Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Destinatari

(circ.94/2015) (circ.2/2022)

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 individua quali destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI:

  • i lavoratori dipendenti, ivi compresi - come già disposto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero) -
  • gli apprendisti,
  • i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, attraverso le modificazioni e le integrazioni apportate all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli

  • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984 per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Destinatari

(circ.94/2015) (circ.2/2022)

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 individua quali destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI:

  • i lavoratori dipendenti, ivi compresi - come già disposto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero) -
  • gli apprendisti,
  • i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, attraverso le modificazioni e le integrazioni apportate all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli

  • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984 per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

Soggetti esclusi

La disposizione sopra richiamata esclude, invece, espressamente dalla tutela dell’indennità di disoccupazione NASpI

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Operai agricoli a tempo indeterminato

In ragione della richiamata disposizione normativa, l’indennità NASpI è rivolta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico come sopra individuati per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

Si precisa che dalla lettura sistematica delle disposizioni, gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 - come individuati dal citato comma 221 - non sono più destinatari dall’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.

A tale riguardo, si fa presente che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

Gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 – analogamente alla generalità dei lavoratori destinatari della prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 - ai fini dell’accesso alla indennità NASpI devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015:

  • stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Con specifico riferimento al menzionato requisito contributivo delle tredici settimane, si fa presente che sono fatti salvi, e quindi sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI. I predetti contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 non potranno tuttavia essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio di osservazione e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.

Esempio 1)

Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022. Il lavoratore può accedere in presenza di tutti i requisiti all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, beneficiando dell’indennità sulla base delle giornate indennizzabili secondo la normativa. A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti, ma nel calcolo della prestazione non viene considerata la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021 qualora sia stato beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021.

Esempio 2)

Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022. Il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola. A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti e nel calcolo della prestazione viene considerata anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021.

In proposito si ricordano le differenze circa il calcolo della misura e della durata delle due prestazioni.

L'importo della NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

A differenza della NASpI, il trattamento di disoccupazione agricola indennizza tutti i periodi di mancata occupazione – anche precedenti al rapporto di lavoro poi cessato – verificatisi nel corso dell’anno di competenza della prestazione.

La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, nei limiti del parametro annuo di riferimento di 365 giorni (366 negli anni bisestili).

L’indennità giornaliera di disoccupazione agricola in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, beneficiari della prestazione NASpI, trovano applicazione tutte le disposizioni normative, nonché le circolari attuative dell’Istituto in materia di NASpI, cui si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate.

Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione NASpI presenti sul portale web dell’Istituto sono attualmente le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Circolare 94/2015

Sono destinatari della NASpI:

  • i lavoratori dipendenti ivi compresi, come già disposto dalla legge n. 92 del 2012:
    • gli apprendisti,
    • i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché 
    • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si precisa infine che la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL  introdotta in via sperimentale per il 2015 dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 (Circ. INPS n.83 del 27 aprile 2015).

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