Eureka Previdenza

Ape Volontario

Recupero del finanziamento con trattenute su pensione

(circ.28/2018) (msg.1604/2018)

Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione ai fini del recupero del finanziamento, il cui quantum, con il relativo piano di ammortamento e l’importo della rata da trattenere mensilmente, viene comunicato dall’istituto finanziatore.

La restituzione avviene con rate mensili, per una durata di venti anni (240 rate).

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 171, della legge in esame, l’INPS trattiene la rata di ammortamento a partire dal primo rateo mensile di pensione, al netto delle altre trattenute aventi natura prioritaria, nel rispetto del quinto del trattamento pensionistico e con la salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Qualora la pensione venga liquidata con corresponsione di arretrati, su quest’ultimi si procederà al recupero di quanto dovuto a titolo di rata di ammortamento, con riferimento all’importo mensile del rateo di pensione e comunque nel limite del quinto del totale degli arretrati posti in pagamento.

Ape Volontario

Recupero del finanziamento con trattenute su pensione

(circ.28/2018) (msg.1604/2018)

Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione ai fini del recupero del finanziamento, il cui quantum, con il relativo piano di ammortamento e l’importo della rata da trattenere mensilmente, viene comunicato dall’istituto finanziatore.

La restituzione avviene con rate mensili, per una durata di venti anni (240 rate).

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 171, della legge in esame, l’INPS trattiene la rata di ammortamento a partire dal primo rateo mensile di pensione, al netto delle altre trattenute aventi natura prioritaria, nel rispetto del quinto del trattamento pensionistico e con la salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Qualora la pensione venga liquidata con corresponsione di arretrati, su quest’ultimi si procederà al recupero di quanto dovuto a titolo di rata di ammortamento, con riferimento all’importo mensile del rateo di pensione e comunque nel limite del quinto del totale degli arretrati posti in pagamento.

Incapienza della pensione mensile

Incapienza della pensione mensile

In caso di incapienza della pensione mensile, l’importo non recuperato deve essere trattenuto sulle eventuali ulteriori pensioni di cui il soggetto pensionato risulti titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali.

Entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza del rateo di pensione risultato incapiente l’INPS provvede a trattenere dai successivi ratei di pensione l’importo dovuto, fino a completamento della rata inevasa, sempre nel rispetto del predetto limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.

Qualora l’ammontare totale dell’importo non trattenuto per incapienza dei ratei mensili di pensione sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo di pensione, che ha concorso al superamento della soglia del limite summenzionato, può essere attivato su istanza dell’istituto finanziatore il Fondo di Garanzia per il recupero dell’80 per cento del debito residuo, secondo le modalità contenute nel decreto. Conseguentemente all’attivazione del Fondo di garanzia il piano di ammortamento con trattenuta su pensione si interrompe.

Estinzione anticipata del finanziamento

Estinzione anticipata del finanziamento

Il soggetto finanziato può presentare richiesta di estinzione parziale o totale del finanziamento all’istituto finanziatore, attraverso la sezione del sito internet dell’INPS a lui dedicata.

Nel caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, l’istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS l’avvenuta estinzione e a trasmettere la relativa liberatoria. A seguito di tale comunicazione, qualora l’estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, l’INPS considera priva di effetti la domanda di pensione di vecchiaia.  Qualora, invece, il piano di recupero sia stato già avviato, l’INPS provvede ad interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile.

Nel caso di estinzione anticipata parziale, l’istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione, secondo le modalità contenute nell’accordo quadro di cui all’articolo 11 del decreto. L’INPS applica la trattenuta aggiornata dal primo rateo mensile utile di pensione successivo alla comunicazione dell’istituto finanziatore.

Le somme eventualmente trattenute indebitamente sui ratei di pensione, successivamente all’estinzione anticipata parziale o totale, sono oggetto di rimborso al pensionato direttamente da parte dell’istituto finanziatore.

Impostazione del piano di recupero

Impostazione del piano di recupero

Per la gestione del recupero dell’APE, al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione sulla base del piano di ammortamento comunicato dall’Istituto finanziatore.

La restituzione dell’anticipo finanziario avviene con trattenute mensili ad importo fisso, per la durata di venti anni (240 rate), a partire dalla prima rata di pensione utile e con esclusione della tredicesima mensilità.

Nell’applicazione della trattenuta si fa riferimento al soggetto finanziato e, quindi, all’eventuale cumulo delle prestazioni pensionistiche intestate allo stesso ed erogate dall’INPS, a prescindere dalla gestione di riferimento, escludendo le prestazioni di natura assistenziale.

Ne consegue quindi che, nel caso di titolarità di più prestazioni pensionistiche, qualora non vi sia capienza sulla pensione diretta, in ragione dei principi di cui alla normativa vigente - limite del quinto dei trattamenti pensionistici e salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - la trattenuta prevista dal piano di ammortamento sarà applicata sulle altre pensioni di cui il soggetto risulti titolare.

