Eureka Previdenza

Ape Volontario

Fondo di garanzia per l’accesso all’APE

(circ.28/2018) (msg.1604/2018)

L’articolo 1, comma 173, della legge in argomento ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l’anno 2017, ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso da versare sullo specifico conto corrente di Tesoreria dello Stato per essere riassegnate al Fondo stesso.

Il successivo comma 176 indica l’INPS quale gestore del Fondo sulla base di una convenzione da stipulare tra l’Istituto stesso e il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto ha dettato i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia che costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’INPS e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

In particolare, l’articolo 14 del citato decreto indica le condizioni e le modalità di attivazione della garanzia del Fondo, subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso, pari all’1,6% dell’importo di ciascun finanziamento.

A carico del gestore è previsto l’accantonamento, a copertura del rischio, che in una prima fase, è di importo non inferiore a quello versato quale commissione d’accesso, con possibilità di incremento in relazione all’andamento delle escussioni del Fondo i cui interventi, per espressa previsione normativa, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Le regole contabili che rileveranno le attività del Fondo di garanzia saranno predisposte con atto interno.

Ape Volontario

Fondo di garanzia per l’accesso all’APE

(circ.28/2018) (msg.1604/2018)

L’articolo 1, comma 173, della legge in argomento ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l’anno 2017, ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso da versare sullo specifico conto corrente di Tesoreria dello Stato per essere riassegnate al Fondo stesso.

Il successivo comma 176 indica l’INPS quale gestore del Fondo sulla base di una convenzione da stipulare tra l’Istituto stesso e il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto ha dettato i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia che costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’INPS e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

In particolare, l’articolo 14 del citato decreto indica le condizioni e le modalità di attivazione della garanzia del Fondo, subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso, pari all’1,6% dell’importo di ciascun finanziamento.

A carico del gestore è previsto l’accantonamento, a copertura del rischio, che in una prima fase, è di importo non inferiore a quello versato quale commissione d’accesso, con possibilità di incremento in relazione all’andamento delle escussioni del Fondo i cui interventi, per espressa previsione normativa, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Le regole contabili che rileveranno le attività del Fondo di garanzia saranno predisposte con atto interno.

Chiarimenti del msg.1604/2018

Chiarimenti del msg.1604/2018

Come già evidenziato nella citata circolare n. 28/2018, l’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con i commi 173 e 176, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE e ne ha affidato la gestione all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

La concessione della garanzia è subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, pari all'1,6% dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.

I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia sono stati disciplinati dal “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, adottato con il D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150, e dalla citata convenzione di affidamento della gestione, sottoscritta nel mese di marzo 2018 dal Presidente dell’INPS, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Nel delineato quadro normativo, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni sulle circostanze in cui può essere richiesta l’attivazione del Fondo di garanzia da parte degli Istituti finanziatori.

Attivazione del Fondo di garanzia

Attivazione del Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia garantisce l'80% del debito residuo nelle circostanze previste dall’articolo 14 del citato D.P.C.M. n. 150/2017.

L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo nei seguenti casi:

  1. ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
  2. qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'Istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento di tale importo;
  3. ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;
  4. qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 150/2017, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.

Si indicano di seguito in dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità previsti per l’attivazione del Fondo.

a) istanza di attivazione del Fondo di garanzia per revoca della pensione

a) istanza di attivazione del Fondo di garanzia per revoca della pensione (art. articolo 14 comma 1) lettera a) D.P.C.M. n. 150/2017)

In caso di revoca della pensione diretta intestata al soggetto finanziato, l’INPS comunica il relativo provvedimento all’Istituto finanziatore entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’eliminazione della pensione stessa, comunicando anche la data di decorrenza della perdita del diritto.

L’Istituto finanziatore entro 9 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della revoca da parte dell’INPS, a pena di inefficacia della garanzia, può chiedere l’attivazione del Fondo di garanzia fornendo le seguenti informazioni:

  • il numero del  fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
  • il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
  • la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo,  con la lettera “a” (revoca della pensione);
  • l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
  • lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con l’importo effettivamente trattenuto dall‘INPS e versato all’Istituto di credito).

A seguito dell’attivazione del Fondo l’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto dei termini di presentazione della domanda (9 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della revoca della pensione).

Qualora la domanda sia pervenuta oltre i termini previsti, la stessa deve essere respinta.

Laddove la richiesta sia pervenuta nei termini previsti, si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.

A seguito della revoca della pensione i ratei già pagati diventano indebiti. Di conseguenza le trattenute eventualmente applicate a titolo di APE sui ratei indebitamente corrisposti - analogamente a tutte quelle a favore di soggetti terzi – devono essere oggetto di rimborso all’INPS.

Pertanto l’INPS decurterà dall’ammontare a carico del Fondo quanto già versato all’Istituto finanziatore mediante trattenuta applicata sui ratei mensili in pagamento prima della revoca della prestazione pensionistica e autorizza l’escussione dell’importo residuo a credito.

Il pagamento all’Istituto finanziatore deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione), utilizzando l’IBAN registrato negli archivi dell’INPS.

b) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per incapienza della pensione

b) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per incapienza della pensione (articolo 14 comma 1) lettera b) D.P.C.M. n. 150/2017)

Come descritto al paragrafo 1.3, in caso di incapienza, l’INPS trattiene l’importo non recuperato sui ratei di pensione mensili successivi, sulla tredicesima mensilità o su eventuali ulteriori prestazioni o crediti, anche di altra natura, intestati al soggetto beneficiario dell’APE.

