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APE Sociale
Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
(circ.100/2017)
Per il recupero dei ratei di APE sociale indebitamente percepiti non può trovare applicazione la peculiare disciplina di favore che regola il recupero degli indebiti pensionistici, atteso che trattasi di prestazioni assistenziali e non di trattamenti pensionistici.
Pertanto il recupero di tali ratei soggiace ai principi contemplati dalla normativa civilistica con conseguente applicazione dell’art. 2033 c.c., che prevede altresì il diritto del creditore alla corresponsione in suo favore degli interessi legali, i quali decorreranno in funzione dello stato soggettivo di buona o male fede del percettore dell’indebito.
In caso di rateizzazione – mediante impostazione di un piano di recupero su pensione o concessione di un piano di rateizzazione con rimessa in denaro, qualora non sia possibile disporre il recupero su pensione - all’importo dovuto devono essere aggiunti gli interessi legali di dilazione fino all’effettivo soddisfo in applicazione dell’art. 1282 c.c.
E’ cura della Struttura Inps territorialmente competente operare il recupero su eventuali trattamenti pensionistici di cui sia titolare il fruitore dell’APE sociale, con esclusione delle prestazioni pensionistiche che consentono la trattenuta solo per indebiti relativi a prestazione del medesimo titolo (quali, ad esempio, pensioni INVCIV o A.S.)
Il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici dell’interessato riconducibili alle Gestioni facenti capo a questo Istituto e deve essere pari al quinto dell’importo totale di tali trattamenti, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo (da calcolare sulla totalità dei trattamenti stessi).
Il soggetto debitore è tenuto ad effettuare il pagamento mediante rimesse in denaro qualora non sia titolare di alcun trattamento pensionistico, ovvero sia titolare di trattamenti pensionistici su cui non è possibile effettuare trattenute.
I richiedenti l’APE sociale, all’atto di presentazione della domanda di accesso al beneficio, devono dichiarare di essere a conoscenza che gli eventuali ratei di indennità indebitamente percepiti saranno recuperati ai sensi dell’art. 2033 c.c. mediante trattenute da applicare sui trattamenti pensionistici in godimento - nei limiti del quinto della pensione e con salvaguardia del trattamento minimo Inps - o mediante rimesse in denaro qualora non sia possibile effettuare il recupero su pensione.
Si precisa che l’indebito generatosi e il relativo credito da recuperare hanno natura assistenziale.