Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
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NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione
(circ.142/2015)
In ordine alla compatibilità e cumulabilità in tutto o in parte degli emolumenti derivanti dall’esercizio di cariche pubbliche elettive e non elettive con la fruizione di indennità di disoccupazione NASpI, in assenza di normativa esplicita specifica - fermo restando il presupposto del mantenimento dello status di disoccupato – si precisa quanto segue.
Ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 31, 32 della Legge 20 maggio 1970, n.300 e degli artt. 79, 80, 81 e 82 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), i lavoratori dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive e non elettive possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato o, in alternativa, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la partecipazione alle sedute e alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
Ai predetti lavoratori che chiedono di essere collocati in aspettativa non retribuita compete, ai sensi del richiamato art. 82 del D.Lgs. n.267 del 2000, una indennità di funzione corrisposta in misura intera. Per i lavoratori che, invece, non richiedono l’aspettativa non retribuita tale indennità di funzione è dimezzata.
Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi di lavoro dipendente.
Ciò premesso, nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente che all’atto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro ricopre cariche pubbliche percependo la relativa indennità di funzione può, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, accedere alla prestazione NASpI.
In particolare, considerato che l’indennità di funzione è assimilata a reddito di lavoro dipendente, possono trovare applicazione rispetto alla prestazione NASpI, gli istituti - previsti per il caso di rioccupazione del beneficiario della prestazione con rapporto di lavoro subordinato - del cumulo, della sospensione e della decadenza in relazione all’importo lordo annuo dell’indennità di funzione e alla durata della carica rivestita. In tali ipotesi, il percettore di NASpI è tenuto alle comunicazioni in ordine allo svolgimento della carica ed alla misura annua dell’indennità di funzione da essa derivante.
Analogamente, anche per il beneficiario di NASpI che nel corso della fruizione della prestazione venga chiamato a ricoprire cariche pubbliche, possono trovare applicazione gli istituti suddetti con la relativa disciplina.