Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Decorrenza della prestazione

(circ.94/2015)

 La NASpI spetta a decorrere:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Si precisa che, nel caso previsto invece alla lettera d) dello stesso punto 2.5, la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Decorrenza della prestazione

(circ.94/2015)

 La NASpI spetta a decorrere:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Si precisa che, nel caso previsto invece alla lettera d) dello stesso punto 2.5, la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.

Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Rioccupazione entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Si chiarisce infine  che l’eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro - in quanto non si è concretamente verificato l’inizio della erogazione della prestazione - non dà luogo all’applicabilità del regime della sospensione della prestazione.

Effetti degli eventi malattia e maternità insorti durante la percezione della NASpI

Effetti degli eventi malattia e maternità insorti durante la percezione della NASpI

Si richiamano ad ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame  degli eventi di malattia e maternità che possono insorgere quando la prestazione NASpI è già in corso.
La NASpI non sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.  

In merito invece all’evento di maternità si precisa quanto segue.
L’evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione  di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia - Ulteriori precisazioni

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia - Ulteriori precisazioni
(msg.4211 del 18 novembre 2019)

Con riferimento alla decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si rende necessario tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro.

Infatti, per determinate categorie di lavoratori dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione economica.

Posto quanto sopra, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI si fa presente quanto segue.

A conferma e ad integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del 2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.

Al riguardo, la Corte di Cassazione - sezione lavoro con la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 si è espressa in relazione alla decorrenza del termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non indennizzabile insorta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che “[…] la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. […]”.

Tanto premesso, si chiarisce che, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.

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