Eureka Previdenza

Ape Volontario

Regime fiscale

(circ.28/2018)

Ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge in esame le somme del finanziamento erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del cinquanta per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. Pertanto l'INPS provvede a recuperare il suddetto credito d’imposta, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta a decorrere dal primo rateo di pensione e fino all’estinzione totale del credito medesimo.

Pertanto, l’INPS provvederà a restituire mensilmente agli interessati, a partire dalla prima rata di pensione in godimento, il 50% del totale degli interessi e del premio assicurativo di premorienza rapportato a mese (in 240mi del totale complessivo), sulla base degli importi totali comunicati rispettivamente dall’istituto finanziatore con il piano di ammortamento e dall’impresa assicurativa cui l’interessato ha richiesto la copertura.

Conseguentemente, l’INPS provvederà a recuperare il credito restituito ai beneficiari sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario, in qualità di sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante compensazione in sede di versamento, sulla base di apposito codice tributo che sarà istituito da parte dell’Agenzia delle entrate, e conseguente rendicontazione nel modello 770.

All’APE si applicano le agevolazioni del settore del credito di cui agli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

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