Eureka Previdenza

Ape Volontario

Requisito contributivo

(circ.28/2018)

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE il soggetto interessato deve avere almeno venti anni di contribuzione utile per conseguire la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 a carico di una delle forme assicurative indicate al punto 1 secondo le disposizioni in esse vigenti.

Ape Volontario

Requisito contributivo

(circ.28/2018)

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE il soggetto interessato deve avere almeno venti anni di contribuzione utile per conseguire la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 a carico di una delle forme assicurative indicate al punto 1 secondo le disposizioni in esse vigenti.

Contribuzione utile

Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo:

  • si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato nella forma assicurativa;
  • non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (es. articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992; articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, etc.);
  • non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia, stante la non valutabilità di quest’ultimi ai fini sia della verifica dell’importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell’anticipo finanziario;
  • rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45 o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122 per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto;
  • i periodi contributivi oggetto di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE. Pertanto, nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’APE, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre inoltre verificare che l’importo di pensione maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (AS è pari a € 448,07 per l’anno 2017). Per i predetti soggetti restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, lettere a) e b), della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi.

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