Eureka Previdenza

APE Sociale

Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa

(circ.100/2017) (circ.35/2024)

Ove in corso di fruizione dell’APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, il medesimo decade dal diritto all’indennità dalla data di decorrenza della pensione (art. 8, comma 2, del decreto).

Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile.

La decadenza dal beneficio si verifica anche nell’ipotesi in cui durante il periodo di percezione dell’indennità, venga meno la residenza in Italia.

Al fine di consentire all’Inps la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all’Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa.

Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare.

APE Sociale

Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa

(circ.100/2017) (circ.35/2024)

Ove in corso di fruizione dell’APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, il medesimo decade dal diritto all’indennità dalla data di decorrenza della pensione (art. 8, comma 2, del decreto).

Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile.

La decadenza dal beneficio si verifica anche nell’ipotesi in cui durante il periodo di percezione dell’indennità, venga meno la residenza in Italia.

Al fine di consentire all’Inps la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all’Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa.

Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare.

Svolgimento attività lavorativa di soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024

Svolgimento attività lavorativa di soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024 (circ.35/2024)

Come anticipato in premessa, il comma 137 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, ai sensi della norma in esame. Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”(cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 100 del 2017).

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Si specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004).

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Agli stessi fini, per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell’APE sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L’indennità percepita nel corso dell’anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o - nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale - in cui risulta superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi, diviene indebita e la Struttura territoriale INPS deve procedere al relativo recupero.

Ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità in parola, la nozione di lavoro è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli articoli 49 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali, come chiarito al par. 9 della circolare 100/2017.

In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Svolgimento attività lavorativa di coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio fino al 31 dicembre 2023

Svolgimento attività lavorativa di coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio fino al 31 dicembre 2023

Il beneficiario dell’APE sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell’anno non superino:

  • l’importo di 8.000,00 euro lordi annui e
  • quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui.

I predetti limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore (art. 8, comma 1 del decreto).

La nozione di redditi da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli artt. 49 e ss. del TUIR.

Ai fini della verifica del superamento del limite reddituale annuo previsto dalla legge, rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell’indennità.

Pertanto, nei casi in cui l’APE sociale venga erogata, ad esempio, con decorrenza 1° novembre 2017, ai fini della verifica dei predetti limiti reddituali di 8.000 o 4.800 euro lordi annui, andranno presi in considerazione i redditi da lavoro riferiti ad attività lavorativa svolta dal 1° novembre al 31 dicembre 2017.

Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede procede al relativo recupero.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’Inps l’avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso.

Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare.

Nelle ipotesi in cui, successivamente all’erogazione dell’APE sociale, i relativi percettori inizino un’attività lavorativa da cui possano derivare, in via presuntiva, dei redditi superiori ai limiti di legge, gli stessi sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. In tal caso la sede provvede alla revoca del trattamento dall’inizio dell’anno in cui si prevede di  superare i limiti reddituali ed al recupero dei relativi indebiti.

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