Eureka Previdenza

Ape Volontario

Requisito anagrafico

(circ.28/2018)

Il soggetto interessato deve avere conseguito, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, un’età che consenta di maturare il requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi e - tenuto conto della durata minima semestrale dell’APE - non prima di sei mesi, successivi alla predetta data.

Ape Volontario

Requisito anagrafico

(circ.28/2018)

Il soggetto interessato deve avere conseguito, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, un’età che consenta di maturare il requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi e - tenuto conto della durata minima semestrale dell’APE - non prima di sei mesi, successivi alla predetta data.

Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del predetto requisito anagrafico occorre tener conto sia degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE – attualmente pari a sette mesi per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dei decreti ministeriali 6 dicembre 2011, 16 dicembre 2014 e 5 dicembre 2017- sia di quanto disposto dall’articolo 24, comma 9, della legge n. 214 del 2011, ai sensi del quale per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'anno 2021 l’età minima di accesso alla pensione non può essere inferiore a sessantasette anni.

Tabella per l'accertamento del requisito anagrafico

Pertanto, l’accertamento del requisito anagrafico di cui al presente punto è effettuato al momento della certificazione del diritto all’APE, in base alla seguente tabella, anche in via prospettica tenendo conto dell’ambito temporale di applicazione della norma.

PERIODO

REQUISITO ANAGRAFICO PRESCRITTO IN CIASCUNA FORMA ASSICURATIVA

FPLD e forme sostitutive dell’AGO

Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Forme esclusive dell’AGO

donne

uomini

donne

uomini

donne/uomini

dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2017

65 anni e 7 mesi

66 anni e

7 mesi

66 anni e

1 mese

66 anni e

7 mesi

66 anni e

7 mesi

dal 1° gennaio 2018

al 31 dicembre 2018

66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019

67 anni

Riduzioni del requisito anagrafico

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito anagrafico non rilevano gli anticipi dell’età pensionabile previsti dalle disposizioni di legge (es. articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992; articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 etc.).

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