Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità

Vedi limiti reddito annuo per l'integrazione degli assegni di invalidità 
e importo del trattamento minimo

La legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riformato l'invalidità pensionabile, ha disciplinato in maniera diversa dalla generalità delle pensioni l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, ha stabilito che:

  • l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a 2 volte l'importo annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996). Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996);
  • i redditi da prendere in considerazione sono gli stessi stabiliti dall'art. 6 della legge n.638/1983 ai quali si aggiungono i trattamenti di fine rapporto e l'importo, a calcolo, dello stesso assegno da integrare (dal gennaio 1995 anche per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data non si valuta più il reddito a calcolo dell'assegno stesso da integrare msg. 18883 del 31/07/97
  • l'importo dell'assegno integrato non può superare quello del trattamento minimo in vigore nella gestione di appartenenza e l'importo della quota di integrazione non può superare quello della pensione sociale (dell'assegno sociale dall'1/01/1996).

Per gli assegni di invalidità non è prevista né la cristallizzazione né la parziale integrazione al trattamento minimo, per cui il superamento dei limiti di reddito comporta comunque la esclusione dal diritto all'integrazione (vedi circolare 262/1984).

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità

Vedi limiti reddito annuo per l'integrazione degli assegni di invalidità 
e importo del trattamento minimo

La legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riformato l'invalidità pensionabile, ha disciplinato in maniera diversa dalla generalità delle pensioni l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, ha stabilito che:

  • l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a 2 volte l'importo annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996). Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996);
  • i redditi da prendere in considerazione sono gli stessi stabiliti dall'art. 6 della legge n.638/1983 ai quali si aggiungono i trattamenti di fine rapporto e l'importo, a calcolo, dello stesso assegno da integrare (dal gennaio 1995 anche per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data non si valuta più il reddito a calcolo dell'assegno stesso da integrare msg. 18883 del 31/07/97
  • l'importo dell'assegno integrato non può superare quello del trattamento minimo in vigore nella gestione di appartenenza e l'importo della quota di integrazione non può superare quello della pensione sociale (dell'assegno sociale dall'1/01/1996).

Per gli assegni di invalidità non è prevista né la cristallizzazione né la parziale integrazione al trattamento minimo, per cui il superamento dei limiti di reddito comporta comunque la esclusione dal diritto all'integrazione (vedi circolare 262/1984).

Redditi da considerare

Redditi da considerare

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l’importo a calcolo dell’assegno da integrare

Vedi rilevanza 3

Redditi da escludere

Redditi da escludere

I redditi da escludere per l'integrazione al trattamento minimo dell'AOI sono:

  • reddito della casa di abitazione.
  • dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l’importo a calcolo dell’assegno da integrare
  • redditi esenti da IRPEF

Trattamento minimo in caso di titolarità di AOI e pensione ai superstiti

Integrazione al trattamento minimo in caso di titolarità di AOI e pensione ai superstiti (circ.85/1988)

Da parte di alcune Sedi sono state manifestate perplessità in ordine ai criteri da seguire per l'integrazione al minimo ai sensi del più volte citato art. 6 3 comma, della legge n. 638/1983, nei casi di coesistenza di pensione ai superstiti con assegno di invalidità liquidato a norma della legge 12 giugno 1984, n. 222 (5).
Come e' noto, per effetto del disposto dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 222, l'importo massimo di integrazione attribuibile all'assegno di invalidità non può superare la misura della pensione sociale.
In conseguenza del richiamato limite può verificarsi che l'assegno, pur avendo titolo all'integrazione nella misura massima possibile, non raggiunga l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione.
Nelle ipotesi in questione - tenuto conto che l'art. 6 3 comma, della legge n. 638/1983 garantisce in ogni caso il trattamento minimo più favorevole - non vi e' dubbio che ai fini dell'applicazione della norma in esame e della conseguente scelta della prestazione sulla quale va liquidata l'integrazione, debba aversi riguardo all'importo dell'assegno in concreto erogabile. Pertanto, ove detto importo sia inferiore a quello del minimo erogabile sull'altra pensione, l'integrazione dovrà essere liquidata su quest'ultima pensione.

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