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Integrazione al trattamento minimo
Pensioni integrabili e pensioni non integrabili
Pensioni integrabili
Sono integrabili al trattamento minimo, in applicazione del 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, le pensioni che, a calcolo, risultano di importo inferiore al trattamento minimo stabilito dalla legge, il cui titolare possiede nell'anno di riferimento redditi propri di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio
Rientrano nel campo di applicazione del 1° comma dell'art.6 della legge 638/83 le pensioni a carico delle seguenti gestioni:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, Artigiani e Commercianti);
- Fondi Speciali di previdenza (vedi circolare 245/84) (Sostitutivi: telefonici, elettrici, dazieri, trasporti,FS. Integrativi: esattoriali, gas, prev. marinara fino al 31/08/1984;
- Prestazioni concesse ai sensi del D.L. n. 622/70 ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia (vedi circolare 244/84).
Devono in ogni caso essere integrate al trattamento minimo, a prescindere dalla situazione reddituale, le pensioni ai superstiti intestate a più titolari e, fino al 31/01/91, le pensioni erogate ai residenti all'estero.
Pensioni non integrabili
Non possono mai essere integrate al trattamento minimo:
- le pensioni supplementari
- Le pensioni liquidate col sistema contributivo (iscritti dal 1° gennaio 1996 ed optanti per il sistema contributivo)