Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti

(circ.94/2015) (circ.142/2015) (circ.2/2022)

Attenzione! Requisito abolito per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 vedi circ.2/2022

Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:

  • malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Requisiti - Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti

(circ.94/2015) (circ.142/2015) (circ.2/2022)

Attenzione! Requisito abolito per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 vedi circ.2/2022

Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:

  • malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.

Periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria

I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione,  determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

A causa del particolare regime che caratterizza il lavoro domestico, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari è possibile individuare le settimane in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa ma non è possibile verificare, all’interno di ciascuna settimana, in quali e in quante giornate sia stata prestata l’attività lavorativa.

All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, infatti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS in via telematica il numero di ore lavorative settimanali - senza la specifica della distribuzione delle medesime all’interno delle singole giornate - e la relativa retribuzione oraria o mensile. Successivamente, all’atto del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - effettuato trimestralmente dal datore di lavoro per un numero di ore che può essere anche maggiore o minore rispetto a quelle inizialmente comunicate - è possibile conoscere soltanto il numero di settimane accreditate per ciascun mese.

In ragione di quanto esposto – considerato che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro - ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, il requisito si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) – attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 X 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore). Per la costituzione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo occorre pertanto la presenza - nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione - di un minimo di 120 ore distribuite nella maniera sopra descritta e cioè 24 ore per ciascuna delle cinque settimane.

Chiarimenti della circ.194/2015

Ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpI, l’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Al riguardo - facendo seguito a quanto precisato al paragrafo 5.1 della circolare n. 142 del 2015 – si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla modalità secondo cui rinvenire il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare – ancorché in via convenzionale – una presenza al lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi.

Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.

Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando  tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.

Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4.

Ai fini della verifica del requisito in argomento si opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi.

Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.

Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli

Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli circ.194/2015

Per la generalità dei lavoratori la verifica della sussistenza del predetto requisito si realizza analizzando il flusso telematico (Uniemens) attraverso il quale i datori di lavoro trasmettono mensilmente all’INPS i dati retributivi e contributivi, comprensivi dell’indicazione del numero di giornate effettivamente lavorate e della loro collocazione temporale.

Con riferimento alle categorie di lavoratori per le quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate, quali ad esempio i lavoratori a domicilio, nonché con riferimento ai lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino ricostruzione di un quadriennio nel quale Uniemens non forniva ancora le giornate lavorate, ai lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri, si impone la ricerca di una metodologia alternativa di individuazione delle 30 giornate.

Anche in relazione a queste ultime tipologie di lavoratori si considera pertanto soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione.

In ordine ai lavoratori agricoli, per i quali il dato delle giornate lavorate è desumibile dagli archivi telematici, si impone tuttavia una modalità alternativa ove questi ultimi non risultino ancora aggiornati e i dati ancora non presenti risultino decisivi. In questa eventualità si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.

Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione

Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione. circ.194/2015

Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 disciplina, tra l’altro, agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 40, rispettivamente, il contratto di lavoro intermittente e il contratto di somministrazione di lavoro.

Entrambe le tipologie contrattuali sono contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta  carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore.

I predetti periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa.  Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Diversamente, tali periodi sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Tale possibilità di neutralizzazione va riferita anche ai casi  in cui l’Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, per mancanza di occasioni di lavoro, avvia l’apposita procedura, disciplinata dall’art. 25 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore, procedura la cui durata è di 6 mesi o, per i lavoratori ultracinquantenni, di 7 mesi.

Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle 30 giornate di lavoro “effettivo”

Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle 30 giornate di lavoro “effettivo”.

Aspettativa sindacale ex art.31 della legge n.300 del 1970 e Cig in deroga.

Si richiamano i paragrafi 4.2 e 4.3 relativi alla neutralizzazione dei periodi di aspettativa sindacale ex art.31 della legge n.300 del 1970 e di Cig in deroga anche ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Malattia integrata dal datore di lavoro.

Nella circ.94/2015 al paragrafo “Requisiti” è stato precisato che - ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI - i periodi di malattia nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) siano da considerare “neutri”, con conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Analogamente, anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Chiarimenti del msg.2875/2017

Pervengono dalle Strutture territoriali richieste di chiarimento in merito agli eventi di malattia e infortunio da neutralizzare ai fini della ricerca dei requisiti di accesso alla NASpI delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di effettivo lavoro. In proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Nella circolare n. 94 del 2015 in materia di NASpI, al punto 2.2 lett. b) e c) in relazione rispettivamente al requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e al requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi è stato, tra l’altro, precisato che:

  • ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;
  • ai fini della ricerca del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare "neutri" e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Con la successiva circolare n.142 del 2015 sempre in materia di NASpI al punto 5.2. b., è stato ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni fin qui richiamate ne discende che i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi "neutri" che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa infine che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi "neutri" includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia "totalmente integrata" da quest’ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

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