Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti

(circ.94/2015) (circ.142/2015) (msg.2875/2017) (msg.710/2018)

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Requisiti - Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti

(circ.94/2015) (circ.142/2015) (msg.2875/2017) (msg.710/2018)

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

Contribuzione utile

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Utilizzo dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale

Utilizzo dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale (msg.710/2018)

Sono pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi  di congedo parentale.

Nel fornire i chiarimenti necessari, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 2.2, lett. b), della circolare INPS in materia di NASpI n. 94 del 12/5/2017.

In particolare si precisa che - ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – si considerano utili:

  • 1) - i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • 2) - i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.

Presenza di contribuzione nel settore agricolo

Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per l’accoglimento di una domanda di NASpI

Valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per l’accoglimento di una domanda di NASpI. (circ.194/2015)

I primi mesi di operatività in ordine alla prestazione NASpI hanno evidenziato anche elementi che, con riferimento al punto 2.2 b) della circolare n. 94 del 2015, suggeriscono una puntualizzazione. Si è infatti rilevato che la non omogeneità fra i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione in agricoltura e  i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione nel settore extra agricolo è possibile fonte di pregiudizio nei confronti del lavoratore extra agricolo che presenti contribuzione agricola molto risalente nel quadriennio.

Fermo restando pertanto il consueto criterio di equivalenza ai fini del cumulo fra le due tipologie di contribuzione, si ritiene di introdurre, in subordine a quello già enunciato nella richiamata circolare, uno strumento di verifica della prevalenza il quale armonizzi la normativa NASpI con quella della DS agricola la quale ultima, ai suoi fini, prende in considerazione in primo luogo l’ultimo anno.

A questo fine, nei confronti del richiedente NASpI, dopo l’osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza - ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile.

Contribuzione non utile

Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

  • malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata  in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Meccanismo di neutralizzazione

Meccanismo di neutralizzazione

Con riferimento alla individuazione del quadriennio per la ricerca del requisito contributivo richiesto, unitamente agli altri requisiti legislativamente previsti, si precisa quanto segue.

In presenza di una pluralità di periodi neutri - cioè periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo - che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro.

Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari  alla durata dell’evento rinvenuto.

Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri.

Si chiarisce ad ogni buon conto che i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni ed a conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio; tuttavia non determinano, di per sé, interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione.

A tal fine giovi il seguente esempio:

Quadriennio dal 15.5.2015 al 15.5.2011, CIG a zero ore per 30 mesi dal 31.5.2011 al 1.12.2008, malattia non integrata dal 20 ottobre al 25 novembre 2008: il requisito contributivo, per effetto dei predetti eventi che determinano l’ampliamento del quadriennio, deve essere ricercato entro l’8.10.2008. Il quadriennio di osservazione sarà pertanto 15.5.2015 - 08.10.2008.

Qualora all’interno di detto quadriennio (15.05.2015 – 08.10.2008) si rinvenga un evento interruttivo del rapporto assicurativo (es. inoccupazione) che non si esaurisca entro detto quadriennio ma risalga, a ritroso, a data precedente estendendosi ad esempio dal 31.12.2008 al 20.09.2008, il suddetto evento non comporta ulteriore ampliamento del quadriennio: la retrodatazione del quadriennio si estenderà sempre fino all’8.10.2008. Il periodo dell’evento interruttivo del rapporto assicurativo non è, infatti, da considerare neutro e non comporta quindi ampliamento del periodo di osservazione (quadriennio) ma è utile alla ricostruzione del quadriennio. In concreto ovviamente, nell’esempio riportato, l’ultima contribuzione utilizzabile ai fini della verifica della sussistenza del requisito contributivo sarà quella presente fino al 1 gennaio 2009.

Chiarimenti del msg.2875/2017

Pervengono dalle Strutture territoriali richieste di chiarimento in merito agli eventi di malattia e infortunio da neutralizzare ai fini della ricerca dei requisiti di accesso alla NASpI delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di effettivo lavoro. In proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Nella circolare n. 94 del 2015 in materia di NASpI, al punto 2.2 lett. b) e c) in relazione rispettivamente al requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e al requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi è stato, tra l’altro, precisato che:

  • ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;
  • ai fini della ricerca del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare "neutri" e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Con la successiva circolare n.142 del 2015 sempre in materia di NASpI al punto 5.2. b., è stato ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni fin qui richiamate ne discende che i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi "neutri" che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa infine che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi "neutri" includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia "totalmente integrata" da quest’ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n.300 del 1970

Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n.300 del 1970

L’art. 31 della legge n.300 del 1970 dispone espressamente che i periodi durante i quali i lavoratori sono collocati in aspettativa non retribuita in quanto chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni.

In considerazione dell’esplicito richiamo della norma in questione alla sola tutela pensionistica ed in relazione all’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione - espresso in alcune pronunce rese in materia di trattamenti previdenziali non pensionistici (cfr. sentenze Cass. Civ. n. 7558 del 13/08/1997; n. 17130 del 3/12/2002) nelle quali essa ha affermato che se non vi sono disposizioni specifiche che prevedono il periodo di aspettativa per motivi politici e sindacali come utile figurativamente ai fini delle predette prestazioni – i periodi di aspettativa di cui al citato art. 31 coperti da contribuzione figurativa, non sono utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI.

Tuttavia, i suddetti periodi - seppure non utili per il perfezionamento del requisito contributivo - possono essere considerati “neutri” con un corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Ciò in analogia a quanto previsto per l’indennità di mobilità rispetto alla quale, per il perfezionamento del requisito di sei mesi “di lavoro effettivamente prestato”, i periodi di aspettativa di cui all’art. 31 della Legge n.300 del 1970 sono considerati “neutri”.

Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga

Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga

Ai fini della determinazione del “quadriennio” per la ricerca del requisito contributivo (minimo 13 settimane) necessario, unitamente agli altri requisiti, per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI nonché ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si osserva che, anche i periodi di  CIG in deroga con sospensione dell’attività a zero ore – vista l’analogia di detta prestazione previdenziale di sostegno al reddito con la CIG ordinaria e straordinaria – sono da considerarsi “neutri” con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati

Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati

Ai fini della determinazione del “quadriennio” per la ricerca del requisito contributivo (minimo 13 settimane) necessario, unitamente agli altri requisiti, per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI nonché ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa che i periodi di lavoro all’estero - in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione - sono da considerarsi “neutri” con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

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