Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI – Aggiornamento del meccanismo di calcolo

(circ.194/2015) (circ.224/2016) (msg.3172/2017)

Con riferimento alla tutela di cui ai commi 4 e 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016 a favore dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con nota n. 4050 del 14 giugno 2017 – ha fornito ulteriori precisazioni rispetto alla disposizioni applicative impartite dall’Istituto con circolare n. 224 del 15/12/2016, precisando che la ratio delle richiamate disposizioni operi nel senso di non valorizzare, ai fini del meccanismo di scomputo della contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, la contribuzione che ha generato l’incremento della NASpI 2015.

I chiarimenti interpretativi forniti dal predetto Ministero del Lavoro in ordine alle disposizioni correttive a favore della categoria dei lavoratori stagionali hanno reso necessarie ulteriori importanti implementazioni della procedura di calcolo della durata della prestazione NASpI a favore della categoria di lavoratori in questione.

E’ stato pertanto rilasciato il servizio di ricalcolo della durata della NASpI dei lavoratori stagionali 2016.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI – Aggiornamento del meccanismo di calcolo

(circ.194/2015) (circ.224/2016) (msg.3172/2017)

Con riferimento alla tutela di cui ai commi 4 e 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016 a favore dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con nota n. 4050 del 14 giugno 2017 – ha fornito ulteriori precisazioni rispetto alla disposizioni applicative impartite dall’Istituto con circolare n. 224 del 15/12/2016, precisando che la ratio delle richiamate disposizioni operi nel senso di non valorizzare, ai fini del meccanismo di scomputo della contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, la contribuzione che ha generato l’incremento della NASpI 2015.

I chiarimenti interpretativi forniti dal predetto Ministero del Lavoro in ordine alle disposizioni correttive a favore della categoria dei lavoratori stagionali hanno reso necessarie ulteriori importanti implementazioni della procedura di calcolo della durata della prestazione NASpI a favore della categoria di lavoratori in questione.

E’ stato pertanto rilasciato il servizio di ricalcolo della durata della NASpI dei lavoratori stagionali 2016.

Calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

Calcolo della durata della indennità NASpI per i lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI in relazione ai lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta - dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016 - con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare, la citata norma dispone che, qualora la durata della NASpI calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.

In ogni caso la durata della NASpI così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.

Esempio:

Si ipotizzi il caso di un lavoratore stagionale nei settori richiamati che negli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che qui rileva possa vantare trenta settimane di contribuzione utile al netto di quelle utilizzate per precedenti prestazioni di disoccupazione. Per determinare la durata effettiva della NASpI per il soggetto destinatario del decreto correttivo, si procede secondo quanto di seguito descritto.

  1. 1) Determinazione della durata della prestazione in base al primo calcolo secondo i criteri generali.
    Detto soggetto avrebbe diritto ad una indennità NASpI pari a quindici settimane ossia a circa tre mesi e mezzo.
  2. 2) Determinazione della durata della prestazione riutilizzando la contribuzione che ha già dato luogo a DS ordinaria con requisiti normali e/o con requisiti ridotti, ASpI e Mini-ASpI 2012.

Ove il soggetto del caso in esame, nel quadriennio di interesse, abbia fruito di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012, la contribuzione utilizzata per queste prestazioni potrà essere nuovamente utilizzata per il calcolo della durata della NASpI di cui alle presenti istruzioni.
Se la  contribuzione che ha dato luogo, nell’ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012 ammonta a ventiquattro settimane, tali da determinare una differenza tra le durate calcolate secondo i punti 1) e 2) pari a 12 settimane, al soggetto in argomento potrebbe essere riconosciuto un mese in più di indennità NASpI.

Tuttavia, essendo stabilito per espressa previsione normativa che l’indennità NASpI ricalcolata non possa superare complessivamente i quattro mesi, all’interessato, attivando il sopra descritto servizio di ricalcolo, verrà corrisposta un’indennità pari a quattro mesi (cioè a diciotto settimane) e non a quattro mesi e mezzo (cioè a venti settimane) come risulterebbe dall’aggiunta di un mese di prestazione ai tre mesi e mezzo già spettanti per effetto del calcolo ordinario.


