Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi

(circ.94/2015) (circ.142/2015) (circ.174/2017)

 

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi

(circ.94/2015) (circ.142/2015) (circ.174/2017)

 

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

  • In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso  l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
    La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
    Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
    Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
    Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
  • In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
    • il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
    • il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro     subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

  • Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
    La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Nelle suddette ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i  superstiti  versata in  relazione  all'attività  di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed  è  riversata integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Lavoro autonomo

Lavoro autonomo

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di inizio dell'attività lavorativa in argomento.

Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i  superstiti  versata in  relazione  all'attività  lavorativa  autonoma   o   di   impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed  e'  riversata integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Effetti del lavoro accessorio sull’indennità NASpI

Effetti del lavoro accessorio sull’indennità NASpI (circ.142/2015)

Il recente Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81 disciplina, tra l’altro, il lavoro accessorio.

In particolare l’art. 48 del richiamato d.lgs. n.81 del 2015 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Il successivo comma 2 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui al D.lgs. n.22 del 2015 che prevedono la cumulabilità della prestazione NASpI con i redditi derivanti da attività lavorativa, si precisa che l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile.
Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivi.

Precisazioni del msg.494/2016
Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza si precisa quanto segue.

Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

A detta ipotesi si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare INPS n. 142 del 2015 secondo la quale “Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.”

Ne consegue che  nel caso  di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività.

Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

Indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD in agricoltura

Indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD in agricoltura (msg.1162/2018)

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito ad alcuni particolari aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e/o alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.  

Si ricorda, preliminarmente, che la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con il rapporto di lavoro subordinato è disciplinata dall’art. 9 del d. lgs. n. 22 del 2015, così come illustrato nella circolare 94/2015, nell’ambito della quale, sulla base del reddito annuo percepito dal lavoratore e della durata del rapporto di lavoro, sono stati declinati gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza.

Ciò premesso, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti indicazioni.

1) Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato che può assumere le seguenti due forme:

  • con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un'indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;
  • senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità. Va, peraltro, osservato che, ai sensi di quanto previsto dall’artt. 13 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.

L’istituto, con circolare 142/2015, ha disciplinato l’ipotesi in cui il lavoratore in godimento dell’indennità di disoccupazione NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente.
Di seguito, si forniscono i chiarimenti relativi alla fattispecie in cui, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, il lavoratore risulti anche titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, che rimane in essere.

Nello specifico, come già precisato con la citata circolare 142/2015, rivestendo il contratto di lavoro intermittente natura subordinata, la fattispecie in commento rientra nella disciplina generale di cui al suesposto art. 9.

Conseguentemente, ricorrendo i requisiti di legge, la richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI può essere accolta con le modalità di seguito specificate.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta, ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000, e la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura e secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015.

Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.

Analogamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.

In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.  In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.   

Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.

2) Lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente - con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione - per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera.

In detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente in quanto la condizione richiesta dall’articolo, 9 comma 2, del D.lgs. n. 22 del 2015[1] è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Qualora, pertanto, il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

3) Compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale.

In applicazione del principio generale di cui al citato articolo 9 del D.lgs. n 22 del 2015, nei confronti del lavoratore che, durante il periodo di percezione dell’indennità, instauri un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente,di durata fino a sei mesi, la prestazione viene sospesa d'ufficio, per la durata del rapporto di lavoro. Si precisa che nel caso di rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente con obbligo di risposta e indennità di disponibilità, la sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro; nel caso di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione opera per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.

4) Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura.

Tale fattispecie rientra nell’ambito della disciplina generale prevista dall’articolo 9 del D.Lgs. n.  22 del 2015.

Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, in linea con quanto previsto per istituti analoghi dalla prassi consolidata[2] e avuto riguardo alla previsione contenuta all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.

Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si richiamano le indicazioni contenute al punto 2.10. a.2 della circolare n. 94 del 2015 che, in conformità al disposto normativo, illustrano i criteri e le condizioni per la cumulabilità della prestazione.

Nel caso, infine, in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione, si richiamano le indicazioni contenute al punto 2.10. a.1 della circolare n. 94 del 2015 che, in conformità al disposto normativo, prevedono la decadenza dalla prestazione NASpI.

5) Percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro

Si conferma che l’istituto della sospensione della prestazione NASpI, di cui all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 2015, non può superare il limite di sei mesi.

