Eureka Previdenza

Ape Volontario

Domanda di pensione di vecchiaia

(circ.28/2018)

Contestualmente alla domanda di APE l’interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011.

La domanda di pensione di vecchiaia non è revocabile; tuttavia è priva di effetti nei casi di:

  • recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge in esame;
  • reiezione della domanda di APE;
  • presentazione, durante la fase di erogazione dell’APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;
  • estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.

La decorrenza della pensione è disciplinata dalle disposizioni vigenti nella forma assicurativa a carico della quale è liquidata la pensione di vecchiaia previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Le domande di pensione di vecchiaia non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza e la loro lavorazione non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.

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