Se l'ammontare totale delle rate non corrisposte all'Istituto finanziatore risulta superiore a 200 euro l’Istituto finanziatore può presentare domanda di attivazione del Fondo di garanzia qualora siano trascorsi:

  • 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
  • ulteriori 90 giorni dalla scadenza indicata al punto precedente;

La richiesta deve comunque essere avanzata, a pena di inefficacia della garanzia entro il termine di 9 mesi dal decorso dei suddetti 90 giorni.

L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo di garanzia entro i termini sopra indicati, fornendo le seguenti informazioni:

  • il numero del  fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
  • il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
  • la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo,  con la lettera “b” (incapienza della pensione);
  • l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
  • lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con l’importo effettivamente trattenuto dall‘INPS e versato all’Istituto di credito).

Attivato il Fondo, l’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto dei suddetti termini di presentazione della domanda a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro.

Qualora la domanda sia pervenuta oltre i termini previsti, o l’importo non rimborsato sia pari o inferiore all’importo soglia, la stessa deve essere respinta.

Laddove la richiesta sia pervenuta nei termini previsti e l’importo non versato sia superiore a 200 euro, si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.

Il pagamento all’Istituto finanziatore deve comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione) utilizzando l’IBAN registrato negli archivi dell’INPS.

Durante il periodo che intercorre tra la domanda di attivazione del Fondo e l’eventuale accoglimento della stessa l’INPS prosegue il recupero delle rate previste dal piano di ammortamento e degli importi non recuperati per incapienza.

Pertanto, qualora nell’arco temporale complessivamente sopra richiamato (180 giorni + 90 giorni + 9 mesi) l’INPS provveda a recuperare integralmente gli importi non pagati ovvero in parte, residuando una incapienza pari o inferiore alla soglia dei 200 euro, l’istanza di attivazione deve essere respinta.

Qualora l’incapienza superi di nuovo l’importo soglia, dall’ultima rata in corrispondenza della quale il predetto limite sia stato superato decorreranno di nuovo i 180 giorni per avanzare la richiesta di attivazione del Fondo di garanzia.

Nell’ipotesi, infine, in cui intervenga il decesso del pensionato nel periodo che intercorre tra la domanda di attivazione del Fondo e l’accoglimento della stessa, l’importo oggetto di escussione a carico del Fondo di garanzia sarà limitato all’80% del totale degli importi non versati all’Istituto finanziatore fino alla data del decesso, restando il residuo piano di ammortamento coperto dall’assicurazione contro il rischio di premorienza.

c) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per inadempienza dell’assicurazione

c) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per inadempienza dell’assicurazione (articolo 14 comma 1) lettera c) D.P.C.M. n. 150/2017)

Ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente l'APE, l’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo trascorsi consecutivamente:

  • 60 giorni tra la data di comunicazione del decesso del soggetto finanziato da parte dell’INPS e la richiesta di rimborso da parte dell’Istituto finanziatore all’impresa assicuratrice;
  • 30 giorni dalla inadempienza dell’impresa assicuratrice (art. 11, commi 1 e 2, Accordo quadro ANIA).  

La richiesta deve comunque essere avanzata, a pena di inefficacia della garanzia, entro il termine di 9 mesi dal decorso dei suddetti 30 giorni.

L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo di garanzia entro i termini sopra indicati, fornendo le seguenti informazioni:

  • il numero del fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
  • il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
  • la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo,  con la lettera “c” (inadempienza dell’assicurazione);
  • l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
  • lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con importo effettivamente trattenuto dall’INPS e versato all’Istituto di credito).

Attivato il Fondo, l’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto di ciascunodei suddetti termini di presentazione della domanda.

Qualora la domanda sia pervenuta oltre i termini previsti o non sia provata l’inadempienza da parte dell’impresa assicuratrice, la stessa deve essere respinta.

Laddove la richiesta sia pervenuta nei termini previsti e sia provata l’inadempienza da parte dell’impresa assicuratrice si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.

Il pagamento all’Istituto finanziatore deve comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione) utilizzando l’IBAN già registrato negli archivi dell’INPS.

d) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per premorienza

d) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per premorienza (articolo 14 comma 1) lettera d) D.P.C.M. n. 150/2017)

Qualora il   soggetto   finanziatore non venga tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 150/2017, quindi abbia erogato, successivamente al decesso, quote mensili di APE, può richiedere l’attivazione del Fondo.

La domanda di attivazione del Fondo può essere inoltrata dall’Istituto finanziatore qualora non abbia recuperato le quote mensili di APE nei 180 giorni successivi alla data di comunicazione del decesso.

La domanda deve comunque essere presentata entro 9 mesi dalla scadenza dei suddetti 180 giorni, fornendo le seguenti informazioni:

  • il numero del  fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
  • il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
  • la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo,  con la lettera “d” (premorienza);
  • l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
  • lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con importo effettivamente trattenuto da INPS e versato all’Istituto di credito).

L’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto dei termini di presentazione della domanda; nel caso la domanda pervenga oltre i termini previsti, la stessa deve essere respinta.

L’INPS deve inoltre accertare che l’Istituto finanziatore non abbia provveduto al recupero delle quote mensili nei 180 giorni successivi alla data di acquisizione dell’informazione del decesso.

Laddove siano stati riscontrati i presupposti sopra descritti, si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.

Il pagamento all’Istituto finanziatore deve comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione) utilizzando l’IBAN già registrato negli archivi dell’INPS.

Operatività della garanzia dello Stato

Operatività della garanzia dello Stato

Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 232/2016, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento parziale o totale da parte del Fondo, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del citato D.P.C.M.

In caso di inadempimento parziale da parte del Fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, ridotto dell’eventuale importo già posto in pagamento.

Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, l'Istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato all’INPS.

Twitter Facebook