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Ape Volontario
Domanda di APE
(circ.28/2018)
I soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possono presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il portale dell’INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, stante la natura sperimentale della norma in esame.
La presentazione della domanda oltre il termine indicato nella certificazione potrebbe comportare la perdita del diritto all’APE nel caso in cui non risulti più soddisfatto il requisito di cui al punto 1.1 che garantisca una durata minima dell’APE pari a sei mesi.
Per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, la presentazione della domanda a decorrere dall’ultimo mese di durata del finanziamento indicato nella certificazione comporta la perdita del diritto all’APE. Tali soggetti, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell’APE, devono presentare la relativa domanda entro il 18 aprile 2018.
Alla data di presentazione della domanda, accertata la permanenza dei requisiti di cui al punto 1, sono nuovamente verificati gli importi di cui al punto 2 fermo restando l’importo del trattamento pensionistico calcolato alla data della domanda di certificazione. La variazione del tasso di interesse da applicare al finanziamento, intervenuta tra la data della domanda di certificazione del diritto all’APE e la data della domanda di APE, potrebbe comportare la perdita del diritto.
L’istituto finanziatore comunica l’accettazione ovvero il rigetto della domanda al richiedente ed all’INPS, che pubblica tale informazione nella sezione del sito internet dedicata al richiedente.