Eureka Previdenza

Ape Volontario

Incremento del montante contributivo individuale

(circ.28/2018)

L’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 prevede che “i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori”.

Con tale disposizione il legislatore ha previsto la possibilità, da parte dei soggetti richiamati, di incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza indicata, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Ai fini dell’identificazione dei lavoratori, per i quali trova applicazione il comma in argomento, rileva la natura giuridica privata del datore di lavoro a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e dalla circostanza che i datori di lavoro medesimi assumano o meno la natura di imprenditore. Giova precisare che ci si riferisce esclusivamente al datore di lavoro con il quale è in corso il rapporto di lavoro all’atto della stipula dell’accordo individuale.

In particolare, l’istituto di cui si tratta non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Hanno invece accesso all’istituto medesimo gli enti pubblici economici e gli altri soggetti indicati nell’ambito della circolare n. 178 del 2015 (par. 1, ultimo periodo).

Per quanto riguarda la disamina dei datori di lavoro ammessi all’incremento del montante contributivo individuale di cui all’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 (di seguito, per brevità, anche “incremento del montante contributivo”) si rinvia alle circolari n. 17 e n. 178 del 2015.

Ciò premesso, sotto il profilo procedurale si sottolinea che il lavoratore che intenda avvalersi dell’incremento del montante contributivo è tenuto a stipulare, preliminarmente, un apposito accordo.

Con specifico riferimento ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 148 del 2015, pare opportuno specificare che il versamento, da parte dei fondi medesimi, dell’incremento del montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE risulta essere una nuova prestazione rispetto a quelle contemplate dal citato decreto legislativo n. 148 del 2015. Di conseguenza, in coerenza con l’assetto normativo vigente, con particolare riferimento agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’accesso all’incremento del montante contributivo di cui all’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 con obbligazione contributiva a carico dei fondi di solidarietà è comunque subordinato all’adeguamento dei relativi accordi o contratti collettivi e dei successivi decreti interministeriali di recepimento degli accordi medesimi. Ciò anche al fine di disciplinare compiutamente i requisiti per l’accesso alla suddetta prestazione nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario fissate dall’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

In particolare, sono da regolamentare le modalità di finanziamento della prestazione in esame (se la stessa sia rientrante nell’ambito della contribuzione ordinaria, eventualmente riconsiderando la misura dell’aliquota di contribuzione, ovvero se debba essere introdotto un contributo specifico), le modalità di accesso alla prestazione, i criteri di precedenza e turnazione, etc.

Per quanto concerne gli enti bilaterali agli stessi non corrisponde una tipizzazione normativa univoca, rientrando nel novero di enti bilaterali tutti quegli organismi istituiti dai lavoratori e dai datori di lavoro ovvero, più frequentemente, da loro organizzazioni di rappresentanza.

Ciò premesso, anche allo scopo di conferire adeguati elementi di certezza all’obbligazione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 e avuto riguardo alle caratteristiche distintive dei principali organismi che trovano una specifica regolazione sul piano normativo ovvero contrattuale, gli unici che, allo stato, presentano profili di congruità e compatibilità con l’impianto normativo posto alla base dell’istituto dell’APE possono essere individuati negli enti bilaterali per la formazione e nelle Casse Edili, regolamentati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro e, nei termini sopra indicati, ai fondi di solidarietà, gli organismi bilaterali che possono essere presi a riferimento per l’assunzione dell’obbligazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 sono gli enti bilaterali per la formazione e le Casse Edili di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. L’attivazione dell’istituto dell’incremento del montante contributivo, da parte degli enti bilaterali per la formazione e delle casse edili, è rimesso alla determinazione dei soggetti medesimi.

Sul piano formale, si fa infine presente che, per i fondi di solidarietà e gli enti bilaterali, considerate le caratteristiche di funzionamento di detti organismi, l’atto propedeutico all’accesso all’incremento del montante contributivo individuale va opportunamente rinvenuto nel provvedimento di concessione della prestazione adottato dai medesimi organismi sulla base degli specifici assetti di governance, rispetto al quale l’accordo individuale fra lavoratore e datore di lavoro può, nel caso, costituire un elemento presupposto. Ciò anche in considerazione della circostanza che gli interlocutori ex lege dei predetti organismi sono sovente coincidenti con la figura del datore di lavoro.

L’accordo individuale, una volta perfezionato, va accluso all’istanza di accesso all’APE e, qualora l’obbligato sia il datore di lavoro ovvero l’ente bilaterale, deve contenere i seguenti dati e previsioni:

  1. dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
  2. importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%)[1], alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  3. periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
  4. periodo previsto di fruizione dell’APE;
  5. assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

Le medesime informazioni dovranno essere presenti nel provvedimento di concessione della prestazione qualora obbligato sia il fondo di solidarietà.

La trasmissione all’INPS del predetto accordo individuale (o del provvedimento di concessione del fondo), da parte del lavoratore, comporta una obbligazione irrevocabile in capo ad un soggetto diverso dal lavoratore, fondata su un titolo estraneo al rapporto di lavoro.

Alla formulazione di tale accordo l’INPS rimane estraneo. Contestualmente, l’accordo assurge a presupposto di obbligazione che l’INPS è chiamato a verificare e poi ad esigere secondo il regime della contribuzione obbligatoria, ove non sia rispettata la scadenza di pagamento ovvero l’entità minima del dovuto. Al riguardo, si evidenzia che la determinazione dell’onere con le modalità di quantificazione proprie della contribuzione volontaria (articolo 7, d.lgs. 184 del 1997) non imprime il medesimo titolo alla contribuzione dovuta, costituendo unicamente il richiamo alle regole di calcolo adottato dal legislatore per la individuazione dell’importo.

Il legislatore, per escludere che l’adempimento sia ricondotto alla discrezionalità del soggetto obbligato, ha espressamente previsto il recupero coattivo e la disciplina sanzionatoria propria della contribuzione obbligatoria (articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388 del 2000) in caso di inadempimento totale, parziale ovvero adempimento oltre la scadenza.

La previsione, posta a tutela dei diritti previdenziali del lavoratore che scaturiscono dalla stipula dell’accordo individuale, garantisce il lavoratore dalle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento contributivo da parte del datore di lavoro, con applicazione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 c.c., in base al quale l’INPS procede all’accredito della posizione assicurativa del lavoratore a prescindere dal versamento dell’incremento del montante contributivo.

In base alla legge, il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. Ad esempio, se la prima mensilità APE viene erogata a marzo 2018, l’adempimento del datore di lavoro o di altro soggetto obbligato dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.

L’Istituto darà comunicazione al soggetto versante dell’esito dell’istruttoria con evidenza, nel caso di accoglimento dell’istanza, del mese di erogazione della prima mensilità di APE.

L’accordo potrà essere validamente stipulato anche in caso di lavoratore in aspettativa ovvero assente a motivo di un evento tutelato. L’unico requisito è che il rapporto sia attuale ed esistente, ancorché sospeso.

In caso di part-time plurimo, vale a dire più rapporti che insistono nello stesso arco temporale con datori di lavoro diversi, indipendentemente dalla modalità di articolazione dell’orario, l’accordo potrà essere stipulato esclusivamente con un datore, a prescindere dalla misura dell’orario ridotto di lavoro contemplata nel contratto.

In considerazione della circostanza che il comma 172, articolo 1, della legge n. 232 del 2016 annovera, tra i soggetti abilitati ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore, anche i fondi di solidarietà e gli enti bilaterali, si fa presente che non sono ammissibili domande né congiunte né separate di soggetti diversi operanti in concorrenza o per quote, con riferimento al medesimo lavoratore (es: datore di lavoro e fondo di solidarietà oppure datore di lavoro ed ente bilaterale). Ne deriva che ciascun lavoratore potrà accordarsi con un solo obbligato per l’incremento del proprio montante contributivo ai sensi delle norme in discorso.

Ape Volontario

Incremento del montante contributivo individuale

(circ.28/2018)

L’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 prevede che “i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori”.

