Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Integrazione in caso di concorso di due o più pensioni integrabili (bititolarità)

(circ.125/2000)

In caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta.
La Corte di Cassazione, con varie sentenze, ha stabilito che deve essere fornita un’interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983, che detta i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni.
Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.324 del 13 giugno 2000 ha stabilito che per le situazioni di plurititolarità insorte successivamente a tale data l’individuazione della pensione da integrare al minimo debba essere effettuata sulla base dei criteri giurisprudenziali; per le situazioni di plurititolarità già in essere è previsto che i nuovi criteri possano trovare applicazione a domanda degli interessati.

Integrazione al trattamento minimo

Integrazione in caso di concorso di due o più pensioni integrabili (bititolarità)

(circ.125/2000)

In caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta.
La Corte di Cassazione, con varie sentenze, ha stabilito che deve essere fornita un’interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983, che detta i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni.
Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.324 del 13 giugno 2000 ha stabilito che per le situazioni di plurititolarità insorte successivamente a tale data l’individuazione della pensione da integrare al minimo debba essere effettuata sulla base dei criteri giurisprudenziali; per le situazioni di plurititolarità già in essere è previsto che i nuovi criteri possano trovare applicazione a domanda degli interessati.

Criteri stabiliti dalla deliberazione n.41 del 17 febbraio 1984

Criteri stabiliti dalla deliberazione n.41 del 17 febbraio 1984 (circolare 50/84)

Criteri stabiliti dalla deliberazione n.41 del 17 febbraio 1984 
I criteri amministrativi seguiti prima della deliberazione 324/2000 del CdA erano i seguenti:

  • l’integrazione al trattamento minimo spetta sulla pensione su cui è erogato il trattamento minimo di importo più elevato anche se a carico della stessa gestione;
  • a parità di importo di trattamento minimo, l'integrazione spetta sulla pensione a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota;
  • nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione spetta sulla pensione diretta;
  • nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell'AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l'integrazione al trattamento minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi.

Criteri applicativi dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.324 del 13 giugno 2000

Criteri applicativi dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.324 del 13 giugno 2000

Criteri applicativi dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.324 del 13 giugno 2000
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che:

  • per le situazioni di plurititolarità che insorgono da data successiva a quella della deliberazione, di dare applicazione ai criteri enunciati dalla Cassazione;
  • per le situazioni di plurititolarità già in essere, di procedere all’eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri giurisprudenziali, con effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità, solo a seguito di richiesta da parte degli interessati;
  • per le situazioni di plurititolarità in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge n.140 del 1985 o dal DPCM del 16 dicembre 1989, risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, di non modificare la situazione in essere.

Pertanto per le situazioni di plurititolarità insorte dal 14 giugno 2000 (per le situazioni di bititolarità in essere alla data del 14/06/2000 vedi messaggio 416 del 13/09/2000) in poi l’individuazione della pensione da integrare deve essere effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati.
Nel caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo al momento della coesistenza, sulla pensione con decorrenza più remota.
Non assume pertanto più rilevanza la circostanza che una delle pensioni sia liquidata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sulla base di almeno 781 (per l'individuazione del requisito dei 781 vedi messaggio 142/2001) contributi settimanali effettivi e figurativi.
Nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione l’integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta. Qualora una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.
Si sottolinea che tale ultimo criterio è operante non solo in caso di più pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ma anche in caso di più pensioni a carico della stessa gestione dei lavoratori autonomi.
Si precisa che i criteri anzidetti devono trovare applicazione in tutti i casi in cui la seconda o ulteriore pensione venga liquidata dal 14 giugno 2000 in poi, anche se con decorrenza anteriore.
Per le situazioni di plurititolarità già in essere al 14 giugno 2000, l’eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri sopra descritti deve essere effettuato solo a seguito di richiesta da parte degli interessati. Il trasferimento ha effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità.
Per le situazioni di plurititolarità in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n.140 (v. circolare n.60105 A.G.O./117 del 25 maggio 1985), o dal DPCM del 16 dicembre 1989 (v. circolare n. 10 del 12 gennaio 1990), risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, la situazione in essere non deve essere modificata.

Integrazione al trattamento minimo in caso di titolarità di AOI e pensione ai superstiti

Integrazione al trattamento minimo in caso di titolarità di AOI e pensione ai superstiti (circ.85/1988)

Da parte di alcune Sedi sono state manifestate perplessità in ordine ai criteri da seguire per l'integrazione al minimo ai sensi del più volte citato art. 6, 3 comma, della legge n. 638/1983, nei casi di coesistenza di pensione ai superstiti con assegno di invalidità liquidato a norma della legge 12 giugno 1984, n. 222 (5).
Come e' noto, per effetto del disposto dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 222, l'importo massimo di integrazione attribuibile all'assegno di invalidità non può superare la misura della pensione sociale.
In conseguenza del richiamato limite può verificarsi che l'assegno, pur avendo titolo all'integrazione nella misura massima possibile, non raggiunga l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione.
Nelle ipotesi in questione - tenuto conto che l'art. 6 3 comma, della legge n. 638/1983 garantisce in ogni caso il trattamento minimo più favorevole - non vi e' dubbio che ai fini dell'applicazione della norma in esame e della conseguente scelta della prestazione sulla quale va liquidata
l'integrazione, debba aversi riguardo all'importo dell'assegno in concreto erogabile. Pertanto, ove detto importo sia inferiore a quello del minimo
erogabile sull'altra pensione, l'integrazione dovrà essere liquidata su quest'ultima pensione.

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