Calcolo della durata della indennità NASpI per i lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI in relazione ai lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta - dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016 - con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, la citata norma dispone che, qualora la durata della NASpI calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.
In ogni caso la durata della NASpI così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.
Esempio:
Si ipotizzi il caso di un lavoratore stagionale nei settori richiamati che negli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che qui rileva possa vantare trenta settimane di contribuzione utile al netto di quelle utilizzate per precedenti prestazioni di disoccupazione. Per determinare la durata effettiva della NASpI per il soggetto destinatario del decreto correttivo, si procede secondo quanto di seguito descritto.
- 1) Determinazione della durata della prestazione in base al primo calcolo secondo i criteri generali.
Detto soggetto avrebbe diritto ad una indennità NASpI pari a quindici settimane ossia a circa tre mesi e mezzo.
- 2) Determinazione della durata della prestazione riutilizzando la contribuzione che ha già dato luogo a DS ordinaria con requisiti normali e/o con requisiti ridotti, ASpI e Mini-ASpI 2012.
Ove il soggetto del caso in esame, nel quadriennio di interesse, abbia fruito di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012, la contribuzione utilizzata per queste prestazioni potrà essere nuovamente utilizzata per il calcolo della durata della NASpI di cui alle presenti istruzioni.
Se la contribuzione che ha dato luogo, nell’ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012 ammonta a ventiquattro settimane, tali da determinare una differenza tra le durate calcolate secondo i punti 1) e 2) pari a 12 settimane, al soggetto in argomento potrebbe essere riconosciuto un mese in più di indennità NASpI.
Tuttavia, essendo stabilito per espressa previsione normativa che l’indennità NASpI ricalcolata non possa superare complessivamente i quattro mesi, all’interessato, attivando il sopra descritto servizio di ricalcolo, verrà corrisposta un’indennità pari a quattro mesi (cioè a diciotto settimane) e non a quattro mesi e mezzo (cioè a venti settimane) come risulterebbe dall’aggiunta di un mese di prestazione ai tre mesi e mezzo già spettanti per effetto del calcolo ordinario.
La disposizione in argomento si pone in continuità alla previsione normativa di cui al comma 4 del medesimo art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015 inerente al meccanismo di calcolo relativo agli eventi di disoccupazione del periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2015 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Pertanto, analogamente a quanto già previsto dall’Istituto con la circ.194/2015, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della durata della prestazione sono quelle individuate nella richiamata circ.194/2015, integrate con l’introduzione dei CSC 40405 e 40407 associati al codice ATECO 56.10.30 – “Gelaterie e pasticcerie”.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
TURISMO
|
CSC 70501
|
Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
- Fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
- Cottage senza servizi di pulizia.
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
|
CSC 70502
|
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
- Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
- Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
- Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
- Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
- Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
- Bar;
- Pub;
- Birrerie;
- Caffetterie;
- Enoteche.
|
CSC 70503
|
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
|
CSC 70504
CSC 40405
CSC 40407
|
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
|
CSC 70504
|
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
|
CSC 70401
|
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
- Attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
- Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
|
CSC 70705
|
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
- Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
- Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
|
STABILIMENTI TERMALI
|
CSC 11807
|
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
|
CSC 70708
|
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
|
L’art. 43, comma 4 ter, come integrato e modificato dall’art. 2, comma 1 lett. e del D.lgs. n. 185 del 2016, dispone che agli oneri derivanti dal richiamato comma 4-bis - valutati, in 57 milioni di euro per l’anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l’anno 2017 - si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo comma 4 ter del richiamato art. 43 dispone inoltre che quanto a 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento.
Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E’ conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché sul fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al richiamato comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo.