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Ape Volontario
Domanda di pensione di vecchiaia
(circ.28/2018)
Contestualmente alla domanda di APE l’interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011.
La domanda di pensione di vecchiaia non è revocabile; tuttavia è priva di effetti nei casi di:
- recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge in esame;
- reiezione della domanda di APE;
- presentazione, durante la fase di erogazione dell’APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;
- estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.
La decorrenza della pensione è disciplinata dalle disposizioni vigenti nella forma assicurativa a carico della quale è liquidata la pensione di vecchiaia previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le domande di pensione di vecchiaia non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza e la loro lavorazione non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.