Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Condizioni per l'erogazione della prestazione

(circ.94/2015) (194/2015) (circ.224/2016)

L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 181 del 2000.

Con l’occasione si sottolinea che con decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  dovranno essere  introdotte  ulteriori  misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del Decreto legislativo n. 22 del 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione  della disposizione contenuta nel d. lgs. n. 22 del 2015 in ordine alla condizionalità nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione alle azioni di politica attiva.

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto  con il centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività:

  1. Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. Accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Condizioni per l'erogazione della prestazione

(circ.94/2015) (194/2015) (circ.224/2016)

L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 181 del 2000.

Con l’occasione si sottolinea che con decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  dovranno essere  introdotte  ulteriori  misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del Decreto legislativo n. 22 del 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione  della disposizione contenuta nel d. lgs. n. 22 del 2015 in ordine alla condizionalità nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione alle azioni di politica attiva.

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto  con il centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività:

  1. Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. Accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Sanzioni per la mancata partecipazione alle iniziative di orientamento

Sanzioni per la mancata partecipazione alle iniziative di orientamento

Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016,  individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

  1. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:
    1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
    2. la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
    3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
  2. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;
  3. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art.20 co.3 lett.b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:
    1. la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
    2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
  4. In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si precisa che:

  • le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.
  • la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;
  • nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;
  • qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.

Ricorsi avverso il provvedimento sanzionatorio

Ricorsi avverso il provvedimento sanzionatorio

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal centro per l'impiego  è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013,  e  per  il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i Centri per l'Impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L’Istituto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al procedimento attraverso cui l’INPS riceverà dai Centri per l’Impiego competenti le segnalazioni delle sanzioni comminate per l’applicazione delle stesse ai percettori di prestazioni di disoccupazione, si riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Nelle more della realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, i Centri per l’Impiego continueranno ad accedere alla richiamata Banca dati Percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

Comunicazioni dei Centri per l'Impiego

I Centri per l’Impiego - competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro - comunicano all’INPS,  attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive di cui all’art. 8 del D.L. n.76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.99 del 2013, le cause di decadenza dalla prestazione NASpI connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego (vedi capitolo specifico per la DID).

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 - dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.  

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

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