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Accertamento del requisito di più di 780 settimane di contribuzione
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Bititolarità e Legge 140/85, 544/88 e DPCM 16 dicembre 1989
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Calcolo dell'integrazione
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Cristallizzazione - Bititolarità
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Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dell'AOI
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Disciplina in vigore dal 1° ottobre 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994
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Disciplina per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi
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Disciplina per le pensioni con decorrenza nel 1994
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Importo
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Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per gli anni 2023 e 2024
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Inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo
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Integrazione al trattamento minimo
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Integrazione al trattamento minimo per le pensioni in regime internazionale
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Integrazione in caso di concorso di due o più pensioni integrabili (bititolarità)
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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
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Pensione di reversibilità liquidata al coniuge superstite e all'ex coniuge come contitolari
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Pensioni di reversibilità con più titolari - Perdita della contitolarità - Riflessi sull'integrazione al TM
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Pensioni integrabili e pensioni non integrabili
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Pensioni liquidate con il cumulo di periodi assicurativi italiani e esteri
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Prestazioni occasionali di tipo accessorio al decreto legislativo di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. Loro rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
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Residenti all'estero
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Integrazione al trattamento minimo
Cristallizzazione - Bititolarità
(circolare 244/83)
Se il reddito che esclude o limita l'integrazione al TM sopraggiunge successivamente alla data di decorrenza della pensione integrata al trattamento minimo, in base all'art. 6 comma 7 della legge 638/83 l'integrazione resta attribuita nella misura spettante alla data di cessazione del diritto della stessa integrazione. La pensione continuerà ad essere corrisposta nello importo in pagamento alla data di cessazione dal diritto al l'integrazione al TM finché l'importo stesso non sarà superato , per effetto della perequazione delle pensioni, dall'importo della pensione a calcolo.
Poiché i redditi devono essere valutati con riferimento all'intero anno solare, la pensione sarà cristallizzata all'importo in pagamento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si è verificato il superamento del limite di reddito.
Per le pensioni in essere alla data del 1° ottobre 1983, la presenza di redditi influenti in tale anno determina la cristallizzazione nell'importo in pagamento al 30 settembre 1983.