Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa

(msg.2884/2016) (msg.3242/2017) (msg.4804/2017)

Sono pervenute dalle strutture territoriali segnalazioni riguardanti una consistente casistica di domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL, e viceversa.
In proposito si osserva che, nonostante le suddette prestazioni di disoccupazione seguano discipline normative ben distinte, la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa è possibile nei limiti di seguito specificati.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa

(msg.2884/2016) (msg.3242/2017) (msg.4804/2017)

Sono pervenute dalle strutture territoriali segnalazioni riguardanti una consistente casistica di domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL, e viceversa.
In proposito si osserva che, nonostante le suddette prestazioni di disoccupazione seguano discipline normative ben distinte, la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa è possibile nei limiti di seguito specificati.

Integrazioni del msg.4804/2017

Integrazioni del msg.4804/2017

Ad integrazione dei messaggi n. 2884 del 30 giugno 2016 e n. 3242 del 4 agosto 2017, relativi alla trattazione della casistica afferente alle domande di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL, si precisa quanto segue.

In sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2016 n.244, la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con la previsione contenuta all’articolo 3, comma 3 octies, ha ulteriormente prorogato la sperimentazione relativa al riconoscimento dell’indennità DIS–COLL agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017[1].

Successivamente, la Legge 22 maggio 2017, n.81, all’art. 7 ha disposto, mediante la modifica e l’integrazione dell’art. 15 del D.Lgs n. 22 del 2015, la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL; in particolare, a seguito della modifica normativa, è stato previsto che - a decorrere dal 1° luglio 2017 - l’indennità venga riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dalla predetta data del 1° luglio 2017[2].

In relazione all’impianto normativo sopra richiamato, nel caso in cui la domanda di prestazione NASpI abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASpI, è possibile la trasformazione dell’istanza in domanda di DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017, anche a valere sulle risorse residue stanziate dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, si rende opportuno precisare che per quanto attiene agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatisi a partire dal 1° luglio 2017.

In tutte le ipotesi di cui sopra in cui è consentita la trasformazione delle domande di NASpI in DIS-COLL, le strutture territoriali procederanno all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.

Le nuove domande dovranno comunque essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

In conclusione, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni sopra esposte.

Integrazioni del msg.3242/2017

Integrazioni del msg.3242/2017

Ad integrazione del messaggio n. 2884 del 30 giugno 2016 relativo alla trattazione della casistica afferente alle domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL e viceversa si precisa quanto segue.

Sulla base di apposito parere fornito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota n. 5241 del 1 agosto 2017, è possibile la trasformazione in domande di DIS-COLL delle domande erroneamente presentate come domande di NASpI anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

In particolare, qualora la domanda di prestazione abbia tutti i requisiti per essere valutata quale domanda di DIS-COLL e, solo per errore materiale, sia stata presentata come domanda di NASpI, la medesima può essere accolta a valere sulle risorse residue stanziate dall’art.1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n.208.

In detti casi le strutture territoriali procederanno pertanto all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Le nuove domande dovranno essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

Analogamente, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni appena fornite.

1. Domande di ASpI/NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2015 (art.15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22) e viceversa

1. Domande di ASpI/NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2015 (art.15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22) e viceversa.
Limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 è possibile la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa, in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’art.1367 c.c. – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – e del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’art.1424 c.c. – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’art.1324 c.c..

2. Domande di NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2016 (art.1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n.208) e viceversa

2. Domande di NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2016 (art.1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n.208) e viceversa.
In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, è possibile la sola trasformazione delle domande di DIS COLL, erroneamente presentate, in domande di indennità NASpI.
Nell’ipotesi contraria di domanda NASpI presentata in luogo di domanda di DIS COLL la suddetta trasformazione non è consentita, in quanto ai sensi dell’art.1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n.208 “…La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017”. La citata norma chiarisce anche che il beneficio in argomento è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse – valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione - l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.
Pertanto la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL 2016 determinerebbe un’alterazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, con possibile pregiudizio del diritto di
altri assicurati che abbiano correttamente presentato una domanda di DIS COLL.
Tutto ciò premesso, nei casi sopra descritti in cui è consentita la trasformazione delle domande erroneamente presentate, le strutture territoriali procederanno all’acquisizione di una nuova e corretta domanda,
esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Le nuove domande dovranno essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.
Analogamente, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in
autotutela secondo le indicazioni sopra riportate.

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