Con tale disposizione il legislatore ha previsto la possibilità, da parte dei soggetti richiamati, di incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza indicata, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Ai fini dell’identificazione dei lavoratori, per i quali trova applicazione il comma in argomento, rileva la natura giuridica privata del datore di lavoro a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e dalla circostanza che i datori di lavoro medesimi assumano o meno la natura di imprenditore. Giova precisare che ci si riferisce esclusivamente al datore di lavoro con il quale è in corso il rapporto di lavoro all’atto della stipula dell’accordo individuale.

In particolare, l’istituto di cui si tratta non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Hanno invece accesso all’istituto medesimo gli enti pubblici economici e gli altri soggetti indicati nell’ambito della circolare n. 178 del 2015 (par. 1, ultimo periodo).

Per quanto riguarda la disamina dei datori di lavoro ammessi all’incremento del montante contributivo individuale di cui all’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 (di seguito, per brevità, anche “incremento del montante contributivo”) si rinvia alle circolari n. 17 e n. 178 del 2015.

Ciò premesso, sotto il profilo procedurale si sottolinea che il lavoratore che intenda avvalersi dell’incremento del montante contributivo è tenuto a stipulare, preliminarmente, un apposito accordo.

Con specifico riferimento ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 148 del 2015, pare opportuno specificare che il versamento, da parte dei fondi medesimi, dell’incremento del montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE risulta essere una nuova prestazione rispetto a quelle contemplate dal citato decreto legislativo n. 148 del 2015. Di conseguenza, in coerenza con l’assetto normativo vigente, con particolare riferimento agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’accesso all’incremento del montante contributivo di cui all’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 con obbligazione contributiva a carico dei fondi di solidarietà è comunque subordinato all’adeguamento dei relativi accordi o contratti collettivi e dei successivi decreti interministeriali di recepimento degli accordi medesimi. Ciò anche al fine di disciplinare compiutamente i requisiti per l’accesso alla suddetta prestazione nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario fissate dall’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

In particolare, sono da regolamentare le modalità di finanziamento della prestazione in esame (se la stessa sia rientrante nell’ambito della contribuzione ordinaria, eventualmente riconsiderando la misura dell’aliquota di contribuzione, ovvero se debba essere introdotto un contributo specifico), le modalità di accesso alla prestazione, i criteri di precedenza e turnazione, etc.

Per quanto concerne gli enti bilaterali agli stessi non corrisponde una tipizzazione normativa univoca, rientrando nel novero di enti bilaterali tutti quegli organismi istituiti dai lavoratori e dai datori di lavoro ovvero, più frequentemente, da loro organizzazioni di rappresentanza.

Ciò premesso, anche allo scopo di conferire adeguati elementi di certezza all’obbligazione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 e avuto riguardo alle caratteristiche distintive dei principali organismi che trovano una specifica regolazione sul piano normativo ovvero contrattuale, gli unici che, allo stato, presentano profili di congruità e compatibilità con l’impianto normativo posto alla base dell’istituto dell’APE possono essere individuati negli enti bilaterali per la formazione e nelle Casse Edili, regolamentati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro e, nei termini sopra indicati, ai fondi di solidarietà, gli organismi bilaterali che possono essere presi a riferimento per l’assunzione dell’obbligazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 sono gli enti bilaterali per la formazione e le Casse Edili di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. L’attivazione dell’istituto dell’incremento del montante contributivo, da parte degli enti bilaterali per la formazione e delle casse edili, è rimesso alla determinazione dei soggetti medesimi.

Sul piano formale, si fa infine presente che, per i fondi di solidarietà e gli enti bilaterali, considerate le caratteristiche di funzionamento di detti organismi, l’atto propedeutico all’accesso all’incremento del montante contributivo individuale va opportunamente rinvenuto nel provvedimento di concessione della prestazione adottato dai medesimi organismi sulla base degli specifici assetti di governance, rispetto al quale l’accordo individuale fra lavoratore e datore di lavoro può, nel caso, costituire un elemento presupposto. Ciò anche in considerazione della circostanza che gli interlocutori ex lege dei predetti organismi sono sovente coincidenti con la figura del datore di lavoro.

