuzione minima la pensione viene liquidata nell'importo a calcolo. Fanno eccezione le pensioni liquidate a residenti in Italia con il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi maturati in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Argentina, Brasile, Capo Verde, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay, alle quali, anche se liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1991 o dal 1° ottobre 1992 in poi, viene attribuita l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal numero dei contributi maturati in Italia. Anche in tal caso, naturalmente, occorre tener conto dei redditi posseduti dal pensionato. Per le pensioni aventi decorrenza dal 1 ° febbraio 1991 liquidate a residenti in Italia e rientranti nell'eccezione sopra esposta, il diritto all'integrazione viene meno e la pensione è ricondotta nell'importo a calcolo quando gli interessati trasferiscono la loro residenza all'estero. Il diritto viene riacquisito all'atto del rimpatrio, nella misura in vigore a tale data, compatibilmente con l'entità dei redditi posseduti. A seguito dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) agli Stati sopra menzionati, con effetto dal 1° gennaio 1994, occorre aggiungere: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. In proposito sono stati forniti i criteri applicativi con circolare n. 47 del 12 febbraio 1994. Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991, fermo restando che rimangono inìtegrate quelle per le quali sussiste il requisito contributivo di 52 settimane, il comma 3° dell'ari. 7 della legge n. 407/1990, in mancanza del predetto requisito minimo, prevede:

  • per i residenti all'estero, la cristallizzazione nell'importo attribuito al gennaio 1991;
  • per i residenti in Italia, la conservazione del trattamento minimo sempre compatibilmente con i redditi posseduti. 

Nel caso di trasferimento all'estero del pensionato titolare di pensione in regime internazionale con decoirenza anteriore al 1° febbraio 1991, liquidata senza il requisito contributivo di 52 settimane, la pensione viene cristallizzata nella misura in pagamento nell'ultimo mese di residenza in Italia. L'integrazione al trattamento minimo è nuovamente attribuibile in caso di rimpatrio. Peraltro, la pensione resta cristallizzata nell'importo già erogato nel periodo di residenza all'estero, in caso di percezione di redditi che non consentano il ripristino dell'integrazione al trattamento minimo. Anche queste pensioni seguono la regola generale per cui restano cristallizzate fino a quando, per effetto delle perequazioni automatiche, l'importo dell'adeguata non superi quello cristallizzato. Le pensioni ai superstiti derivanti da pensioni cristallizzate all'importo del 1° febbraio 1991, o a quello della data del successivo espatrio, perché liquidate con meno di 52 contributi settimanali, non possono beneficiare dell'integrazione al minimo a meno che non risultino versati dopo la decorrenza della pensione diretta altri contributi utili. In questo caso il requisito dei 52 contributi settimanali va accertato con riferimento all'intera posizione assicurativa del dante causa alla data della morte.

APPLICAZIONE DELL'ART.7, COMMA 3, DELLA LEGGE N.407/1990 ALLE PENSIONI CHE HANNO BENEFICIATO DEI MIGLIORAMENTI PREVISTI DALL'ART.4 DELLA LEGGE N.140/1985 O DALL'ART.l DEL DPCM 16 DICEMBRE 1989
Le pensioni originariamente integrate al trattamento minimo, liquidate con più di 780 contributi settimanali con il cumulo dei periodi assicurativi italiani ed esteri, ancorché abbiano usufruito della maggiorazione prevista dall'ari. 4 della legge 140/1985 o dall'art. l del DPCM 16 dicembre 1989, devono essere considerate, ai fini dell'applicazione del 3° comma dell'ari. 7 della legge n.407/1990, integrate al trattamento minimo. Ne consegue che le pensioni in regime internazionali in argomento, erogate a residenti all'estero, devono essere cristallizzate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 qualora siano state liquidate sulla base di un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia inferiore ad un anno.

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