Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare

(circ.142/2015)

Accanto all’ipotesi legislativamente prevista di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dal comma 40 dell’art.1 della legge n.92 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015.

In definitiva l’indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015, sia a  quelli licenziati per motivi disciplinari.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare

(circ.142/2015)

Accanto all’ipotesi legislativamente prevista di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dal comma 40 dell’art.1 della legge n.92 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015.

In definitiva l’indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015, sia a  quelli licenziati per motivi disciplinari.

Licenziamento con offerta di conciliazione

In particolare il predetto art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015 stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento. Con il citato interpello è stato chiarito che l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

Licenziamento per motivi disciplinari

Nel medesimo interpello è stato altresì chiarito che anche la nuova indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

 

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