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APE Sociale
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
(circ.100/2017)
L’art. 1, comma 184, della legge n. 232 del 2016 in esame, prevede, per i dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, ed all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, interessati all’indennità di cui al comma 179 del medesimo art. 1, una speciale disciplina per la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate.
Il legislatore, infatti, ha prescritto che tali termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell’attività lavorativa bensì dal compimento dell’età prevista dall’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Ciò posto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi.
In caso di decadenza dell’interessato dal diritto alla prestazione dell’APE sociale per effetto del:
- conseguimento di un trattamento pensionistico diretto;
- venir meno della residenza in Italia;
- superamento dei limiti reddituali di cui al par. 4 della circolare;
il termine di pagamento del relativo TFS o TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza (v. in proposito par. 4 della presente circolare) e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi.
Nell’ipotesi in cui il destinatario dell’APE sociale deceda prima di compiere l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall’evento luttuoso.