La disposizione in argomento si pone in continuità alla previsione normativa di cui al comma 4 del medesimo art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015 inerente al meccanismo di calcolo relativo agli eventi di disoccupazione del periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2015 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Pertanto, analogamente a quanto già previsto dall’Istituto con la circ.194/2015, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della durata della prestazione sono quelle individuate nella richiamata circ.194/2015, integrate con l’introduzione dei CSC 40405 e 40407 associati al codice ATECO 56.10.30 – “Gelaterie e pasticcerie”.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

TURISMO

CSC 70501

Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

  • Fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
  • Cottage senza servizi di pulizia.

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

CSC 70502

Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

  • Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
  • Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

  • Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
  • Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

  • Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

  • Bar;
  • Pub;
  • Birrerie;
  • Caffetterie;
  • Enoteche.

CSC 70503

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

CSC 70504

CSC 40405

CSC 40407

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

CSC 70504

Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC 70401

Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

  • Attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
  • Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

CSC 70705

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

  • Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
  • Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

STABILIMENTI TERMALI

CSC 11807

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC 70708

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

L’art. 43, comma 4 ter, come integrato e modificato dall’art. 2, comma 1 lett. e del D.lgs. n. 185 del  2016, dispone che agli oneri derivanti dal richiamato comma 4-bis  - valutati, in 57 milioni di euro per l’anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l’anno 2017 - si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo comma 4 ter del richiamato art. 43 dispone inoltre che quanto a 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento.

Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E’ conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché sul fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al richiamato comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo.

Aspetti procedurali 2016

Aspetti procedurali 2016

L’applicazione DsWeb viene integrata con il servizio di Ricalcolo della durata della prestazione NASpI come previsto dal decreto n.185 del 2016.

In particolare, per i lavoratori stagionali interessati dalla norma in questione, si utilizzerà la qualifica/categoria: B = Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, già introdotta lo scorso anno per gli stagionali di cui all’ art.43, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015.

I lavoratori interessati sono elencati in apposite liste consultabili accedendo in intranet – Servizi – Datawarehouse reportistica - Lavoratori Stagionali destinatari D.Lgs. N. 185/2016.

Per eseguire il ricalcolo occorrerà completare i pagamenti della domanda di uno dei suddetti lavoratori. Una volta definita la pratica l’operatore della struttura territoriale dovrà riaprirla e inserire “B” nel campo “qualifica”.

Successivamente, se si attiva il servizio di Ricalcolo lo stesso provvederà a non conteggiare tra le settimane da scomputare quelle che hanno dato luogo – nell’ultimo quadriennio - alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e/o con requisiti ridotti e miniASpI 2012 a condizione che la domanda da ricalcolare  presenti congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  1. qualifica/categoria del lavoratore = B - Stagionale art. 2 del D.Lgs. n. 185/2016;
  2. data cessazione nell’anno 2016;
  3. Presenza di prestazioni di DSO con requisiti normali e con requisiti ridotti, ASpI e mini ASpI 2012 (domande di tipo 1, I ed S, dello stesso lavoratore) nel quadriennio che precede la data di cessazione dal lavoro cui fa riferimento la domanda di NASpI;
  4. indicatore DEFINITIVA =”S”
  5. durata teorica inferiore a quattro mesi dell’indennità NASpI che verrebbe liquidata.

In presenza di qualifica = “B” e anno data cessazione = 2016, il ricalcolo diverrà effettivo a condizione che la prestazione teorica ricalcolata risulti pari o superiore a dodici settimane rispetto a quella spettante prima del ricalcolo; la durata della prestazione da erogarsi effettivamente sarà prolungata di un mese, ma non potrà  superare i 4 mesi.

Calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015

Calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta - dal 1° maggio 2015 al il 31 dicembre 2015

Il comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015 dispone in ordine al calcolo della durata della NASpI, qualora la stessa risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli  stabilimenti  termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi  tra  il  1°  maggio  2015  e  il  31  dicembre  2015.