In considerazione di quanto sopra, in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma.

Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI

Effetti del lavoro intermittente  sull’indennità NASpI (circ.142/2015)

Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.

Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:

  1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
  2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità.

Tipologia a

Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente di cui alla prima tipologia e cioè con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità, si precisa quanto segue.

Prima dell’evoluzione interpretativa delle disposizioni di cui all’art.2 della legge n.92 del 2012 e prima della disciplina dettata dall’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in materia di cumulo dell’indennità ASpI e NASpI con il reddito da lavoro dipendente nel caso di rioccupazione del beneficiario della prestazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpelli n.3147 del 22 dicembre 2005 e n.44 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che la corresponsione dell’indennità di disoccupazione deve ritenersi esclusa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità.

Alla luce delle vigenti disposizioni sia in materia di indennità di disoccupazione ASpI che della nuova indennità NASpI, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest’ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Pertanto, anche nell’ipotesi in esame di rioccupazione del beneficiario di indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall’indennità di disponibilità, il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo - comprensivo della indennità di disponibilità - non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

In particolare trovano applicazione - in considerazione della durata del contratto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e del reddito annuo derivante dal medesimo - le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.

Tipologia b

Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.

Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall’art.9 comma 2 del D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Stante quanto sopra, si sottolinea che nell’ipotesi in cui un lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, sia titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato di cui al pt.2 e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione. I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l’articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione.   

Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI

Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI (circ.142/2015)

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all’estero del soggetto percettore di NASpI occorre distinguere a seconda che il nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione o in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione.

Si forniscono pertanto i seguenti chiarimenti in ordine alle diverse situazioni.

  • 1 - Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione (artt. 7, 63 e 64 del Regolamento (UE) n. 883/2004).
    Se la persona disoccupata titolare di prestazione italiana chiede, in applicazione dell’articolo 64 del regolamento CE n. 883/2004, di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria, è tenuta a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia. Qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI.
  • 2 - Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria.
    In tale ipotesi l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi: in questo caso infatti nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego.
    Al termine del contratto di lavoro all’estero, prima di ripristinare l’indennità sospesa, occorre verificare che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato. In tale ipotesi l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata.
  • 3 - Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione, esportando la prestazione. In tale ipotesi si applica quanto previsto al precedente punto 1.
  • 4 - Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione. In tale ipotesi si applica quanto previsto al precedente punto 2.
  • 5 - Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione. In tale ipotesi se la persona ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si produce decadenza.
    Nel caso invece la persona si rechi nell’altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, si applica quanto già previsto con messaggio n.367/8.1.2009.
  • 6 - Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che stipuli in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria. In tale caso, essendo il rapporto di lavoro disciplinato dalla normativa Italiana anche in materia previdenziale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione, come nel caso di percettore di NASpI che si rioccupa in Italia.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica (circ.174/2017)

L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.

L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI  titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 -  trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali (circ.174/2017)

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.

In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.         

Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Si richiama infine il comma 8 dell’art. 54 bis in  esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse (circ.174/2017)

Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono  iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione  prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.

Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta  è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente,  dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società (circ.174/2017)

L’art.50, comma 1 lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ......alla partecipazione a collegi e commissioni, .... sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”.

Ciò premesso, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali

Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali (circ.174/2017)

Premessa

Preliminarmente ed in relazione a tutte le tipologie di società si osserva che l’articolo 44, lett. e) del già richiamato TUIR considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. In detta  fattispecie, ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale  non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.

Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)

Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Soci di  società di capitali

Ai  soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili  alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è applicabile la previsione dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale  non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.

Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile - in assenza di svolgimento di attività lavorativa - la previsione del richiamato art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero.

Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue.
E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione

Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione (circ.174/2017)

L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.

Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta -  sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l’apertura di una partita IVA o l’iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato.

Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.

La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a  denotare sic et simpliciter  lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione.
In attesa dell’adeguamento sarà cura delle strutture territoriali - ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l’ iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria - verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. E’ infatti possibile che quest’ultimo abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta.
Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata.
Ove le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.

Attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI

Attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI  (msg.3460/2018)

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e dagli intermediari autorizzati, con il presente messaggio si forniscono precisazioni in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI.

L’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 l’Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui.

Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”

Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

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