101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'
articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del
codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.
104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.
105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.
106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.
109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.
110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'
articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.
112. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità della medesima società ».
113. Nel titolo XVI del
codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI è inserito il seguente:
« CAPO VI-bis
FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA
Art. 274-bis. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;
b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;
d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.
Art. 274-ter. - (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.
Art. 274-quater. - (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine puo' essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.
4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo.
Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.
Art. 274-quinquies. - (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) - 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:
a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;
b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.
2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.
3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.
4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.
5. L'IVASS puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e puo' ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.
7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
Art. 274-sexies. - (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:
a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;
b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;
c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.
2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;
d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.
3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), puo' essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.
4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa:
a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1;
b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.
5. Finchè il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.
Art. 274-septies. - (Prestazioni protette ammissibili) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:
a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).
Art. 274-octies. - (Modalita' di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) - 1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.
2. Il Fondo puo' differire il pagamento nei casi:
a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;
b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.
4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.
5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.
Art. 274-novies. - (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:
a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;
b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso puo' chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta;
d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;
e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;
f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;
g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
Art. 274-decies. - (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.
Art. 274-undecies. - (Poteri dell'IVASS) - 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:
a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;
d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;
f) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.
2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
Art. 274-duodecies. - (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.
2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.
3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa da' tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.
4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.
Art. 274-terdecies. - (Interventi finanziati su base volontaria) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.
Art. 274-quaterdecies. - (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) - 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo ».
114. Al comma 1 dell'articolo 113 del codice di cui al citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso ».
115. Al comma 1 dell'articolo 242 del codice di cui al citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso ».
116. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 274-novies del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.
117. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 116, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.
118. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 117, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 116. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.
119. Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
120. Il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 redige lo statuto entro quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo statuto entro trenta giorni.
121. Nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al titolo XVI, capo VI-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, anche sulla base di apposita convenzione da stipulare con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116 comprendono quelli di cui all'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.
122. I contributi di cui all'articolo 274-quinquies, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio di cui al comma 116.
123. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
b) a definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e 2);
124. Per le finalità di cui al comma 123, lettera a), numero 2), è altresì autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente.
a) al comma 7, le parole: « a 1,5 volte l'importo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'importo »;
b) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: « a 2,8 volte » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, »;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno »;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti »;
c) al comma 12, alinea, le parole: « al requisito contributivo di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11 ».
126. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'
articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
127. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.
129. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
130. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'
articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'
articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
134. All'articolo 1, comma 309, alinea, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « Per il periodo 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno 2023 ».
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
137. Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
a) al comma 1-bis:
1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;
2) alla lettera c), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;
b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;
2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, »;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'
articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »;
c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »;
d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».
140. All'
articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al comma 283 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, ».
141. Per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'
articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo.
142. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'
articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo. L'ISCRO è erogata dall'INPS.
144. L'ISCRO è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 143 che presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
145. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
146. I requisiti di cui al comma 144, lettere
a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.
147. L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
148. L'importo di cui al comma 147 non puo' in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non puo' essere inferiore a 250 euro mensili.
149. I limiti di importo di cui al comma 148 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
150. L'ISCRO non puo' essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
151. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
153. L'ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO.
154. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'
articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
155. L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.
a) all'articolo 6, primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del
regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 244 »;
b) all'articolo 10, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti ».
157. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della
legge 26 luglio 1965, n. 965.
158. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 157 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della
legge 26 luglio 1965, n. 965.
159. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge.
Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla
legge 24 gennaio 1986, n. 16.
160. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 159 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella A allegata alla
legge 24 gennaio 1986, n. 16.
161. L'applicazione dei commi da 157 a 160 non puo' comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'
articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 17 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 162 e 163. Le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla CPS nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
162. Il
comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
« 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'
articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
163. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
164. Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
165. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'INPS e dell'INAIL, i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli
articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
166. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.
167. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), programma 4, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.
168. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'
articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
169. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
170. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'
articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
171. Il trattamento di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
172. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'
articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
173. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'
articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
174. All'articolo 1, comma 129, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
175. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli
articoli 4 e
22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli
articoli 24 e
25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
176. I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
a) al secondo periodo, le parole: « sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « settimo periodo »;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro ».
178. Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
179. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.
180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
186. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
187. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'
articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'
articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
188. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'
articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'
articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.
189. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'
articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'
articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119.
190. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'
articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'
articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'
articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'
articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
192. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
193. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
194. All'
articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'
articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'
articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119 ».
a) al primo periodo, le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro »;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze ».
196. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del
comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
197. All'
articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » e dopo le parole: « 1 milione di euro » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dall'anno 2023, ».
198. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'
articolo 1, comma 162, lettere a),
b) e
c), e
comma 170, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'
articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale.
Le regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurati le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla
legge 21 maggio 1998, n. 162.
199. L'erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 198 e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall'
articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'
articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'
articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo di cui all'
articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla
legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al Fondo di cui all'
articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
200. Alle attività di monitoraggio di cui ai commi 198 e 199 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.