Diversamente, in assenza di ulteriori provviste sulle quali effettuare il prelievo, qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino incapienti, l’importo non recuperato mensilmente sarà trattenuto sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, purché nel rispetto dei criteri di salvaguardia sopra citati. In tali fattispecie, in cui vi sia un importo da recuperare a seguito dell’incapienza dei precedenti ratei mensili di pensione, il prelievo verrà effettuato anche sulla tredicesima mensilità.

Recupero su arretrati di prima liquidazione

Recupero su arretrati di prima liquidazione

Nel caso di liquidazione della pensione in data successiva a quella della decorrenza del diritto, gli arretrati di prima liquidazione non sono posti in pagamento in modalità automatica.

L’INPS, infatti, dovrà gestire il pagamento degli arretrati calcolando l’importo dell’APE da trattenere, pari alla somma delle trattenute mensili previste dal piano di ammortamento per ogni rateo di pensione intercorso tra la decorrenza della pensione e il pagamento del primo rateo corrente, nei limiti del quinto degli arretrati complessivi.

L’importo trattenuto dagli arretrati sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento.

Variazione del piano di recupero

Variazione del piano di recupero

Il piano di ammortamento può subire variazioni nelle seguenti circostanze:

  • erogazione del finanziamento supplementare;
  • estinzione totale del finanziamento;
  • estinzione parziale del finanziamento.

In caso di erogazione del finanziamento supplementare, l’Istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione. Contestualmente l'Istituto finanziatore dovrà provvedere al versamento dell’integrazione della commissione di accesso al Fondo, dandone comunicazione al gestore, e del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice.

In caso di estinzione anticipata totale, l'Istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile.

In caso di estinzione anticipata parziale, l'Istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere a decorrere dal primo rateo di pensione utile. Nello specifico, è previsto il pagamento di un indennizzo a carico del soggetto finanziato direttamente all’Istituto finanziatore a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 385.

In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, la stessa si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Istituto finanziatore.

L'Istituto finanziatore provvede inoltre a rimborsare al richiedente le eventuali trattenute applicate sui ratei di pensione successivamente all’avvenuta estinzione anticipata ed indebitamente incassate.

In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, il pensionato ha diritto al corrispondente rimborso del premio della copertura assicurativa e della commissione di accesso al Fondo di garanzia.

A tal fine, i rimborsi della parte di premio non goduta e della quota parte della commissione per l'accesso sono effettuati a beneficio del richiedente rispettivamente dall'impresa assicuratrice e dal Fondo di garanzia.

Ratei di pensione disposti/pagati post mortem

Ratei di pensione disposti/pagati post mortem

Il pagamento all’Istituto finanziatore di quanto trattenuto sulla pensione del soggetto finanziato è effettuato al momento della disposizione dei ratei di pensione.

Pertanto, in caso di rateo posto in pagamento dopo il decesso del pensionato, sarà attivato centralmente il meccanismo della compensazione tra gli importi dovuti all’Istituto finanziatore e gli importi da recuperare.

Incapienza della pensione mensile

Incapienza della pensione mensile

Come precisato nei precedenti paragrafi, il recupero della rata fissa comunicata dall’Istituto finanziatore deve essere effettuato sul complesso delle pensioni di cui il soggetto pensionato risulti titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali, nei limiti del quinto e con la salvaguardia del trattamento minimo.

Qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino comunque incapienti, l’Istituto provvede a trattenere dai successivi ratei e dalla tredicesima mensilità l’importo dovuto, fino a concorrenza della rata inevasa, sempre nel rispetto del predetto limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, può procedere a recuperare eventuali importi residui anche sugli arretrati a credito riferiti a tutte le pensioni intestate al soggetto, ad eccezione di quelli relativi a prestazioni di natura assistenziale.

Analogamente, in presenza di importi a credito a titolo di trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto a favore del soggetto finanziato, l’INPS può procedere al recupero dell’importo residuo sul credito in argomento, rispettando i limiti del quinto, purché il diritto al pagamento dell’importo a credito sia perfezionato.

L’importo così recuperato sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento.

Gli importi non recuperati saranno registrati per verificare l’eventuale superamento del limite di 200 euro di somma complessiva non versata all’Istituto finanziatore e per monitorare che siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo di pensione che ha concorso al superamento del limite summenzionato.

In presenza di ratei mensili di pensione incapienti e di importi non recuperati, il prelievo prosegue fino alla data dell’eventuale surroga del Fondo di garanzia, corrispondente alla data di accoglimento dell’istanza di attivazione del Fondo stesso (cfr.  successivo paragrafo 2).

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