L’accordo individuale, una volta perfezionato, va accluso all’istanza di accesso all’APE e, qualora l’obbligato sia il datore di lavoro ovvero l’ente bilaterale, deve contenere i seguenti dati e previsioni:

  1. dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
  2. importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%)[1], alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  3. periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
  4. periodo previsto di fruizione dell’APE;
  5. assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

Le medesime informazioni dovranno essere presenti nel provvedimento di concessione della prestazione qualora obbligato sia il fondo di solidarietà.

La trasmissione all’INPS del predetto accordo individuale (o del provvedimento di concessione del fondo), da parte del lavoratore, comporta una obbligazione irrevocabile in capo ad un soggetto diverso dal lavoratore, fondata su un titolo estraneo al rapporto di lavoro.

Alla formulazione di tale accordo l’INPS rimane estraneo. Contestualmente, l’accordo assurge a presupposto di obbligazione che l’INPS è chiamato a verificare e poi ad esigere secondo il regime della contribuzione obbligatoria, ove non sia rispettata la scadenza di pagamento ovvero l’entità minima del dovuto. Al riguardo, si evidenzia che la determinazione dell’onere con le modalità di quantificazione proprie della contribuzione volontaria (articolo 7, d.lgs. 184 del 1997) non imprime il medesimo titolo alla contribuzione dovuta, costituendo unicamente il richiamo alle regole di calcolo adottato dal legislatore per la individuazione dell’importo.

Il legislatore, per escludere che l’adempimento sia ricondotto alla discrezionalità del soggetto obbligato, ha espressamente previsto il recupero coattivo e la disciplina sanzionatoria propria della contribuzione obbligatoria (articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388 del 2000) in caso di inadempimento totale, parziale ovvero adempimento oltre la scadenza.

La previsione, posta a tutela dei diritti previdenziali del lavoratore che scaturiscono dalla stipula dell’accordo individuale, garantisce il lavoratore dalle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento contributivo da parte del datore di lavoro, con applicazione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 c.c., in base al quale l’INPS procede all’accredito della posizione assicurativa del lavoratore a prescindere dal versamento dell’incremento del montante contributivo.

In base alla legge, il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. Ad esempio, se la prima mensilità APE viene erogata a marzo 2018, l’adempimento del datore di lavoro o di altro soggetto obbligato dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.

L’Istituto darà comunicazione al soggetto versante dell’esito dell’istruttoria con evidenza, nel caso di accoglimento dell’istanza, del mese di erogazione della prima mensilità di APE.

L’accordo potrà essere validamente stipulato anche in caso di lavoratore in aspettativa ovvero assente a motivo di un evento tutelato. L’unico requisito è che il rapporto sia attuale ed esistente, ancorché sospeso.

In caso di part-time plurimo, vale a dire più rapporti che insistono nello stesso arco temporale con datori di lavoro diversi, indipendentemente dalla modalità di articolazione dell’orario, l’accordo potrà essere stipulato esclusivamente con un datore, a prescindere dalla misura dell’orario ridotto di lavoro contemplata nel contratto.

In considerazione della circostanza che il comma 172, articolo 1, della legge n. 232 del 2016 annovera, tra i soggetti abilitati ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore, anche i fondi di solidarietà e gli enti bilaterali, si fa presente che non sono ammissibili domande né congiunte né separate di soggetti diversi operanti in concorrenza o per quote, con riferimento al medesimo lavoratore (es: datore di lavoro e fondo di solidarietà oppure datore di lavoro ed ente bilaterale). Ne deriva che ciascun lavoratore potrà accordarsi con un solo obbligato per l’incremento del proprio montante contributivo ai sensi delle norme in discorso.

Istruzioni operative

Istruzioni operative

Chiarito l’ambito oggettivo di applicazione dell’incremento del montante contributivo si forniscono di seguito indicazioni di natura operativa.

L’importo dell’incremento del montante contributivo – calcolato, come sopra anticipato, applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva (1,0%) e comunque nel rispetto del minimale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 463 del 1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983 n. 638 e successive modificazioni- costituirà il dovuto annuo teorico.

