Eureka Previdenza

Ape Volontario

Finanziamento supplementare

(circ.28/2018)

I soggetti che perfezionano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, sono tenuti ad esprimere, nella domanda di APE, la volontà di accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino al perfezionamento del predetto requisito anagrafico adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016 (vedi articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto).

Nel caso in cui il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponga per il biennio 2021-2022 un adeguamento del menzionato requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita diverso da quello previsto in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, l’ammontare del finanziamento è rideterminato, senza necessità di una nuova valutazione del merito di credito al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino alla data di maturazione del predetto requisito anagrafico (vedi articolo 7, comma 16, del decreto ed articoli 3, commi 7, degli accordi quadro).

Qualora invece il richiedente abbia espresso la volontà di non accedere al finanziamento supplementare, l’ammontare del finanziamento è determinato tenendo conto sia degli interessi che maturano sullo stesso nel periodo intercorrente fra il termine dell’erogazione dell’APE e la data di maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, sia dell’integrazione del  premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo connessi al predetto periodo.

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