In particolare, la suddetta norma prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015 -  il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione - relativamente   ad   eventuali   prestazioni    di disoccupazione ordinaria  con  requisiti  ridotti  e  Mini-ASpI  2012 fruite negli ultimi quattro anni.

Ne consegue che, qualora la durata della NASpI calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.

La durata della NASpI così calcolata non puo' in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi.

Si precisa che il calcolo della indennità NASpI secondo quando disposto dal richiamato comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015, deve essere effettuato ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro che dia luogo alla domanda di NASpI sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali di seguito individuati.

Attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali

Trattandosi di disposizione applicabile esclusivamente ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di stagionali, stante l’effetto di prolungamento della durata della NASpI rispetto alla regola generale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della durata della prestazione.

A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali oggetto della novella legislativa.

TURISMO

CSC 70501

Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

  • Fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
  • Cottage senza servizi di pulizia.

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

CSC 70502

Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

  • Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
  • Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

  • Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
  • Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

  • Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

  • Bar;
  • Pub;
  • Birrerie;
  • Caffetterie;
  • Enoteche.

CSC 70503

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

CSC 70504

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC 70401

Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

  • Attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
  • Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

CSC 70705

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

  • Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
  • Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

STABILIMENTI TERMALI

CSC 11807

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC 70708

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

All’onere derivante dall’applicazione della norma in esame, il medesimo comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015, nella determinazione della stima finanziaria valutata per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dispone che si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzato a finanziare gli interventi normativi di riforma degli ammortizzatori sociali.

L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema permanente di monitoraggio e  valutazione istituito ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione del beneficio in questione.

Aspetti procedurali 2015

Aspetti procedurali 2015

L’applicazione DsWeb sarà integrata con il servizio di Ricalcolo della durata della prestazione NASpI come previsto dal comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

In particolare, per i lavoratori stagionali interessati dalla norma in questione, viene introdotta una nuova qualifica/categoria: B = “Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015” che, in sede di istruttoria, dovrà essere inserita manualmente nel campo “qualifica” dagli operatori delle strutture territoriali sulla base di apposite liste inviate periodicamente dalla DCSIT.

Per le domande di NASpI di detti soggetti già accolte, dovrà essere effettuata la variazione in B della qualifica/categoria.

Successivamente, se si attiva il servizio di Ricalcolo lo stesso provvederà a non conteggiare, tra le settimane da scomputare, quelle che hanno dato luogo alle prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti o mini-ASpI 2012 nel quadriennio, se la domanda da ricalcolare  ha le seguenti caratteristiche:

qualifica / categoria = Stagionale art.43 del D.Lgs. n. 148/2015;

data cessazione nell’anno 2015

indicatore DEFINITIVA =’S’

durata teorica inferiore a 6 mesi

Inoltre in fase di istruttoria in presenza di qualifica = B e anno data cessazione = 2015, la durata della prestazione non potrà  superare i 6 mesi.

Per le domande di NASpI di soggetti con qualifica / categoria Stagionale art.43 del D.Lgs. n. 148/2015 per cui l’istruttoria viene eseguita la prima volta, verrà dato avviso all’operatore di sede al termine della stessa che la domanda può essere interessata alla norma in questione, per cui per tale istanza dovrà essere eseguito il ricalcolo, una volta completata l’acquisizione dei periodi di lavoro (ossia quando l’indicatore Definitiva sarà impostato ad ’S’).

Istruzioni contabili

Istruzioni contabili.

L’onere derivante dal calcolo della durata della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI) ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, ai sensi del comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015, qualora la stessa sia inferiore a 6 mesi ed in relazione, esclusivamente, agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, è posto a carico dello Stato.

Pertanto, per le imputazioni contabili connesse con tale fattispecie, si istituisce il seguente nuovo conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario):

GAU30202 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali – art. 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, opportunamente adeguata, effettuerà sulla contabilità di Sede, la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):

GAU30202    a      GPA10022      

                            GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).

Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito, imputato al citato conto GPA10022, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione “NP”).

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3078 – Somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.

Per gli eventuali recuperi dell’indennità in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:

GAU24202 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali – art. 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente  “1097 – Indebiti DS ordinaria, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.

Il menzionato codice bilancio “1097” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

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