Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Requisiti - Stato di disoccupazione
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Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
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Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
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Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
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Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
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Calcolo e misura
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Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno
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Condizioni per l'erogazione della prestazione
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
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Decadenza dalla prestazione
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Decorrenza della prestazione
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Destinatari
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Detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario
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Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI
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Domande di NASpI relative agli insegnanti in mancanza di aggiornamento dati Uniemens
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Durata della prestazione
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Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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Eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
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FAQ ASpI e NASpI
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Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
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Istruzioni procedurali
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Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata e dell'importo
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Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
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NASpI e pensione
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Compatibilità con altri redditi
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Operai agricoli a tempo indeterminato e NASpI
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Persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia
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Presentazione della domanda
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Presenza di periodi interessati da contratti di solidarietà
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Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Regime fiscale
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Requisiti
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Requisiti - Stato di disoccupazione
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Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti
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Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti
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Ricorsi
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Rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore
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Rinvio alle norme dell'ASpI
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Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
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Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
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Trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa
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Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
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NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Requisiti - Stato di disoccupazione
(circ.94/2015)
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
- per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
- durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.