Eureka Previdenza

Ape Volontario

Requisito di importo di pensione

(circ.28/2018)

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE occorre che il soggetto interessato abbia maturato un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (il trattamento minimo è pari a € 501,89 per l’anno 2017).

La verifica dell’importo di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è effettuata in base:

  1. alle disposizioni vigenti nella forma assicurativa in cui il soggetto interessato ha perfezionato il requisito contributivo ovvero, in caso di maturazione del requisito in più forme assicurative, in quella indicata dall’interessato;
  2. alla contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella forma assicurativa di cui alla lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  3. al montante contributivo maturato nella gestione di cui alla precedente lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  4. alla retribuzione/reddito percepiti nel periodo di riferimento precedente la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  5. ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero all’età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Ape Volontario

Requisito di importo di pensione

(circ.28/2018)

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE occorre che il soggetto interessato abbia maturato un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (il trattamento minimo è pari a € 501,89 per l’anno 2017).

La verifica dell’importo di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è effettuata in base:

  1. alle disposizioni vigenti nella forma assicurativa in cui il soggetto interessato ha perfezionato il requisito contributivo ovvero, in caso di maturazione del requisito in più forme assicurative, in quella indicata dall’interessato;
  2. alla contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella forma assicurativa di cui alla lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  3. al montante contributivo maturato nella gestione di cui alla precedente lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  4. alla retribuzione/reddito percepiti nel periodo di riferimento precedente la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  5. ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero all’età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Soggetti che hanno optato per per il calcolo contributivo

Con riferimento ai soggetti di cui al punto 1 della presente circolare che hanno esercitato la facoltà di opzione, il calcolo della pensione è effettuato secondo il sistema contributivo ed in base ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE. Resta ferma la possibilità di rinuncia all’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, solo nel caso in cui la stessa non abbia prodotto effetti (es. superamento del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995).

Il calcolo dell’importo della pensione è effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.

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