Eureka Previdenza

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Presentazione della domanda

(circ.94/2015)

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A questo fine si conferma che possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:

  • WEB -  direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Contact center integrato INPS-INAIL  - n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile

NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Presentazione della domanda

(circ.94/2015)

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A questo fine si conferma che possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:

  • WEB -  direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Contact center integrato INPS-INAIL  - n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile

Data dalla quale decorre il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda

Data dalla quale decorre il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda

In particolare il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:

  • data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
    In relazione a questo punto si recepiscono recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di congedo di maternità.
    Pertanto:
    1. a.1   Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
      Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2015 – inizio maternità 01/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2° dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.
      a.2    Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua (vedi ulteriori precisioni nel paragrafo successivo).
      Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2015 – inizio malattia o infortunio sul lavoro/malattia professionale 1/09/2015 fine periodo di malattia o infortunio 30/09/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 1° ottobre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 6 novembre 2015.
    2. data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
    3. data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
    4. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
    5. data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
    6. trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia - Ulteriori precisazioni

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia - Ulteriori precisazioni
(msg.4211 del 18 novembre 2019)

Con riferimento alla decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si rende necessario tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro.

Infatti, per determinate categorie di lavoratori dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione economica.

Posto quanto sopra, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI si fa presente quanto segue.

A conferma e ad integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del 2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.

Al riguardo, la Corte di Cassazione - sezione lavoro con la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 si è espressa in relazione alla decorrenza del termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non indennizzabile insorta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che “[…] la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. […]”.

Tanto premesso, si chiarisce che, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.

Twitter Facebook