La determinazione del dovuto minimo ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997 prevede che nel conteggio si faccia riferimento  “all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda”. Qualora nell’anno contemplato siano presenti periodi non lavorati, ovvero accrediti figurativi, sarà necessario procedere a ritroso fino a ricostruire 52 settimane di lavoro retribuito.

I periodi coperti da indennità sostitutiva di preavviso si intendono di lavoro effettivo.

In caso di rapporto di lavoro part-time deve essere considerata la retribuzione media riferita alle ultime 52 settimane utili per la misura (pertanto l’arco temporale considerato sarà più ampio di un anno).

Al fine di ottenere l’importo complessivamente dovuto in funzione della domanda di APE volontaria, detto valore andrà, come sotto riportato a titolo esemplificativo, diviso per 52 settimane – ovvero 360 giorni – in base al parametro di calcolo di anzianità contributiva - e moltiplicato per le settimane o i giorni relativi all’arco temporale intercorrente tra la decorrenza di APE e la decorrenza di pensione.

Esempio n. 1

    Lavoratore iscritto al FPLD
    Retribuzione delle ultime 52 settimane  pari a 20.000,00 euro
    Decorrenza APE 1° giugno 2018
    Decorrenza pensione 1° gennaio 2020

Calcolo dovuto annuo teorico (52 sett.): 20.000,00 X 33/100= 6.600,00

Incremento minimo del montante contributivo: 6.600,00 / 52 sett. X 74 sett.= 9.392,00

Esempio n. 2

    Lavoratore iscritto alla gestione Ipost
    Retribuzione degli ultimi 360 gg pari a 40.000,00 euro
    Decorrenza APE 1° luglio 2018
    Decorrenza pensione 1° gennaio 2020

Calcolo dovuto annuo teorico (360 giorni): 40.000,00 x 32,65/100= 13.060,00

Incremento minimo del montante contributivo: 13.060,00 / 360 giorni x 540 giorni = 19.590,00

Qualora l’arco temporale intercorrente tra l’inizio di fruizione dell’APE e la decorrenza del pensionamento sia maggiore dell’annualità, il calcolo non terrà conto degli adeguamenti previsti dalla contribuzione volontaria con riferimento alle annualità successive alla prima. Infatti, la previsione normativa del versamento anticipato dell’incremento del montante contributivo rende di fatto superato e inapplicabile il meccanismo della rivalutazione ISTAT.

Analogamente, per i lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (contributivi “puri” e optanti per il regime contributivo) il calcolo dell’incremento dovuto dovrà fare riferimento al limite del massimale vigente al tempo della domanda di APE.

Anche in tal caso, il versamento in un’unica soluzione e l’ipotesi che l’arco temporale assunto nell’elaborazione superi la singola annualità determinano l’impossibile inclusione nel calcolo del maggior valore corrispondente ai futuri adeguamenti del massimale che interesseranno le annualità future fino alla decorrenza di pensione.

Si segnala, infine, che l’INPS provvederà a controllare che l’importo indicato nella domanda sia coerente con il rispetto dei parametri di calcolo della contribuzione volontaria di cui sopra e che il versato coincida con quanto indicato nell’accordo.

Il versamento dovrà essere effettuato con F24 ELIDE utilizzando la causale dedicata APEV introdotta con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 155/E del 20/12/2017. Nella sezione “CONTRIBUENTE” indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” indicare nel campo “tipo” la lettera “I” (INPS), nel campo “elementi identificativi” il codice fiscale del lavoratore a cui il versamento è riferito; nel campo “codice” la causale APEV.

Nel campo “anno di riferimento” l’anno dell’adempimento nel formato “AAAA”.

L’adempimento dovrà avvenire, indipendentemente dalla natura dell’obbligato, entro la scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE.

Effetti sul trattamento pensionistico

Effetti sul trattamento pensionistico

L’incremento del montante contributivo individuale non rileva ai fini del calcolo dell’importo di pensione di cui al punto 1.3 della presente circolare.

In sede di liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 ai fini del calcolo contributivo, anche pro quota, del trattamento pensionistico occorre tener conto dell’incremento del montante contributivo individuale. Tuttavia, la verifica dell’importo di pensione più basso da porre in pagamento ai sensi dell’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata senza tener conto del predetto incremento.

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